ACQUISTO ARMI

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mar 3 apr 2012, 10:20

Chiedo la vostra opinione personale ( in quanto sappiamo come la pensa il nostro caro Giudice A. Mori, considerato di parte dagli organi istituzionali) su un quesito che ancora oggi divide le autorità preposte e noi comuni mortali possessori di porto di fucile uso caccia.
L'enigma è questo:
è giusto secondo il vostro punto di vista, che per l'acquisto di un'arma o il trasporto della stessa al poligono è obbligatorio che il porta d'armi sia coperto dal versamento della concessione governativa c/c n. 8003, pena denuncia penale per gli organi preposti al controllo?????
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda endrius » mar 3 apr 2012, 11:48

quando c'è di mezzo lo stato c'è poco di giusto
poichè le abilità nascono pagando
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 3 apr 2012, 12:02

Lo è solo perchè sul retro della licenza o sul tagliando è scritto: "la validità della licenza per i cinque anni successivi a quello del rilascio è subordinata ai sensi dell'art.2 del T.U delle leggi in materia di tasse sulle concesioni governative approvato con DPR 1-3-1961 n°121 al pagamento dei prescritti oneri fiscali ...ecc."
Ci troviamo quindi non di fronte a un PA scaduto o non valido ma a un PA che non ha tutti i diritti o requisiti, un po' come avere l'auto ma non aver pagato l'assicurazione, nulla ci vieta di circolare ma la multa è il rischio a cui si va incontro. Anche nel caso del PA esso (come l'auto senza assicurazione) può essere usato in ambito privato (poligoni) o per l'acquisto ma non per l'esercizio per cui è stato emesso, cioè il porto o il trasporto ma anche qui in verità il PA è sempre valido anche senza aver versato la tassa, quindi vale per il trasporto (come un auto senza assicurazione) ma si può essere multati perchè non si sono pagate le relative tasse d'obbligo. Non vi è quindi un porto d'armi illecito o abusivo perchè si è in possesso di licenza valida, (non si è semplicemente pagato la tassa), ma vi è una sanzione amministrativa.

Con l'andazzo delle cose però si rischia sempre un sequestro cautelativo che poi i tribunali sbloccano, si dovrebbe poi chiedere il danno direttamente a chi ha fatto il sequestro, cosi che non ripeta l'errore con altri ma in Italia questo non è possibile.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mar 3 apr 2012, 13:30

Concordo con te tiropratico....altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui con il porto d'armi sportivo è possibile l'acquisto e trasporto senza 8003....la violazione nel caso di PA uso caccia è solo amministrativa in quanto la concessione autorizza l'attività venatoria e non altro, quindi la specifica sul retro del porto d'armi è sottintesa all'utilizzo dello stesso in ambito venatorio.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mar 3 apr 2012, 22:01

P63 ha scritto:Chiedo la vostra opinione personale ( in quanto sappiamo come la pensa il nostro caro Giudice A. Mori, considerato di parte dagli organi istituzionali) su un quesito che ancora oggi divide le autorità preposte e noi comuni mortali possessori di porto di fucile uso caccia.
L'enigma è questo:
è giusto secondo il vostro punto di vista, che per l'acquisto di un'arma o il trasporto della stessa al poligono è obbligatorio che il porta d'armi sia coperto dal versamento della concessione governativa c/c n. 8003, pena denuncia penale per gli organi preposti al controllo?????
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Caro Pino,
il porto do Fucile per Tiro a Volo è stato istituito con la Legge N. 323 del 18.06.1969 e non è soggetto a tassa di CC.GG.
Qualunque Porto di Fucile per uso di Caccia che non abbia effettuato il pagamento delle relative tasse di CC.GG., ha comunque validità fino alla scadenza naturale dei sei anni, come Porto di Fucile per uso di Tiro a Volo, qualunque armiere può vendere armi e munizioni a chiunque esibisca questo titolo anche senza il pagamento della tassa di CC.GG.
Testo in vigore dal: 23-7-1969

ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Articolo unico.

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del
questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco
dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR - RESTIVO - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA


Di seguito la Circolare Ministeriale che specifica le condizioni di questo titolo che resta un Porto di Fucile a tutti gli effetti.
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 19 luglio 1997, n. 5591C.5692­10089(4).

Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo ­ parere del Consiglio di Stato ­ applicabilità.

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai risvolti applicativi ed agli adempimenti connessi al parere del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, trasmesso con nota 5591C.22843.10089(4) del 12 novembre 1996.

Al fine di corrispondere alle osservazioni da più parti avanzate e nell'intento di fornire criteri uniformi nell'applicazione della specifica disciplina, si formulano le considerazioni e si dettano gli orientamenti che seguono.

Nella memoria inoltrata al Consiglio di Stato questa amministrazione aveva espresso l'avviso che 1a natura della licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, istituita con legge 18 giugno 1969, n. 323, fosse un porto d'arma «atipico», che in realtà concretizzava una licenza di trasporto piuttosto che un vero e proprio porto d'arma fra l'altro argomentando in base alla considerazione che il praticante dello sport del tiro a volo con tale titolo e autorizzato esclusivamente ad un porto limitato all'ambito territoriale che va dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa.

