Un estratto chiarificatorio del Ministero.
Dipartimento della pubblica sicurezza Ufficio per l'amministrazione generale Circolare 16 aprile 2008, n. 557/PAS.50.105/E/08 Tiro sportivo accademico. Possibilità di utilizzo di armi da fuoco da parte dei minorenni Ai prefetti della Repubblica Ai questori della Repubblica Al commissario del governo per la provincia di Trento Al commissario del governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza e, per conoscenza: al C.O.N.I. All'Unione italiana tiro a segno L'Unione Italiana Tiro a Segno ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per i minorenni di praticare, all'interno dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale, discipline sportive accademiche che comportino l'uso di armi da fuoco. La normativa vigente, invero, ove sistematicamente interpretata nel suo complesso, non sembra frapporsi aprioristicamente a tale possibilità. Benchè la legge sull'attività venatoria abbia, infatti, escluso la possibilità di rilasciare licenze di porto di fucile uso caccia a favore dei minori e l'art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, punisca coloro che consegnano loro armi da fuoco, la possibilità di far utilizzare ai minorenni tali armi all'interno dei poligoni delle Sezioni del TSN resta espressamente prevista dalle norme istitutive del Tiro a Segno Nazionale. In particolare, l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, recante «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale», aveva previsto, tra i compiti propri dell'Ente, «l'allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro». Inoltre, nello statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno, approvato con decreto del Ministro della difesa del 31 maggio 2001, all'art. 8, è prevista espressamente la possibilità di tesserare i maggiori degli anni 14 per l'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco. Nel rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona umana e della tutela dei giovani, già, peraltro, oggetto di specifica previsione da parte della Costituzione della Repubblica italiana, la possibilità di far praticare sport con armi da fuoco ai giovani è stata ora inserita anche nel nuovo testo della Direttiva 477/91CE (già approvato ed in corso di pubblicazione), che, entro particolari limiti, all'art. 5 stabilisce la possibilità per gli Stati di prevedere una deroga al generale divieto dell'uso delle armi da parte dei minori degli anni 18, proprio per consentire la pratica di attività sportive. D'altronde, i regolamenti sportivi internazionali delle Organizzazioni riconosciute dal C.I.O. prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi da fuoco. Tanto premesso, al fine di dare piena attuazione alle norme sopra richiamate e per garantire la preparazione sportiva dei giovani atleti in vista delle competizioni internazionali, si precisa che un'interpretazione sistematica del citato art. 20-bis, alla luce delle altre disposizioni richiamate, consente l'uso delle armi da fuoco, da parte dei maggiori degli anni 14, all'interno delle strutture dei poligoni delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale. In tale situazione, infatti, purchè il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all'allenamento dei tiratori juniores, si deve ritenere che l'arma non sia a questi «consegnata», ma semplicemente affidata in via temporanea dall'istruttore, che ne rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che, sostanzialmente, ne mantiene il possesso. Tenuto conto, però, di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2002, n. 46, con la quale è stato ratificato il Protocollo delle Nazioni Unite del 6 settembre 2000, collegato alla «Convenzione dei diritti del fanciullo», al fine di dare piena ed incondizionata tutela ai principi posti a protezione dei minori, e che impongono l'adozione di misure tendenti ad escludere in modo assoluto che i medesimi possano essere addestrati all'uso militare (o di polizia) delle armi, è necessario che i modelli ed i calibri delle armi da destinare alla pratica sportiva degli stessi, al pari delle tipologie d'addestramento, così come proposti dall'Unione Italiana Tiro a Segno, siano preventivamente approvati da questo Ministero, il quale sia dalla legge (art. 31, legge n. 110/1975) che dallo Statuto dell'U.I.T.S. (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 2001) è individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attività di tiro svolte all'interno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale. Roma, 16 aprile 2008 Il Ministro: Amato -----------------------------------