E' storia di questi giorni di una ragazza che dopo aver acquistato regolarmente un arma corta da tenere nella propria abitazione oltre che poter usare al poligono con il proprio fidanzato sportivo, si è vista limitare, (per iscritto sulla denuncia di detenzione) la custodia della stessa arma con l'imposizione che questa sia custodita scarica e chiusa in una cassaforte. Dobbiamo dire che la ragazza vive sola, senza bambini in casa o altri parenti che possano entrare in possesso dell'arma a sua insaputa.
Alle dimostranze della ragazza stessa che sperava anche di poter tenere l'arma la notte carica per maggior sicurezza, la Questura ha risposto che per tenere l'arma carica in casa si deve essere in possesso di regolare porto d'armi per difesa personale, per tutte le altre situazioni l'arma deve sempre trovarsi chiusa e scarica. La Questura si appella al famigerato Articolo 9 del TULPS: "Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse". A nulla sono valse altre proteste: la detenzione in quella Provincia è limitata alle sole armi che siano chiuse e scariche, tutte le altre armi sono passibili di sequestro e il proprietario di denuncia, proprio per non aver rispettato le disposizioni dell'autorità.
Si sta dimostrando sempre più spesso quanto le norme attuali sulle armi siano obsolete o presentino lacune profonde, tanto da lasciare gli appassionati in balia di decisioni spesso contraddittorie di Dirigenti di Amministrazioni Pubbliche che interpretano a loro modo le disposizioni scritte. Si arriva ad avere, come a Genova o a Napoli, un interpretazione della stessa Legge diversa da un Commissariato ad un altro e licenze diverse con limitazioni diverse rilasciate nella stessa città, un vero paradosso legale e un autentica discriminazione tra cittadini, ritenendone alcuni di serie A e altri di serie B. Ma la discriminazione è anche fatta a intere città, delle quali alcune ritenute "oneste" dove le armi sono concesse a rigor di Legge e altre città ritenute covi di delinquenti e ogni licenza in materia di armi è limitata (ma non ai delinquenti) ai soli onesti cittadini, perchè ricordiamoci che il disonesto non ha bisogno del rilascio di alcuna licenza da parte di nessuno.
Un assurdo tutto Italiano causato dall'ambiguità con cui le Leggi e i Decreti sono scritti, dal potere assoluto al di la di ogni ragionevole ... ragione che si è dato e si continua a dare a organi Dirigenziali che spesso non sono all'altezza delle varie situazioni. Eppure scrivere una norma in modo inequivocabile, netto e sicuro non è poi cosi difficile, appianerebbe le discriminanti sopra citate ma è oltremodo certo che "nell'acqua torbida" di una norma scritta male si può pescare di tutto, decidere tutto e niente, limitare senza motivo solo per dimostrare che in fondo contro la delinquenza armata qualcosa si è fatto o si sta facendo: si limita l'acquisto e l'uso delle armi agli onesti. Non serve a liberarci dalla malavita ma è pur sempre qualcosa.
Prendiamo ad esempio l'Art.699 del C.P. esso recita: Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con ..... omissis; questa semplice Legge vieta di portare fuori dalla propria abitazione un arma senza una licenza adeguata e per farlo del resto sappiamo che ci vuole un porto d'armi, ma ciò significa con chiarezza che in casa non serve detta licenza e quindi si possono portare o in effetti detenere armi cariche anche in fondina se si vuole, perchè nessuna norma vieta di farlo. Ma al contrario di quello che è nella normalità degli eventi per cui se qualcosa non è espressamente vietato è chiaramente permesso, alcuni Dirigenti si ostinano a imporre la detenzione delle armi nelle abitazioni con la prescrizione che vengano tenute scariche e chiuse a chiave, è infatti risaputo che per loro non è detto che ciò che non è espressamente vietato non lo possa essere (da loro stessi imposto) per altri motivi. Ma se l'art.699 fosse stato scritto cosi: E' vietato, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, portare un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa.
E' consentito anche senza licenza nella propria abitazione e nelle sue immediate appartenenze portare l'arma carica anche per difesa, rispettando le dovute attenzioni perchè persone incapaci, minori o estranei possano impossessarsene...omissis. Quanto vi appare più chiara la stessa Legge scritta in questo modo e quanto è meno interpretabile ?