Nel parere di che trattasi l'alto consesso ha invece meglio precisato la natura della licenza in argomento quale nuovo titolo qualificato dalla legge come porto d'armi, caratterizzato non da una "atipicità"» bensi da una "specialità", consistente nella sua particolare finalità di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a volo.

D'altronde la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore e stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

La natura di porto d'arma del titolo in argomento trova conferma anche in una considerazione di ordine pratico: a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Per tale motivo il rilascio della licenza per il tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti per le altre licenze di porto d'armi.

Se invece quella in esame fosse stata soltanto una licenza di trasporto, analoga a quelle previste dall'art. 76 regol. TUI­PS e dall'art. 3 legge n. 85/86, rilasciate senza, accertamento della capacità tecnica ma solo sulla base del requisito della buona condotta, si sarebbe giunti all'assurdo che il tiratore a volo in possesso di tale licenza potrebbe arrivare al campo di tiro col fucile scarico nella custodia e non appena lo montasse per usarlo dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.

Non può pertanto che condividersi il parere dell'Organo Consultivo sulla natura del titolo nonché sul concetto di specialità, secondo il quale il permesso in argomento consente esclusivamente il porto delle armi lunghe da fuoco.

Una volta chiarito definitivamente che la licenza prevista dalla legge n. 323/69 è un permesso di porto d'armi, non può però non farsi discendere da tale natura giuridica la logica conseguenza che tutte le altre facoltà connesse a licenze di tal tipo appartengono anche al porto d'arma per il tiro a volo.

Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di Stato circa la limitata validità del titolo di cui trattasi per l'acquisto di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle considerazioni finora svolte. Non appare infatti giustificabile sostenere la natura di porto - testè affermata - della licenza in parola e contemporaneamente negarne la validità ai fini dell'acquisto di armi e munizioni comuni.

La lettura sistematica degli artt. 35 3° e 4° comma e 55, 4° e 5° comma TULPS e dell'articolo unico della legge n. 323/69, conferma invece la valenza del titolo anche per l'acquisto di qualsiasi arma comune da fuoco e relative munizioni.

Gli artt. 35, 30 comma e 55, 4° comma TULPS individuano infatti nel «permesso di porto d'armi» e nel «nulla osta all'acquisto, i titoli che legittimano l'acquisto di armi e munizioni comuni di ogni genere, con ciò apparentemente operando una sostanziale equiparazione nella portata dei due titoli; ma cosi non è, posto che mentre il nulla osta è rilasciato in base all'accertamento dei soli requisiti soggettivi (c.d. buona condotta) ed è eventualmente assoggettabile ad una certificazione sanitaria ai sensi dell'art. 35, 4° comma e 55, 5° comma TULPS, la concessione del porto d'armi è subordinata alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimostrazione del possesso della capacita tecnica ed infine all'esibizione della certificazione medica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 legge n. 87/89, costituendo in definitiva un titolo di ben più ampia portata rispetto al semplice nulla osta. Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto «la licenza di porto d'armi documento tipico, che non ammette equipollenti e non può essere sostituito dal nulla osta del questore all'acquisto dell'arma ­ Cass. Pen., Sez. 1, n. 11609 del 16 dicembre 1982.

Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale assoggettamento del titolare di porto di fucile ex n. 323/69, interessato all'acquisto di armi diverse da quelle dedicate alla specifica attività, anche al rilscio del nulla osta del questore, si realizzerebbe un maggior controllo sulla circolazione delle armi, in quanto tale documento, oltre a porsi come già visto in posizione subordinata rispetto al porto d'armi, costituisce semplice titolo di legittimazione all'acquisto e non già strumento di controllo della circolazione delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso meccanismi ad hoc, quali l'obbligo della denunzia della cessione da parte dell'armiere, la tenuta dei registri prescritti, la verifica delle comunicazioni dell'armiere agli Uffici di p. s., l'obbligo di denunzia dell'arma da parte dell'acquirente (artt. 35, 38 e 55 TULPS).

Per quanto sopra esposto si ritiene che la norma istitutiva della licenza in argomento non abbia derogato alla generale previsione di cui agli artt. 35, 3° comma e 55, 40 comma TULPS, né possa considerarsi norma speciale rispetto alle norme generali del testo unico considerato anche che essa nulla ha innovato in merito alla disciplina dell'acquisto delle armi e delle munizioni comuni dettata dai citati articoli del TULPS, giacché nulla statuisce al riguardo, nemmeno implicitamente.

Non può poi trascurarsi il fatto che le categorie dei fucili da caccia e dei fucili da tiro non sono facilmente differenziabili, e che pertanto armi da tiro possono essere usate per la caccia e viceversa, apparirebbe di conseguenza arbitrario voler impedire ai titolari del porto d'armi per il tiro a volo l'acquisto di armi da fuoco perfettamente idonee allo svolgimento dell'attività in parola ancorché ricomprese nel novero degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 157/1992.

