P63 ha scritto:Chiedo la vostra opinione personale ( in quanto sappiamo come la pensa il nostro caro Giudice A. Mori, considerato di parte dagli organi istituzionali) su un quesito che ancora oggi divide le autorità preposte e noi comuni mortali possessori di porto di fucile uso caccia.
L'enigma è questo:
è giusto secondo il vostro punto di vista, che per l'acquisto di un'arma o il trasporto della stessa al poligono è obbligatorio che il porta d'armi sia coperto dal versamento della concessione governativa c/c n. 8003, pena denuncia penale per gli organi preposti al controllo?????
Pino63
Testo in vigore dal: 23-7-1969
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del
questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco
dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 19 luglio 1997, n. 5591C.569210089(4).
Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo parere del Consiglio di Stato applicabilità.
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai risvolti applicativi ed agli adempimenti connessi al parere del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, trasmesso con nota 5591C.22843.10089(4) del 12 novembre 1996.
Al fine di corrispondere alle osservazioni da più parti avanzate e nell'intento di fornire criteri uniformi nell'applicazione della specifica disciplina, si formulano le considerazioni e si dettano gli orientamenti che seguono.
Nella memoria inoltrata al Consiglio di Stato questa amministrazione aveva espresso l'avviso che 1a natura della licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, istituita con legge 18 giugno 1969, n. 323, fosse un porto d'arma «atipico», che in realtà concretizzava una licenza di trasporto piuttosto che un vero e proprio porto d'arma fra l'altro argomentando in base alla considerazione che il praticante dello sport del tiro a volo con tale titolo e autorizzato esclusivamente ad un porto limitato all'ambito territoriale che va dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa.
Nel parere di che trattasi l'alto consesso ha invece meglio precisato la natura della licenza in argomento quale nuovo titolo qualificato dalla legge come porto d'armi, caratterizzato non da una "atipicità"» bensi da una "specialità", consistente nella sua particolare finalità di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a volo.
D'altronde la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore e stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.
La natura di porto d'arma del titolo in argomento trova conferma anche in una considerazione di ordine pratico: a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Per tale motivo il rilascio della licenza per il tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti per le altre licenze di porto d'armi.
Se invece quella in esame fosse stata soltanto una licenza di trasporto, analoga a quelle previste dall'art. 76 regol. TUIPS e dall'art. 3 legge n. 85/86, rilasciate senza, accertamento della capacità tecnica ma solo sulla base del requisito della buona condotta, si sarebbe giunti all'assurdo che il tiratore a volo in possesso di tale licenza potrebbe arrivare al campo di tiro col fucile scarico nella custodia e non appena lo montasse per usarlo dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.
Non può pertanto che condividersi il parere dell'Organo Consultivo sulla natura del titolo nonché sul concetto di specialità, secondo il quale il permesso in argomento consente esclusivamente il porto delle armi lunghe da fuoco.
Una volta chiarito definitivamente che la licenza prevista dalla legge n. 323/69 è un permesso di porto d'armi, non può però non farsi discendere da tale natura giuridica la logica conseguenza che tutte le altre facoltà connesse a licenze di tal tipo appartengono anche al porto d'arma per il tiro a volo.
Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di Stato circa la limitata validità del titolo di cui trattasi per l'acquisto di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle considerazioni finora svolte. Non appare infatti giustificabile sostenere la natura di porto - testè affermata - della licenza in parola e contemporaneamente negarne la validità ai fini dell'acquisto di armi e munizioni comuni.
La lettura sistematica degli artt. 35 3° e 4° comma e 55, 4° e 5° comma TULPS e dell'articolo unico della legge n. 323/69, conferma invece la valenza del titolo anche per l'acquisto di qualsiasi arma comune da fuoco e relative munizioni.