Certo in questo modo togliamo potere alle Amministrazioni che non possono più decidere come rendere difficile la detenzione al singolo cittadino, (già non riescono a impedirla ai delinquenti), eppure qualcosa si deve fare. Le norme si possono modificare con Decreti che vanno presentati alle Camere da Onorevoli e Senatori "illuminati", che siano stati opportunamente messi al corrente di quelle che sono le problematiche normative per cui ne è richiesta una modifica aggiornativa. Non è certo la prima volta che succede, modifiche alle norme sulle armi ne sono state fatte molte, non sarebbe una novità richiedere la revisione di alcunni articoli in cui va semplicemente cambiato il senso rendendoli meno interpretabili e ben più chiari, adeguati ai giorni nostri. Lo stesso TULPS e la Legge 110 hanno ormai più di 35 anni ed è sicuramente ora di dargli una "rinfrescata". La sola norma sulla detenzione delle munizioni a leggerla fa veramente ridere come ridere fa l'obbligo di denunciare il possesso di vecchie baionette arrugginite quando è liberamente detenibile (e può essere acquistato online via internet da chiunque) il coltello di "Rambo" o un machete. E' possibile detenere liberamente repliche di armi ad avancarica ma quelle originali, che spesso nemmeno sparano, vanno denunciate. Abbiamo norme da circo e ci ostiniamo a volerle mantenere come uno che tiene le vecchie cianfrusaglie solo perchè sono un ricordo ma non hanno alcuna utilità anzi, spesso sono anche pericolose. Le Leggi furono in gran parte emanate quando internet non era ancora nella mente degli inventori, le armi che circolavano nelle armerie erano limitate a pochi calibri, allora il .45; il .38SA; il 9corto erano ancora considerati da guerra e il 9x21 nemmeno era stato abbozzato. Si riteneva il 7,65 Luger e il .38 Special grossi calibri per pistola.
Le pistole per il tiro dinamico con le loro ottiche di puntamento non esistevano perchè non vi era altro che il Tiro A Segno, le gare richiedevano poche cartucce per qualche serie di colpi du un bersaglio di carta; le cose cambiano e le Leggi vanno adeguate.
Art. 20. Legge 18 aprile 1975 n.110 - Custodia delle armi e degli esplosivi. La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
Art. 20-bis - Omessa custodia di armi. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito .... omissis
Abbiamo detto che l'art.699 del C.P. permette di portare nella propria abitazione l'arma, quindi anche carica e indossata, oppure appoggiata sul comò, con la chiara attenzione scrupolosa che non ci siano bambini in giro, incapaci o sconosciuti. Ma per molti Dirigenti non è cosi in quanto l'art.20 della L.110/75 prescrive che le armi siano custodite (per loro ciò vuol dire chiuse) nell'interesse della sicurezza pubblica, dove nessuno possa arrivare agevolmente ad impossessarsene. In questo modo si mette in contradizione una Legge verso un'altra, il C.P contro la 110/75.
Perchè chi acquista un arma per difesa deve poi detenerla chiusa in cassaforte con buona pace dei motivi per cui l'aveva acquistata ?
Si può considerare di per se la stessa abitazione la cassaforte degli oggetti in essa detenuti, quindi anche le armi ?
La norma del resto impone che si presti attenzione nel detenere le armi in modo che minori, incapaci, sconosciuti possano impossessarsene, ma se il detentore vive solo, se vive con la sola moglie o compagna abilitata all'uso di armi, quale motivo induce un Dirigente a imporre che questi detengano comunque le armi chiuse e scariche ?
Chi ne entrerebbe in possesso ?
I fantasmi o gli UFO ?
Va da se che se queste persone inviteranno a casa amici, provvederanno a chiudere o nascondere le armi, e se andranno al cinema faranno altrettanto ma, un Amministrazione non può minacciare (come è già successo) che in caso di controllo se l'arma non è chiusa in cassaforte (anche se in casa è presente il solo proprietario), lo stesso verrà denunciato per omessa custodia d'arma !! Anche se poi con un ricorso si potrebbe avere ragione della cosa, quanto sarà costato tutto questo all'onesto detentore ?
E chi pagherà i danni ?
Qualcuno dice "l'Amministrazione" senza pensare che i soldi dell'amministrazione sono i soldi delle nostre tasse, pagheranno i loro errori con i nostri soldi: complimenti.
Art. 40 Legge 18 aprile 1975 n.110 - Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
Anche questa Legge appare emanata con tattica di supremazia assoluta da parte di un Amministrazione Statale pagata dal cittadino, l'articolo permette al Prefetto di ritirare le armi acquistate e pagate dal singolo, quindi un "mobile" di proprietà esclusivamente privata e spesso di estremo valore, anziche limitare l'uso della licenza rilasciata dalla stessa Amministrazione, cosa che sembrerebbe più corretta. Sarebbe come dire: "se ci saranno troppi incidenti il Prefetto potrà richiedere che siano consegnate tutte le auto di proprietà per essere custodite dall'autorità dei Trasporti", anzichè ritirare le patenti.