Per quanto poi concerne in particolare la possibilità di acquistare le munizioni è opportuno ricordare che i tiravolisti consumano grandi quantitativi di cartucce, deve quindi ritenersi che il legislatore, nel predisporre una legge ad hoc sul tiro a volo, ne avesse ben chiare le caratteristiche e le necessità, ed abbia quindi tenuto presente che l'art. 55 del TULPS consente l'acquisto di munizioni senza nulla osta solo alle persone munite di una licenza di porto con ciò espressamente legittimando all'acquisto i tiratori a volo.

In conclusione, per i motivi enunciati, questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, è dell'avviso che i titolari della licenza di porto di fucile per il tiro a volo sono in possesso di una vera e propria licenza di porto d'armi, che li legittima però al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività nonché all'acquisto, fatto salvo l'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 del TULPS, di qualsiasi genere di armi e munizioni comuni.

A tale indirizzo le SS.LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni nei confronti degli utenti del settore.

La presente circolare sostituisce le ministeriali pari argomento n. 5591C.14639­10089(4) del 31 luglio 1992 e n. 5591C.22843­10089(4) del 12 novembre 1996.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mer 4 apr 2012, 11:07

Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato :D ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.
A riguardo la tua precisazione sull'esenzione del versamento per il porto a uso sportivo, è proprio quello che specificavo nel mio post...( se leggi con più attenzione) proprio per sottolineare che la concessione governativa, secondo una logica di equità, DOVREBBE, non essere indispensabile per l'aquisto e trasporto di armi con il libretto per uso caccia...invece si adotta nello specifico due pesi e due misure...ciò VORRA' significare che la concessione non autorizza o convalità il porto d'armi per i suddetti motivi ( acquisto e trasporto) ma, bensì per esercitare l'attività venatoria. :oops:
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mer 4 apr 2012, 11:16

P63 ha scritto:Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato :D ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.
A riguardo la tua precisazione sull'esenzione del versamento per il porto a uso sportivo, è proprio quello che specificavo nel mio post...( se leggi con più attenzione) proprio per sottolineare che la concessione governativa, secondo una logica di equità, DOVREBBE, non essere indispensabile per l'aquisto e trasporto di armi con il libretto per uso caccia...invece si adotta nello specifico due pesi e due misure...ciò VORRA' significare che la concessione non autorizza o convalità il porto d'armi per i suddetti motivi ( acquisto e trasporto) ma, bensì per esercitare l'attività venatoria. :oops:

P.s. quando specificavo porto d'armi nel mio primo post, intendevo quello per uso caccia.....quello per uso sportivo l'ho citato solo come termine di paragone :roll:
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 4 apr 2012, 12:27

P63 ha scritto:Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato :D ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.


Infatti, tornando al discorso dell'auto senza assicurazione, la si può usare, si possono prendere anche delle multe o peggio ma ciò che non si può fare è (ad esempio) andare in pista dove per farlo si deve avere l'assicurazione. Se l'armeria per vendere un arma o una cartuccia deve accertarsi che la tassa sia pagata ......... non metterà a rischio la licenza anche per soli 10 giorni.

Ci vorrebbe una circolare del Ministero a doc che specifichi bene il valore del PA da caccia e cosa è permesso acquistare se non si pagano le dovute tasse annuali.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mer 4 apr 2012, 12:53

Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mer 4 apr 2012, 15:21

Bru...le armerie sanno ciò che è giusto e cioè:....... che non sono tenuti per 2 motivi:
1) giustamente non si sentono dipendenti ne della prefettura nè della questura e tantomeno dell'agenzia delle entrate a fare controlli amministrativi per il mancato versamento delle tasse.
2) la legge la conoscono bene ed è così come la stiamo interpretando noi....soltanto che questi poveretti essendo possessori di licenze commerciali molto delicate, sottostanno ai commissariati e caserme territoriali che abusono del potere di svegliarsi una mattina e fanno le leggi dietro una scrivania mentre le armerie per amor di pace si adeguono alle richieste.
Altra cosa sono delle disposizioni speciali Prefettizie di sicurezza (come accennavi tu Bruno) che in alcuni territori ad alto rischio criminalità, come ad esempio Caserta e provincia, è fatto divieto l'acquisto di armi corte (o c.d. comuni) con il pa di fucile per qualsiasi uso (sportivo o caccia) rilasciato dalla questura di Caserta ....GRANDE STRONZATA!!!!! HAI MAI SENTITO TU CHE UN CRIMINALE VA IN ARMERIA PER COMPRARE PISTOLE DA DICHIARARE PER POI ANDARE A COMMETTERE UN CRIMINE?????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 10 apr 2012, 8:25

Abbiamo approfondito il tema sul problema delle circolari contro la criminalità in questo articolo:
http://www.tiropratico.com/doc/2012/limitazioni%20sulle%20licenze.html
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Survivor » mar 22 mag 2012, 18:34

Bruno Biscuso ha scritto:Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.


