La classificazione delle armi comuni e sportive non più determinata dalla Commissione e dal Catalogo (soppressi con la Legge di Stabilità Finanziaria dal 01.01.2012) ha comunque dei riferimenti normativi della Comunità Europea.
Il 'carattere di urgenza..., la sicurezza dei cittadini..., il terrorismo...' sono sciocchezza utili a far passare un testo che comprende:
Il provvedimento interviene nei seguenti settori.
Sicurezza pubblica. Semplificazione della comunicazione di cessione di fabbricati prevista dalla legge antiterrorismo. Introduzione della comunicazione al questore e del controllo di p.s. per la somministrazione di alcoolici presso enti collettivi e circoli privati.
Personale della Polizia di Stato. Modifica della disciplina della formazione iniziale degli agenti. Introduzione di limiti di età per il concorso per l’accesso ai ruoli tecnici. Determinazione dell’equipollenza dei titoli conseguiti nei corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici della Polizia di Stato con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale.
Vigili del fuoco. Procedure semplificate per l’accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra. Trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno del coordinamento tecnico della flotta aerea antincendio. Riduzione del taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario. Proroga dei termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel corpo dei vigili del fuoco.
Stanziamenti per la sicurezza. Assegnazione a specifici programmi del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi o prestazioni. Riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo antiracket.
Disposizioni varie. Modificadella natura giuridica della Fondazione Gerolamo Gaslini. Non applicazione dell’election day per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia. Salvaguardia degli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e di Vicenza.
Il Senato, inoltre, con una modifica alla legge di conversione ha differito il termine per l’esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa italiana.
Infine, si segnala la soppressione, sempre nel corso dell’esame del Senato, dell’articolo 1 del decreto-legge recante disposizioni in materia di attività del Banco nazionale di prova delle armi.
E' un abuso che può anche far decadere la conversione in legge di un Decreto che non rispetti i crismi Costituzionali
Motivazioni della straordinaria necessità ed urgenza
Nel preambolo del provvedimento vengono evidenziati i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza con riferimento alle disposizioni in tema di sicurezza dei cittadini, di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell’Amministrazione dell’interno e di Fondo nazionale per il Servizio civile. Lo scopo di tali disposizioni è quello di “garantire livelli incrementali di sicurezza” e di “assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell’immigrazione, nonché la continuità dell’attività del Servizio civile nazionale”.
Il preambolo non menziona l’articolo 6, che prevede la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, né sono presenti elementi in merito a tali motivazioni nella relazione.
In tema di presupposti per l’emanazione di decreti-legge, si rammenta che la giurisprudenza costituzionale, considerato che l'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale, e che l'assetto delle fonti normative è uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale, sottolinea la qualificazione in termini di straordinarietà del caso che imponga la necessità di dettare con urgenza una disciplina (sent. 171/2007) Per la medesima giurisprudenza “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto, e (…) il difetto di presupposti, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, dovendosi escludere l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima”(sent. 128/2008).
Rinviando al successivo paragrafo relativo alla specificità e omogeneità delle disposizioni per l’illustrazione degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia, si nota che, sotto il profilo della straordinaria necessità e urgenza del provvedere, non appaiono indifferenti le disposizioni contenute nel testo che rinviano a fonte secondaria l’introduzione di misure (art. 2 co. 3, art. 2-ter co. 1 e 2), senza indicarne il termine di adozione (art. 2-quinquies, 4-bis co. 2) o che stabiliscono termini di applicazione significativamente distanti nel tempo (art. 3 bis).
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
L’art. 1, per il quale il Senato ha approvato un emendamento soppressivo, interviene in materia di armi, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lett. d).
Gli artt. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater intervengono nella materia ordine pubblico e sicurezza di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lett. h).
Specificità ed omogeneità delle disposizioni
Dal titolo del D.L. emerge la vocazione plurisettorialedegli interventi oggetto delle relative disposizioni. La relazione allegata al provvedimento specifica in merito che “il tratto caratterizzante ed unificante di dette disposizioni è costituito dalla loro connotazione emergenziale, variamente atteggiata a seconda dei contesti settoriali di intervento, sia che attengano alla operatività di una componente essenziale del soccorso tecnico urgente, sia che riguardino l’affinamento di strumenti di prevenzione e contrasto delle più serie minacce all’ordine e alla sicurezza pubblica, rappresentate dal terrorismo e dalla criminalità organizzata”.
Dalla relazione non emerge la riconducibilità a tale tratto dell’art. 6 del D.L.; né, in ogni caso, alle suddette specificazioni della stessa relazione può farsi riferimento per le numerose disposizioni, recanti ulteriori interventi, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato.
La specificità ed omogeneità di contenuto dei decreti-legge è oggetto di prescrizione dell’art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988, che dispone che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.
E’ vero che tale articolo non ha, “in sé e per sé, rango costituzionale” e non può “quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio” di legittimità costituzionale, ma esso[color=#000080] “costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento” (Corte cost. sent. 22/2012).[/color]
Tuttavia, va rilevato che, anche la più recente giurisprudenza costituzionale (sent. cit.) ritiene coerente con i presupposti per l’emanazione di decreti legge previsti dall’art. 77 Cost. un’urgente necessità del provvedere che riguardi “una pluralità di norme accomunate (..) anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”.
Con riferimento a disposizioni inserite in decreto-legge nel corso dell’esame parlamentare, la stessa pronuncia ha rilevato che ”il loro carattere di eterogeneità rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui al secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge”.