E si che ci sono fucili e pistole che valgono come auto di lusso. Ci rifacciamo a un idea tutta Americana dove al cittadino è consentito armarsi anche per la difesa del Paese. Al contrario in Italia è radicata l'idea che il cittadino armato complotti contro il proprio Paese e quindi per la difesa dello stesso sia utile disarmarlo e mantenere, con gravi costi, un esercito armato di tutto punto anche a guardia e contro i propri cittadini. Più che una democrazia occidentale sembrerebbe una dittatura orientale, dove l'uso delle armi è di esclusivo appannaggio dell''esercito al potere.
A questo punto vi inviterei a leggere come certi governi come quello Cambogiano o altri dell'America del sud, prima abbiano armato i contadini per liberarli dalla schiavitù del potere "centrale" e poi disarmati per mantenere il proprio potere dittatoriale senza sforzo.
Proviamo a rivedere l'art. 40 secondo una logica basata sulla proprietà privata e sulla sicurezza pubblica (cioè quella della strada): Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che delle licenze in materia di armi e materie esplodenti, sia sospesa la validità temporaneamente e sia quindi vietato il porto e il trasporto delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti al di fuori della propria abitazione. Questo ci appare più giusto, si limita cosi il porto e l'uso delle armi per ragioni di ordine pubblico ma non si vanno a toccare le proprietà, che sono in fondo del denaro vero e proprio, dei cittadini onesti.
In ultimo, ma il discorso è lungo e dovrebbe investire molti altri articoli di Legge, il problema si stà rivelando in queste settimane. La catalogazione sposta interessi e armi in modo incontrollato su semplice decisione del Banco di Prova Nazionale. Anche qui abbiamo fin dal primo giorno dopo la caduta del catalogo, detto che dovevano con l'occasione cadere anche la classificazione delle armi sportive, spostando la detenzione semplicemente su nove armi corte o se si vuole su 9 armi non da caccia. Qualcuno si ainnalzò a baluardo e difesa delle armi sportive (sempre uniche in Italia rispetto all'intero pianeta), ed oggi si può ritrovare a vedersene classificate sportive la dove prima erano comuni: cosi che se ha già sei armi sportive si ritrova fuorilegge per una norma che non è mai stata aggiornata. (Complimenti di nuovo ... e due).
Non ci stancheremo più di dirlo: delle armi la detenzione deve essere permessa in numero di nove per le armi corte e quelle non da caccia ed in numero illimitato per quelle da caccia, in numero illimitato per quelle ad avancarica e le armi ad aria compressa vanno classificate tra quelle per le quali non serve licenza per acquisto e detenzione, ma solo la comunicazione dell'armiere. E le munizioni devono poter essere detenute in numero adeguato e senza distinzione tra armi corte o lunghe, infatti è assurdo poter detenere anche 1500 cartucce del .338 Lapua Magnum e poi essere limitati a detenere non più di 200 cartucce del 6,35 Browning.
E' il momento che le munizioni siano detenute in numero di 1500 ...... (e basta).... se non si faranno distinzioni inutili si avrà non solo semplificato ma favorito lo sport e il mercato.
Cosi come, eliminando la classificazione delle sportive e uniformando la detenzione a 9 armi corte e la classificazione secondo due principali filoni, armi da querra e armi civili, se ne movimenterà il mercato non solo perchè gli acquisti avranno un accellerazione ma anche perchè le importazioni saranno semplificate, la produzione incentivata dagli acquisti ........ semplificare fa bene anche al mercato ma finchè anche il mercato non lo avrà capito, queste rimarranno sempre parole campate in aria.
Ricordiamo sempre e non ci stancheremo che il Ministero con circolare telegrafica dell'ottobre 1992 stabilisce che a limitare acquisto di armi e munizioni ci pensa già la Legge, che limita l'acquisto delle armi ad un certo numero, il trasporto e il porto e la rispettiva detenzione delle munizioni stabilendo limiti precisi. Il decreto 306 è però un altro di quei D.L. vecchi e da rivedere, in esso è scritto: NEL PERMESSO DI PORTO D'ARMI E NEL NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 55, TERZO COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, È INDICATO IL NUMERO MASSIMO DI MUNIZIONI DI CUI È CONSENTITO L'ACQUISTO NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL TITOLO, cosa del tutto errata, infatti l'art. 55 del TULPS (Lege 773) a cui si riferisce parla del nulla osta di acquisto e non del porto d'armi, infatti solo nel nulla osta si trova la quantità di munizioni acquistabili per il periodo di validità dello stesso che è di 30 giorni.
Art. 55 terzo comma TULPS: Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Ciò dimostra quanto il concatenarsi di norme e modifiche apportate negli anni senza verificare realmente cosa si andava a fare, ha portato oggi ad avere troppo spesso un guazzabuglio di norme che si rincorrono e concedono ciò che altre vietano e viceversa, cosi da confondere ogni mente lasciando libero arbitrio alle Questure che nel caos vorrebbero mettere ordine a modo loro.
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