La scorsa estate recandoci con un amico in armeria per l'acquisto del fucile ordinato, l'armiere chiese, oltre al pda, anche la tassa di concessione governativa che ovviamente era scaduta perché l'anno precedente anno non aveva rinnovato. L'armiere si rifiutó di consegnare l'arma e pretese che fosse presente anche la tassa valida, di cui poi si fece una copia.
Ora mi é venuto un dubbio, se il pda ha come data del rilasciato il 10 giugno 2009 e l'ultima tassa CC.GG. é stata pagata ad esempio il 20 agosto 2011, la scadenza di quest'ultima sará di un anno (19 agosto del 2012 ) o scadrá con il pda a giugno? :?:
qui sembra che valga per un anno solare. http://www.armietiro.it/i-versamenti-pe ... a-armi-177
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mar 22 mag 2012, 20:21

Survivor ha scritto:
Bruno Biscuso ha scritto:Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.


La scorsa estate recandoci con un amico in armeria per l'acquisto del fucile ordinato, l'armiere chiese, oltre al pda, anche la tassa di concessione governativa che ovviamente era scaduta perché l'anno precedente anno non aveva rinnovato. L'armiere si rifiutó di consegnare l'arma e pretese che fosse presente anche la tassa valida, di cui poi si fece una copia.
Ora mi é venuto un dubbio, se il pda ha come data del rilasciato il 10 giugno 2009 e l'ultima tassa CC.GG. é stata pagata ad esempio il 20 agosto 2011, la scadenza di quest'ultima sará di un anno (19 agosto del 2012 ) o scadrá con il pda a giugno? :?:
qui sembra che valga per un anno solare. http://www.armietiro.it/i-versamenti-pe ... a-armi-177

In primo luogo le scadenze delle Autorizzazioni di P.S. hanno cadenza annuale e sono valide e rinnovate con il pagamento della tassa di C.C.GG.
Il versamento può essere effettuato non prima di 15 gg. dalla scadenza e vale fino al giorno indicato nella cedola e per l'anno successivo ( es.: scadenza 10/06/2011 - versamento effettuato il 02/06/2011 vale fino al 10/06/2012). Qualora non si utilizzi il P.di F. da caccia per il periodo fino a Novembre 2011 e volendolo utilizzare da Dicembre 2011 effettuando il versamento delle CC.GG. la scadenza sarà sempre il 10/06/2012.
Per quanto riguarda la vendita di armi il PdF per uso di caccia resta valido per tutte le operazioni consentite dalla legge nella sua naturale vigenza dei sei anni, salvo l'esercizio venatorio che è subordinato ai versamenti di CC.GG. e di quelli regionali+ATC+Assicurazione.
L'armiere al quale sia esibito il titolo di acquisto valido come sopra detto NON PUO' RIFIUTARE la vendita di armi od esplosivo, se non può dimostrare all'acquirente che la sua Licenza (Autorizzazione di P.S.) è sottoposta a PRESCRIZIONI di P.S. che prevedano la vendita a determinate condizioni.
Il fatto che gli armieri seguano le 'dicerie' oppure si 'adeguino' a restrizioni di P.S. inesistenti, li pone in una situazione di 'Non Rispetto' delle leggi, ed il cittadino al momento del rifiuto può far intervenire la forza pubblica per costringerlo a fare il suo dovere.
In sostanza, anche se la tassa di CC.GG. non è pagata il PdF uso di caccia vale come PdF per uso Tiro a Volo.
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Survivor » mar 22 mag 2012, 20:48

Il punto "dolente" resta il comportamento delle forze dell'ordine nel caso in cui si viene fermati durante il trasporto.......sicuramente loro avranno interpretazioni ancora diverse.
Domande e risposte prese dal sito della Polizia di Stato. :(

[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?
Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.

[Domanda n.1929] Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.
La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mar 22 mag 2012, 22:17

Survivor ha scritto:Il punto "dolente" resta il comportamento delle forze dell'ordine nel caso in cui si viene fermati durante il trasporto.......sicuramente loro avranno interpretazioni ancora diverse.
Domande e risposte prese dal sito della Polizia di Stato. :(

[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?
Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.

[Domanda n.1929] Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.
La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.

Il cittadino titolare di un PdF di qualsiasi tipologia in corso di validità può 'portare' le armi nel luogo o tempi consentiti, e trasportare le stesse in tutto il territorio nazionale a condizione che siano in 'custodia' e salvo le disposizioni che ne regolano l'accesso nei 'parchi'.
Il problema legato alla 'validità' del PdF uso di caccia a condizione del pagamento delle tasse di CC.GG. è corretto per quanto riguarda l'esercizio venatorio, diversamente per il PdF per Tiro a Volo che non è soggetto a CC.GG. essendo questa stata ABOLITA con il Decreto sottoriportato il 28/12/1995.
...la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore e stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 23 mag 2012, 7:18

Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)


Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere.
Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » mer 23 mag 2012, 8:59

tiropratico com ha scritto:Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere. Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.

Sbaglierò ma, sottoscrivo. Che mi risulti: conditio sine qua non per l'acquisto d'armi col porto per uso caccia, è il previsto versamento delle CC.GG. in corso di validità; viceversa, col porto scaduto o non garantito dai suddetti versamenti, si sarebbe autorizzati ad alienare un'arma.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Survivor » mer 23 mag 2012, 10:42

peuceta ha scritto:
tiropratico com ha scritto:Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere. Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.