Gli artt. 35, 30 comma e 55, 4° comma TULPS individuano infatti nel «permesso di porto d'armi» e nel «nulla osta all'acquisto, i titoli che legittimano l'acquisto di armi e munizioni comuni di ogni genere, con ciò apparentemente operando una sostanziale equiparazione nella portata dei due titoli; ma cosi non è, posto che mentre il nulla osta è rilasciato in base all'accertamento dei soli requisiti soggettivi (c.d. buona condotta) ed è eventualmente assoggettabile ad una certificazione sanitaria ai sensi dell'art. 35, 4° comma e 55, 5° comma TULPS, la concessione del porto d'armi è subordinata alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimostrazione del possesso della capacita tecnica ed infine all'esibizione della certificazione medica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 legge n. 87/89, costituendo in definitiva un titolo di ben più ampia portata rispetto al semplice nulla osta. Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto «la licenza di porto d'armi documento tipico, che non ammette equipollenti e non può essere sostituito dal nulla osta del questore all'acquisto dell'arma Cass. Pen., Sez. 1, n. 11609 del 16 dicembre 1982.
Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale assoggettamento del titolare di porto di fucile ex n. 323/69, interessato all'acquisto di armi diverse da quelle dedicate alla specifica attività, anche al rilscio del nulla osta del questore, si realizzerebbe un maggior controllo sulla circolazione delle armi, in quanto tale documento, oltre a porsi come già visto in posizione subordinata rispetto al porto d'armi, costituisce semplice titolo di legittimazione all'acquisto e non già strumento di controllo della circolazione delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso meccanismi ad hoc, quali l'obbligo della denunzia della cessione da parte dell'armiere, la tenuta dei registri prescritti, la verifica delle comunicazioni dell'armiere agli Uffici di p. s., l'obbligo di denunzia dell'arma da parte dell'acquirente (artt. 35, 38 e 55 TULPS).
Per quanto sopra esposto si ritiene che la norma istitutiva della licenza in argomento non abbia derogato alla generale previsione di cui agli artt. 35, 3° comma e 55, 40 comma TULPS, né possa considerarsi norma speciale rispetto alle norme generali del testo unico considerato anche che essa nulla ha innovato in merito alla disciplina dell'acquisto delle armi e delle munizioni comuni dettata dai citati articoli del TULPS, giacché nulla statuisce al riguardo, nemmeno implicitamente.
Non può poi trascurarsi il fatto che le categorie dei fucili da caccia e dei fucili da tiro non sono facilmente differenziabili, e che pertanto armi da tiro possono essere usate per la caccia e viceversa, apparirebbe di conseguenza arbitrario voler impedire ai titolari del porto d'armi per il tiro a volo l'acquisto di armi da fuoco perfettamente idonee allo svolgimento dell'attività in parola ancorché ricomprese nel novero degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 157/1992.
Per quanto poi concerne in particolare la possibilità di acquistare le munizioni è opportuno ricordare che i tiravolisti consumano grandi quantitativi di cartucce, deve quindi ritenersi che il legislatore, nel predisporre una legge ad hoc sul tiro a volo, ne avesse ben chiare le caratteristiche e le necessità, ed abbia quindi tenuto presente che l'art. 55 del TULPS consente l'acquisto di munizioni senza nulla osta solo alle persone munite di una licenza di porto con ciò espressamente legittimando all'acquisto i tiratori a volo.
In conclusione, per i motivi enunciati, questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, è dell'avviso che i titolari della licenza di porto di fucile per il tiro a volo sono in possesso di una vera e propria licenza di porto d'armi, che li legittima però al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività nonché all'acquisto, fatto salvo l'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 del TULPS, di qualsiasi genere di armi e munizioni comuni.
A tale indirizzo le SS.LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni nei confronti degli utenti del settore.
La presente circolare sostituisce le ministeriali pari argomento n. 5591C.1463910089(4) del 31 luglio 1992 e n. 5591C.2284310089(4) del 12 novembre 1996.
P63 ha scritto:Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.
A riguardo la tua precisazione sull'esenzione del versamento per il porto a uso sportivo, è proprio quello che specificavo nel mio post...( se leggi con più attenzione) proprio per sottolineare che la concessione governativa, secondo una logica di equità, DOVREBBE, non essere indispensabile per l'aquisto e trasporto di armi con il libretto per uso caccia...invece si adotta nello specifico due pesi e due misure...ciò VORRA' significare che la concessione non autorizza o convalità il porto d'armi per i suddetti motivi ( acquisto e trasporto) ma, bensì per esercitare l'attività venatoria.
