ACQUISTO ARMI

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.
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Re: ACQUISTO ARMI

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Abbiamo approfondito il tema sul problema delle circolari contro la criminalità in questo articolo:
http://www.tiropratico.com/doc/2012/lim ... cenze.html
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Re: ACQUISTO ARMI

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Bruno Biscuso ha scritto:Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.
La scorsa estate recandoci con un amico in armeria per l'acquisto del fucile ordinato, l'armiere chiese, oltre al pda, anche la tassa di concessione governativa che ovviamente era scaduta perché l'anno precedente anno non aveva rinnovato. L'armiere si rifiutó di consegnare l'arma e pretese che fosse presente anche la tassa valida, di cui poi si fece una copia.
Ora mi é venuto un dubbio, se il pda ha come data del rilasciato il 10 giugno 2009 e l'ultima tassa CC.GG. é stata pagata ad esempio il 20 agosto 2011, la scadenza di quest'ultima sará di un anno (19 agosto del 2012 ) o scadrá con il pda a giugno? :?:
qui sembra che valga per un anno solare. http://www.armietiro.it/i-versamenti-pe ... a-armi-177
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Bruno Biscuso
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Re: ACQUISTO ARMI

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Survivor ha scritto:
Bruno Biscuso ha scritto:Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.
La scorsa estate recandoci con un amico in armeria per l'acquisto del fucile ordinato, l'armiere chiese, oltre al pda, anche la tassa di concessione governativa che ovviamente era scaduta perché l'anno precedente anno non aveva rinnovato. L'armiere si rifiutó di consegnare l'arma e pretese che fosse presente anche la tassa valida, di cui poi si fece una copia.
Ora mi é venuto un dubbio, se il pda ha come data del rilasciato il 10 giugno 2009 e l'ultima tassa CC.GG. é stata pagata ad esempio il 20 agosto 2011, la scadenza di quest'ultima sará di un anno (19 agosto del 2012 ) o scadrá con il pda a giugno? :?:
qui sembra che valga per un anno solare. http://www.armietiro.it/i-versamenti-pe ... a-armi-177
In primo luogo le scadenze delle Autorizzazioni di P.S. hanno cadenza annuale e sono valide e rinnovate con il pagamento della tassa di C.C.GG.
Il versamento può essere effettuato non prima di 15 gg. dalla scadenza e vale fino al giorno indicato nella cedola e per l'anno successivo ( es.: scadenza 10/06/2011 - versamento effettuato il 02/06/2011 vale fino al 10/06/2012). Qualora non si utilizzi il P.di F. da caccia per il periodo fino a Novembre 2011 e volendolo utilizzare da Dicembre 2011 effettuando il versamento delle CC.GG. la scadenza sarà sempre il 10/06/2012.
Per quanto riguarda la vendita di armi il PdF per uso di caccia resta valido per tutte le operazioni consentite dalla legge nella sua naturale vigenza dei sei anni, salvo l'esercizio venatorio che è subordinato ai versamenti di CC.GG. e di quelli regionali+ATC+Assicurazione.
L'armiere al quale sia esibito il titolo di acquisto valido come sopra detto NON PUO' RIFIUTARE la vendita di armi od esplosivo, se non può dimostrare all'acquirente che la sua Licenza (Autorizzazione di P.S.) è sottoposta a PRESCRIZIONI di P.S. che prevedano la vendita a determinate condizioni.
Il fatto che gli armieri seguano le 'dicerie' oppure si 'adeguino' a restrizioni di P.S. inesistenti, li pone in una situazione di 'Non Rispetto' delle leggi, ed il cittadino al momento del rifiuto può far intervenire la forza pubblica per costringerlo a fare il suo dovere.
In sostanza, anche se la tassa di CC.GG. non è pagata il PdF uso di caccia vale come PdF per uso Tiro a Volo.
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

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Il punto "dolente" resta il comportamento delle forze dell'ordine nel caso in cui si viene fermati durante il trasporto.......sicuramente loro avranno interpretazioni ancora diverse.
Domande e risposte prese dal sito della Polizia di Stato. :(

[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?
Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.

[Domanda n.1929] Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.
La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.
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Bruno Biscuso
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Re: ACQUISTO ARMI

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Survivor ha scritto:Il punto "dolente" resta il comportamento delle forze dell'ordine nel caso in cui si viene fermati durante il trasporto.......sicuramente loro avranno interpretazioni ancora diverse.
Domande e risposte prese dal sito della Polizia di Stato. :(

[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?
Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.