Sbaglierò ma, sottoscrivo. Che mi risulti: conditio sine qua non per l'acquisto d'armi col porto per uso caccia, è il previsto versamento delle CC.GG. in corso di validità; viceversa, col porto scaduto o non garantito dai suddetti versamenti, si sarebbe autorizzati ad alienare un'arma.


Sarebbe più che mai opportuna una norma chiarificatrice, scritta nel modo piu comprensibile e chiaro possibile che non lasci spazio ad interpretazioni estensive o restrittive, ma secondo me ........chiediamo troppo! :mrgreen:
Da noi (in Campania) vi è anche il limite di 50 munizioni all'anno per arma corta, una restrizione prefettizia perchè considerate zone ad alto rischio camorristico. :? :lol:
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 23 mag 2012, 11:07

Finchè in Italia i Dirigenti di un amministrazione hanno pieno potere decisionale di come interpretare o disporre di una norma anche per salute, igiene, sicurezza, ordine, interesse pubblico (quale scusante), si possono fare tutte le leggi che si vogliono ma certi modi di operare non saranno cancellati, come le limitazioni che rimarrebbero per questioni di sicurezza pubblica (a meno che non si faccia una legge che annulla l'obbligo di tenere conto dell'ordine, sicurezza e interesse pubblico).
Si potrebbe invece fare in modo che le Questure SI ADEGUINO tutte un unica direttiva obbligatoria per tutte ma si finirebbe per avere le limitazioni in tutta Italia e non certo una liberalizzazione che non verrà mai.

Se non lo avete ancora capito, mentre in un campo di calcio si possono minacciare calciatori e allenatori, si possono tirare bombe e mortaretti; nel mondo delle armi si deve sottostare alle esigenze dei Dirigenti che devono dimostrare ai media che hanno il pieno controllo della situazione, tanto più che a differenza di moltissimi anni fa', il numero dei cacciatori e dei tiratori è diminuito mentre è in aumento il numero di coloro che si professano anti armi (se pur poi fanno credere di volere tutti armati perchè c'è troppa delinquenza).
L'EXA ha dimostrato come il mondo delle armi si sposta per lasciare posto al soft air ...... il tiro del futuro.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mer 23 mag 2012, 12:15

tiropratico com ha scritto:
Pertanto, il titolo resta valido a tutti gli effetti di legge per l'acquisto ed il trasporto di armi e munizioni, e chiunque non dovesse rispettare le leggi in materia può essere oggetto di azioni legali per risarcimento del danno (per es.: parto da Foggia e vado a Napoli per l'acquisto di un fucile, e l'armiere senza dimostrare che il mio PdF con CC.GG.non pagate, quindi divenuto PdF TaV, non è valido in quanto l'Autorità di P.S. ha emanato 'Prescrizioni' che non lo rendono idoneo, l'armiere può essere citato al rimborso delle spese sostenute per il viaggio oltre al danno morale del rifiuto, ecc. ecc.)


Non credo, l'armiere si difende non tanto per non vendere (che va a suo sfavore) ma solo perchè sa che se vende il quel preciso caso, rischia di vedersi chiudere l'attività, qualsiasi Giudice gli darebbe ragione, inoltre interpellata la Questura questa darebbe ragione all'armiere.
Fino a che non viene cambiata la norma o emessa una precisa circolare in merito, ci si deve attenere a quello che è scritto con chiarezza sulla licenza.

Probabilmente non è sufficentemente chiaro. Lo ripeto in quanto è il mio lavoro quotidiano:
- il PdF per uso di caccia nel corso della sua vigenza di sei anni e senza il pagamento delle tasse di CC.GG., è titolo valido come se fosse rilasciato per Tiro a Volo
- l'armiere che non ha ricevuto 'Prescrizioni' non può rifiutarsi di vendere armi od esplosivi altrimenti incorre in un comportamento illegittimo che può costargli, a seguito di esposto, la sospensione della licenza.
Chiunque sostiene altro è male informato e non può avere dati contrari a quanto ho esposto.
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 23 mag 2012, 13:50

- il PdF per uso di caccia nel corso della sua vigenza di sei anni e senza il pagamento delle tasse di CC.GG., è titolo valido come se fosse rilasciato per Tiro a Volo
- l'armiere che non ha ricevuto 'Prescrizioni' non può rifiutarsi di vendere armi od esplosivi altrimenti incorre in un comportamento illegittimo che può costargli, a seguito di esposto, la sospensione della licenza.
Chiunque sostiene altro è male informato e non può avere dati contrari a quanto ho esposto.