P63 ha scritto:Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.
Bruno Biscuso ha scritto:Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.
Survivor ha scritto:Bruno Biscuso ha scritto:Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.
La scorsa estate recandoci con un amico in armeria per l'acquisto del fucile ordinato, l'armiere chiese, oltre al pda, anche la tassa di concessione governativa che ovviamente era scaduta perché l'anno precedente anno non aveva rinnovato. L'armiere si rifiutó di consegnare l'arma e pretese che fosse presente anche la tassa valida, di cui poi si fece una copia.
Ora mi é venuto un dubbio, se il pda ha come data del rilasciato il 10 giugno 2009 e l'ultima tassa CC.GG. é stata pagata ad esempio il 20 agosto 2011, la scadenza di quest'ultima sará di un anno (19 agosto del 2012 ) o scadrá con il pda a giugno?
qui sembra che valga per un anno solare. http://www.armietiro.it/i-versamenti-pe ... a-armi-177
Survivor ha scritto:Il punto "dolente" resta il comportamento delle forze dell'ordine nel caso in cui si viene fermati durante il trasporto.......sicuramente loro avranno interpretazioni ancora diverse.
Domande e risposte prese dal sito della Polizia di Stato.
[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?
Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.
[Domanda n.1929] Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.
La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.
...la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore e stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.
Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)
tiropratico com ha scritto:Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere. Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
peuceta ha scritto:tiropratico com ha scritto:Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere. Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
Sbaglierò ma, sottoscrivo. Che mi risulti: conditio sine qua non per l'acquisto d'armi col porto per uso caccia, è il previsto versamento delle CC.GG. in corso di validità; viceversa, col porto scaduto o non garantito dai suddetti versamenti, si sarebbe autorizzati ad alienare un'arma.
tiropratico com ha scritto:Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)
Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere.
Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
- il PdF per uso di caccia nel corso della sua vigenza di sei anni e senza il pagamento delle tasse di CC.GG., è titolo valido come se fosse rilasciato per Tiro a Volo
- l'armiere che non ha ricevuto 'Prescrizioni' non può rifiutarsi di vendere armi od esplosivi altrimenti incorre in un comportamento illegittimo che può costargli, a seguito di esposto, la sospensione della licenza.
Chiunque sostiene altro è male informato e non può avere dati contrari a quanto ho esposto.
peuceta ha scritto:Mori permettendo: gradirei sapere dov'è sancito, non dedotto, che il porto di fucile per uso di caccia si converte automaticamente in porto per uso sportivo se mancante del richiesto rinnovo annuale tramite versamento di CC.GG.-
A casa mia, ciò che non è scritto vola, is blowin' in the wind.
Articolo unico.
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del
questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco
dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di
testo unico
L’ART. 30 della L. 157/92 non prevede sanzioni penali per chi esercita la caccia in possesso di PdF senza aver corrisposto la tassa di CC.GG. e di quella regionale.
Invece è prevista una sanzione amministrativa:
31. Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
-------------------------
“Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.”
Licenza di caccia per cui non si è pagato il rinnovo annuale - Validità
La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema.
E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.
1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altri altra condizione per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.
2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 delal legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.
4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida pee sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cu ichi poerta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogn isei anni!
5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso .
2. (omissis)
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E. 258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
6) E' del tutto pacifico che chi caccia solo all'estero non è tenuto a pagare né la tassa di concessione governativa né le tasse regionali venatorie e che è sufficiente che abbia una autorizzazione al trasporto di armi sportive (quindi molto meno di una licneza per il tiro a volo) per ottenere il rilascio della carta europea; ed infatti non vi è nessuna sanzione per chi non paga la tassa (art. 2 D. L.vo 30-12-1992 n.527). Quindi il cacciatore usa la licenza di caccia per trasportare armi e per acquistare le munizioni per cacciara all'estero.
Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.
QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
Meglio di così non riesco a spiegare la cosa; ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo cretino!
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