da WScout » ven 30 ago 2013, 11:49
... chiedo scusa a tutti, per aver riaperto questo post ed essere poi sparito, ma ho avuto problemi con il pc.
Ad ogni modo, circa la spinosa questione della possibilità o meno dell'acquisto di armi con pda uso caccia valido e tassa di con. gover. scaduta, a mio sommesso parere, anche se nella consapevolezza che molti commissariati di ps, chiedono il pagamento della detta tassa, ciò è in contrasto con l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia, per una serie di considerazioni giuridiche, e pertanto vista la Vostra brillante proposta di legge, che sembra non aver trovato alcun riscontro, sarebbe magari, il caso di chiedere al ministero dell'interno l'emanazione di una ennesima circolare chiarificatrice.
Infatti, sempre a mio sommesso pare, tutto ciò è inammissibile, in quanto in primis bisognerebbe tener presente che nel caso di pda uso caccia ci troviamo innanzi ad un atto, o meglio nel caso di specie, ad un titolo composto, ossia pda+licenza caccia, il cui mancato pagamento della tassa di con. governativa, riguarderebbe solo l'esercizio della attività venatoria, determinando, nel caso di mancato pagamento della stessa, l'inefficacia della licenza di caccia non del pda. Ricordando, che validità ed efficacia sono istituti giuridici differenti, attinenti rispettivamente, all'esistenza di un atto giuridico, in senso lato, e la sua efficacia, ossia la sfera giuridica della produttività degli effetti.
Pertanto, affermare che inefficacia è = ad invalidità è una boiata.
Inoltre, anche se non si volesse ritenere valida la teoria dell'atto composto, da un esame della normativa vigente in materia di armi ed esplosivi, sembrerebbe desumersi che il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, introdotta sul finire degli anni 60, al fine di esonerare tutti coloro, che in possesso del porto di fucile, intendevano usufruire dello stesso per fini sportivi e non venatori, determinerebbe la sola inefficacia del pda, non compromettendo certo la validità dello stesso.
Ciò, risulterebbe avvalorato dal d.P.R. n. 642 del 1972, in materia di tasse di concessione governativa, il cui art. 8, statuisce che il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa, determina l’inefficacia dell’atto, del titolo o della licenza, per cui è previsto il pagamento di tali tasse, nulla statuendo circa la validità del titolo.
Pertanto, nella predetta ipotesi ci troveremo, sicuramente, innanzi ad porto di fucile valido ma con licenza di caccia inefficace, o al più innanzi ad pda valido ma inefficace. Ricordando anche in questa ipotesi che il fine primario del pda uso caccia è appunto l'esercizio della attività venatoria, a cui poi la legge attribuisce ulteriori effetti, come il trasporto delle armi anche in periodi di caccia chiusa, andare al tav, e l'acquisto e la vendita di armi.
D’altra parte, non potrebbe essere diversamente, perché se il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, inficiasse la validità del titolo, ossia del porto di fucile, ciò non solo equivarrebbe ad affermare che l’inefficacia equivale alla invalidità, ma cosa ancora più grave esporrebbe il presunto trasgressore nella stessa posizione di chi non ha alcun titolo alla detenzione delle armi, e non si comprenderebbe la ratio legis, di punire il presunto trasgressore con l’applicazione di una sanzione amministrativa, anziché con la pena detentiva.
Inoltre, la circolare ministeriale 25.06.1998 n. 599/C.223.10-10171(3), esonera “l’atto” della dichiarazione dell’arma, presso il commissariato di Pubblica Sicurezza, territorialmente competente, dall’imposta di bollo.
Quindi, se la legge non prevede il pagamento della imposta di bollo per l’atto di registrazione dell’arma, perché mai dovrebbe pretendere il pagamento della tassa di concessione governativa, relativa per altro all’esercizio della attività venatoria?
Altresì, sempre a sommesso pare dello scrivente, nulla osta al fatto, che il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, derubricherebbe, il porto di fucile uso caccia a porto di fucile uso sportivo, gratuito, ed i cui requisiti di legge, per il rilascio, sono identici.
Ancora a sostegno della sin ora esposta interpretazione normativa, si evidenzia che la sola norma nel nostro impianto giuridico che disciplina l’acquisto di armi, è il Testo Unico in materia di Pubblica Sicurezza, il cui art. 35, statuisce che le armi possono essere vendute o cedute in altri modi, solo a soggetti muniti di porto di armi o nulla osta, nulla statuendo circa l’obbligatorietà del pagamento della tassa di concessione governativa.
Tale disposto è per altro riportato nel d.l. 26.10.2010, n. 204, art. 5.
A conclusione, si evidenzia ulteriormente, che nelle avvertenze trascritte sul libretto personale di porto di fucile, si legge che, le licenze di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo, hanno validità 6 anni dalla data del rilascio; la licenza di porto di fucile per difesa personale, ha la validità di 5 anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza!
Quindi, non capisco, sinceramente da cosa si desume che per l'acquisto o la vendita di armi è necessario il pagamento della tassa di conc. gover.
Nella speranza di essere stato abbastanza chiaro, spero che le cose cambino o almeno dobbiamo tentare di farle cambiare.
Fonti normative in materia di acquisto di armi:
- art. 11 e 35 T.U. di PS;
- art. 17 T.U. di PS;
- circolare 26 marzo 1985;
- circolare 19 luglio 2000 TSN;
- circolare 25 giugno 1998
- circolare 29 settembre 2000;
- circolare 5 maggio 2003;
- circolare 9 maggio 2003;
- d.l. 26.10.2010, n. 204
Fonti normative in materia di tasse di con. gover.:
- d. P.R. n. 642 del 1972
Cordialità