Questo non lo nego ed è quanto espone Mori, ma se l'armiere ha contattato la Questura (come già successo in molte Provincie) e la questura lo diffida dal vendere armi e munizioni a chi non ha licenza con tassa pagata (come dice la normativa del resto), l'armiere non si gioca la licenza solo perchè un privato pretende di acquistare a tutti i costi e al limite rimanda la palla del ricorso alla Questura stessa ! Alla fine l'acquirente si troverebbe a combattere non solo contro l'armiere ma anche contro il Questore ...... e dato che a decidere è un Giudice monocratico, potrebbe anche dare torto all'acquirente .... in Italia.
Comunque per ora leggi e circolari affermano che la validità del PA per caccia è condizionata dal pagamento della relativa tassa e che tutte le licenze che prevedono il pagamento di una tassa hanno valore solo la dove siano state pagate. Ciò che abbiamo espresso e che esprime Mori è una interpretazione (ottima) ma non condivisa dal Ministero..... salvo non ci sia una circolare che non ho visto.

D.M. 28/12/1995 http://www.tuttocamere.it/files/tabelle/TCG_Scheda1.pdf
Legge 11 feb. 92 n° 157

La normativa in materia prevede, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.

E' stato spesso espresso parere (semplice parere) che la licenza di caccia (porto d'armi) con tassa non pagata equivale al porto d'armi per tiro a volo: questo per il momento non ha fondamento e quindi le Questure ritengono non valido il P.A. per uso di caccia se non si è pagata la tassa governativa annuale, ciò è anche riportato sul libretto della licenza.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » mer 23 mag 2012, 15:58

Mori permettendo: gradirei sapere dov'è sancito, non dedotto, che il porto di fucile per uso di caccia si converte automaticamente in porto per uso sportivo se mancante del richiesto rinnovo annuale tramite versamento di CC.GG.-
A casa mia, ciò che non è scritto vola, is blowin' in the wind.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 23 mag 2012, 17:42

peuceta ha scritto:Mori permettendo: gradirei sapere dov'è sancito, non dedotto, che il porto di fucile per uso di caccia si converte automaticamente in porto per uso sportivo se mancante del richiesto rinnovo annuale tramite versamento di CC.GG.-
A casa mia, ciò che non è scritto vola, is blowin' in the wind.


Non è sancito, sono solo interpretazioni.
Mettiamola cosi, se ti prendono a portare o trasportare un arma con PA per caccia senza aver pagato la tassa ti denunciano e se finisci sotto E.Mori (che è in pensione) ti da ragione, se ti giudica un altro di da torto !! (SalVo forse Biagio Mazzeo e il Sindaco di Taranto) ;-D
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mer 23 mag 2012, 20:23

La possibilità di incontrare imbecilli che ti danno noie è sempre possibile, però dobbiamo attenerci allle leggi e non interpretarle (questo è compito dei magistrati).
Nel caso di cui trattiamo il PdF uso di caccia, le tasse di CC.GG. abilitano esclusivamente all'esercizio venatorio, non pagandole il titolo resta valido ma non è possibile andare a caccia.
Il PdF per TaV, viene rilasciato solo se non in possesso di altro Porto d'Armi:
Articolo unico.

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del
questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco

dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di
testo unico

Questo PdF-TaV inizialmente era sottoposto anch'esso ad una tassa di CC.GG. successivamente abolita.
La prova per chi non fosse ancora convinto di questa realtà, non opinabile, è quella di richiedere alla Questura di competenza il rilascio di un altro PdF TaV a chi è già in possesso di quello di caccia. Non gli verrà rilasciato, in quanto non è possibile detenere due titoli originali della stessa natura.
In tutti i casi di ottenimento dell'abilitazione venatoria con la richiesta del nuovo PdF per caccia quello di TaV viene regolarmente ritirato.
Almeno questo accade nella Questura di Lecce dove attualmente negli uffici preposti vi sono persone preparate in diritto amministrativo e P.S.
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » gio 24 mag 2012, 7:39

Quello proposto da P63 è tema datato, un assurdo normativo che esige da anni una rivisitazione puntuale, tale da rendere giustizia piena a quello che è considerato il massimo tipo di porto ottenibile, ovviamente quello di fucile per uso caccia (ragione per la quale non gli si può associare un porto sportivo). Ed invece, all’italiana, nicchia che ti nicchio, si preferisce lo status quo: a qual fine? Mungere, monamour, mungere i malcapitati cattivoni utilizzatori ed appassionati d’armi. In soldoni-oni-oni, è tutto lì, è la solita solfa dell’argent et la guérre. Sicchè, la realtà masticabile è un disco rotto che riporta sempre al punto di partenza.
● Come già inequivocabilmente esposto da Tiropratico: cardine del porto di fucile per uso caccia, imprescindibile ai fini della validità dello stesso, è il versamento delle previste tasse di CC.GG., indipendentemente dal fatto che s’intenda o meno esercitare l’attività venatoria. Ecco perché per acquistare un’arma uno dev’essere in regola coi versamenti CC.GG., in questo Paese.
● Sul retro del mio mod. 122 (ex mod. 88) è apposta la scritta, stentatamente leggibile: “La validità della licenza per i cinque anni successivi a quello del rilascio è subordinata al pagamento della prescritta tassa CC.GG. Il titolare è tenuto ad (esibire?) insieme alla licenza il tagliando di C. C. postale comprovante l’avvenuto compimento di tale condizione”. Di grazia, da cosa o dove si ricava che le CC.GG. sono previste per soli fini venatori???
Le interpretazioni rimangono interpretazioni, così come le leggi scritte rimangono incontrovertibilmente leggi, anche se opinabili e circolarate a più non posso.
●Tutt’altro paio di braghe, quello del porto sportivo, l’immancabile raccomandato.
Peppino Pantuglia mi fa’ pervenire il sound dei BS&T di ‘So long Dixie’ perché lo estenda a voi.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 24 mag 2012, 8:45