[Domanda n.1929] Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.
La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.
Il cittadino titolare di un PdF di qualsiasi tipologia in corso di validità può 'portare' le armi nel luogo o tempi consentiti, e trasportare le stesse in tutto il territorio nazionale a condizione che siano in 'custodia' e salvo le disposizioni che ne regolano l'accesso nei 'parchi'.
Il problema legato alla 'validità' del PdF uso di caccia a condizione del pagamento delle tasse di CC.GG. è corretto per quanto riguarda l'esercizio venatorio, diversamente per il PdF per Tiro a Volo che non è soggetto a CC.GG. essendo questa stata ABOLITA con il Decreto sottoriportato il 28/12/1995.
...la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore e stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.
Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)
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Re: ACQUISTO ARMI

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Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)
Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere.
Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
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tiropratico com ha scritto:Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere. Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
Sbaglierò ma, sottoscrivo. Che mi risulti: conditio sine qua non per l'acquisto d'armi col porto per uso caccia, è il previsto versamento delle CC.GG. in corso di validità; viceversa, col porto scaduto o non garantito dai suddetti versamenti, si sarebbe autorizzati ad alienare un'arma.
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peuceta ha scritto:
tiropratico com ha scritto:Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere. Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
Sbaglierò ma, sottoscrivo. Che mi risulti: conditio sine qua non per l'acquisto d'armi col porto per uso caccia, è il previsto versamento delle CC.GG. in corso di validità; viceversa, col porto scaduto o non garantito dai suddetti versamenti, si sarebbe autorizzati ad alienare un'arma.
Sarebbe più che mai opportuna una norma chiarificatrice, scritta nel modo piu comprensibile e chiaro possibile che non lasci spazio ad interpretazioni estensive o restrittive, ma secondo me ........chiediamo troppo! :mrgreen:
Da noi (in Campania) vi è anche il limite di 50 munizioni all'anno per arma corta, una restrizione prefettizia perchè considerate zone ad alto rischio camorristico. :? :lol:
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Re: ACQUISTO ARMI

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Finchè in Italia i Dirigenti di un amministrazione hanno pieno potere decisionale di come interpretare o disporre di una norma anche per salute, igiene, sicurezza, ordine, interesse pubblico (quale scusante), si possono fare tutte le leggi che si vogliono ma certi modi di operare non saranno cancellati, come le limitazioni che rimarrebbero per questioni di sicurezza pubblica (a meno che non si faccia una legge che annulla l'obbligo di tenere conto dell'ordine, sicurezza e interesse pubblico).
Si potrebbe invece fare in modo che le Questure SI ADEGUINO tutte un unica direttiva obbligatoria per tutte ma si finirebbe per avere le limitazioni in tutta Italia e non certo una liberalizzazione che non verrà mai.

Se non lo avete ancora capito, mentre in un campo di calcio si possono minacciare calciatori e allenatori, si possono tirare bombe e mortaretti; nel mondo delle armi si deve sottostare alle esigenze dei Dirigenti che devono dimostrare ai media che hanno il pieno controllo della situazione, tanto più che a differenza di moltissimi anni fa', il numero dei cacciatori e dei tiratori è diminuito mentre è in aumento il numero di coloro che si professano anti armi (se pur poi fanno credere di volere tutti armati perchè c'è troppa delinquenza).
L'EXA ha dimostrato come il mondo delle armi si sposta per lasciare posto al soft air ...... il tiro del futuro.
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Re: ACQUISTO ARMI

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tiropratico com ha scritto:
Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)
Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere.
Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
Probabilmente non è sufficentemente chiaro. Lo ripeto in quanto è il mio lavoro quotidiano:
- il PdF per uso di caccia nel corso della sua vigenza di sei anni e senza il pagamento delle tasse di CC.GG., è titolo valido come se fosse rilasciato per Tiro a Volo
- l'armiere che non ha ricevuto 'Prescrizioni' non può rifiutarsi di vendere armi od esplosivi altrimenti incorre in un comportamento illegittimo che può costargli, a seguito di esposto, la sospensione della licenza.
Chiunque sostiene altro è male informato e non può avere dati contrari a quanto ho esposto.
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