Il "Porto d'Armi Sportivo" è tutt'altra cosa ed ha una diversa applicazione da non confondere con quello di cui parliamo PdF per impiego di caccia e di TaV.
Queste sono le norme che regolano quello di caccia, che dimostrano chiaramente che il titolo di PdF caccia resta valido a tutti gli effetti anche se la tassa non viene corrisposta, diversamente ci sarebbe il sequestro delle armi e la denuncia per porto abusivo.

L’ART. 30 della L. 157/92 non prevede sanzioni penali per chi esercita la caccia in possesso di PdF senza aver corrisposto la tassa di CC.GG. e di quella regionale.

Invece è prevista una sanzione amministrativa:


31. Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
-------------------------
“Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.”
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » gio 24 mag 2012, 12:05

Giro giro tonto, quant’è bello il monto… Toc toc, c’è nessuno???
●Chi, avrebbe affermato che il porto sportivo è assimilabile a quello di fucile per uso di caccia?
●Chi, avrebbe affermato che il porto per uso caccia non “resta valido”, senza il versamento delle CC.GG.?
■ Avevo affermato che (sarà vero che repetita juvant? a chi???) “La validità della licenza per i cinque annisuccessivi a quello del rilascio è subordinata al pagamento della prescritta tassa CC.GG. Il titolare è tenuto ad (esibire?) insieme alla licenza il tagliando di C.C. postale comprovante l’avvenuto compimento di tale condizione” (forse, la Questura di Bari manca d'addetti ai lavori, chissà...).
Tant’è che, mancando quella conditio sine qua non, s’incorre in sanzioni, solitamente il doppio del minimo delle cifre previste. In determinati casi, si giunge a sospensione e revoca. Et alors???
■Avevo affermato che (repetita juvant; ancora???) “cardine del porto di fucile per uso caccia, imprescindibile ai fini della validità dello stesso, è il versamento delle previste tasse di CC.GG., indipendentemente dal fatto che s’intenda o meno esercitare l’attività venatoria. Ecco perché per acquistare un’arma uno dev’essere in regola coi versamenti CC.GG., in questo Paese.” Con ciò confutando l’affermazione “Per quanto riguarda la vendita di armi il PdF per uso di caccia resta valido per tutte le operazioni consentite dalla legge nella sua naturale vigenza dei sei anni, salvo l'esercizio venatorio che è subordinato ai versamenti di CC.GG. e di quelli regionali+ATC+Assicurazione.”
■Confutavo altresì l’affermazione “L'armiere al quale sia esibito il titolo di acquisto valido come sopra detto NON PUO' RIFIUTARE la vendita di armi od esplosivo, se non può dimostrare all'acquirente che la sua Licenza (Autorizzazione di P.S.) è sottoposta a PRESCRIZIONI di P.S. che prevedano la vendita a determinate condizioni.” Secondo il mio vecchio amico Nicola Zingarelli, è valido ciò “che è stato posto in essere con piena osservanza delle norme che lo disciplinano”. Vor dì che se non hai sputato pecunia colle CC.GG., non puoi cacciare, non potresti darti al tiravvolo. Vor dì che non puoi andare da Lodi a Milano per acquistare la bella Gigogìn cal. 410, di primo o secondo letto che sia. Nella lingua ufficiale di questo Paese, vor dì che se sei beccato a fare uso del porto di fucile uso caccia senza CC.GG. vieni in qualche modo sanzionato, diciamo; forse perché lo prevede una legge.rezza dell’essere di questo Paese?
▪Last but not least: anni fa mi sono sorbito un corso di vigilanza venatoria, con docenti magistrati a curarne il piatto forte, quello giuridico. Dunque, certe lezioncine come quella evidenziata in grassetto rossetto, non mi commuovono da un bel pezzetto.
Ed ora, nuovo giro di valzer, s’accomodino ssiòre e ssiòri.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 24 mag 2012, 20:31

Infine sono andato a leggermi quanto dice E. Mori nelle sue FAQ, e ne riporto il testo che condivido pienamente in particolar modo la conclusione.
Buona lettura :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Licenza di caccia per cui non si è pagato il rinnovo annuale - Validità

La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema.
E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.
1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altri altra condizione per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.
2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 delal legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.
4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida pee sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cu ichi poerta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogn isei anni!
5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso .
2. (omissis)
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E. 258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
6) E' del tutto pacifico che chi caccia solo all'estero non è tenuto a pagare né la tassa di concessione governativa né le tasse regionali venatorie e che è sufficiente che abbia una autorizzazione al trasporto di armi sportive (quindi molto meno di una licneza per il tiro a volo) per ottenere il rilascio della carta europea; ed infatti non vi è nessuna sanzione per chi non paga la tassa (art. 2 D. L.vo 30-12-1992 n.527). Quindi il cacciatore usa la licenza di caccia per trasportare armi e per acquistare le munizioni per cacciara all'estero.
Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.
QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
Meglio di così non riesco a spiegare la cosa; ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo cretino!
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » ven 25 mag 2012, 9:54

Giro giro tonto, quant’è bello il monto…
Abbecedario. Sostenere che la validità del porto uso caccia è subordinata al versamento annuale delle CC.GG., non equivale a dichiarare che, in caso contrario, lo stesso porto sia invalidato. Che quello sportivo sia un porto uso caccia privato della possibilità d’esercitare l’attività venatoria, ormai è chiaro anche ai deficienti come chi (incontrovertibile, VERO?) sottoscrive queste righe.
Ed ora, considerando quanto le più elemenatri norme di buona creanza siano state bandite:
• 1) Auguri e baci. Anche se, a voler sottilizzare, “la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita”, è definizione esatta nel significato ma espressa coi calcagni.
• 2) “la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile”? Da me, mai messo in discussione. Delle sanzioni, amministrative (depenalizzate), avevo già detto. “Porto”…
• 3) E’ asilare, Watson.
• 4) “salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa”: che mi risulti, non è più rilasciato da qualche secolo, parola di primate ominide.
• 5) Rivelazzione!
• 6) Altra illuminante rivelazzione per i poveri diseredati.
“Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa”. Trovo la seconda parte dell’affermazione, opinabile: dove è scritto che le sanzioni vengono applicate solo in ambito venatorio? Leggi, approvate e licenziate da Parlamento e Senato di questo Paese, non opinionintepretazzionissime, please!
Il porto uso caccia è titolo indispensabile per acquistare munizioni e prodotti esplodenti ed armi; ma se lo stesso titolo è valido di anno in anno, cioè fruibile, alla sola condizione che si siano versate le CC.GG., si potrà recarsi in armeria ed acquistare sbandierando solo libretto e licenza???
●A me sembra che la questione vada risolta con provvedimento ad hoc, non con interpretazioni tanto lucide ed ineccepibili quanto soggettive, non suffragate da leggi di sorta.
■Una discussione può svolgersi anche con toni forti ma, mai eccedendo i limiti del rispetto reciproco, della buona educazione, della civiltà; particolarmente se non ci si conosce, se non ci si può guardare negli occhi. Ragione per la quale, davvero non capisco e, non voglio capire, espressioni quali “non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema”, “ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo cretino!”. O quel giudice Mori che leggo con interesse da decenni sta invecchiando male o s’illumina d’immenso oppure è stato cinesizzato. Che delusione! Sono “troppo cretino” per riuscire a comprendere chi crede d’essere, un mortale che nasce come me e tutti, che come me e tutti dovrà pur rendere le targhe. La famosa ‘A livella di Totò, è ad uso e consumo dei vivi, non dei morti! M’esimo dal rispondere per le rime ma gli lascio immaginare cosa, ora, penso di lui, come replicherei se lo avessi davanti.
Dulcis in fundo. Non è vero sempre e comunque che “ambasciatore non porta pene”, carissimo Bruno. Prova ad immaginare come sarà valutata dai forumisti quest’ultima tua elegante mossa.
peuxxxx
 

Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » ven 25 mag 2012, 10:54

Qui si stanno facendo parole senza il supporto di leggi o norme.
Per la licenza di PA per tiro a volo non è dovuta alcuna tassa
Per la licenza di PA per caccia si deve versare una tassa annuale .
Per la licenza di PA per difesa si deve versare una tassa annuale.

Vi ricordo che il primo PA non è un vero PA ma semplicemente una licenza di trasporto !!! .. per questo non soggetta a tassazione.
Non vale dire che se non si paga la tassa la licenza per caccia (ma sarebbe vero anche per quella da difesa) diventerebbe come una licenza per tiro a volo o almeno questo è un azzardo e un interpretazione di Mori e pochi altri mai supportata dal Ministero.
Mori stesso dice che la dove neghino tale evidenza si deve fare ricorso al TAR, ma senza specificare che un ricorso costa in tempi e soldi più della tassa pagata per 20 anni.
Fino a che il Ministero non emana una circolare che lo dice, (anche se si può non pagare la tassa) trasportare e usare armi è sempre un azzardo e in ogni caso a decidere se si ha ragione o torto non è né Mori né Biscuso ma solo il giudice chiamato a giudicare (potrebbe anche andare bene al 50%) ma ad oggi non ci sono sentenze in merito e quindi se qualcuno si offre volontario ...........................

Ma fino ad allora tutto è da vedere, mentre la norma è chiara e scritta su ogni licenza (non si può dire "non lo sapevo").

Non vale nemmeno dire che se non si va a caccia non si deve pagare la tassa, se mai non si devono pagare le licenze regionali e provinciali ma la tassa della "concessione Governativa" come dice il nome è una concessione annuale di PA. (per ora).
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