da gimmy » gio 3 mag 2012, 7:38
Long Range Italia a.s.d.
Long Range Italia a.s.d.
LA DETENZIONE DELLE MUNIZIONI
In più occasioni ci sono stati indirizzati quesiti circa le modalità di detenzione delle munizioni. La materia, recentemente modifica dal Decreto Legislativo n. 204 del 2010 (ossia il recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/51/CE), evidentemente non è ben chiara e, quindi, pensiamo di fare cosa gradita tornando sull’argomento per dare maggiori spiegazioni sulle norme che disciplinano le procedure di acquisto, denuncia e detenzione delle munizioni.
In premessa bisogna ricordare che le munizioni per le armi da fuoco sono classificate tra gli esplosivi di I^ Categoria di cui all’Allegato A del Regolamento del TULPS (mentre le cartucce da segnalazione o quelle per uso tecnico rientrano tra i prodotti di IV^ Categoria). Pertanto, le modalità di acquisto sono quelle stabilite, in via generale per tutti i prodotti esplodenti, dall’articolo 55 del Testo Unico delle Leggi di P.S.; quindi, per poter acquistare cartucce occorre essere in possesso di un idoneo titolo di acquisto, ossia un porto d’armi o un Nulla Osta all’acquisto.
Pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 38 del TULPS, è obbligatorio denunciare il possesso di munizioni entro le 72 ore successive al momento dell’acquisto o della loro produzione domestica; al riguardo, è opportuno precisare che le munizioni detenibili possono essere acquistate solo presso un’armeria o realizzate previa ricarica. Infatti, mentre la legge consente la cessione tra privati delle armi o il loro comodato (art. 22 della 110 del 1975) non prevede la stessa possibilità per le munizioni. Inoltre, chi detiene polvere da caricamento, potrà utilizzarla per ricaricare delle munizioni e, quindi, dovrà successivamente denunciarle. Ad onor del vero, bisogna dire che una circolare del Ministero dell’Interno ha consentito l’attività di ricarica, ma essa era riferita alle munizioni che venivano acquistate in armeria, sparate e, quindi, successivamente ricaricate. Realizzare le proprie munizioni partendo dall’acquisto delle sole componenti della cartuccia potrebbe essere intesa come attività di “fabbricazione”. In alcuni casi, tuttavia, l’attività di ricarica è una effettiva necessità, quando cioè si ha bisogno di avere a disposizione munizioni che sono introvabili sul mercato (tutte le cartucce a polvere nera o quelle di nuova introduzione non ancora prodotte a livello industriale). Chi acquista munizioni, pertanto, le dovrà denunciare allegando alla propria comunicazione la ricevuta (o modello 38 PS) rilasciata dall’armeria, mentre una denuncia di munizioni prodotte ex-novo a seguito di ricarica potrà farla solo chi aveva già denunciato il possesso di polvere da sparo. Se, invece, si ricaricano cartucce già acquistate in armeria e denunciate, non ci sarà bisogno di procedere alla loro denuncia, trattandosi, come vedremo, di una ipotesi di reintegro.
Sono esentati dall’obbligo di denunciare il possesso delle munizioni (così come delle armi) alcuni soggetti, quali quelli elencati dall’art. 73 del Regolamento del TULPS, i poligoni del T.S.N. ed i musei pubblici.
Denunciare le munizioni significa comunicare all’autorità di P.S. il numero e la specie delle cartucce possedute, ossia il loro calibro; nessuna norma o circolare ministeriale impone di indicare la marca delle stesse, anche se l’articolo 58 del Regolamento del TULPS, laddove stabilisce che nella denuncia vanno indicate le “caratteristiche” delle armi e delle munizioni possedute potrebbe essere interpretato in tal senso. Questa possibile interpretazione restrittiva, come vedremo, non collima con quanto previsto da una recente circolare ministeriale che avremo in seguito occasione di esaminare.
Lo stesso articolo del Regolamento sopra citato, impone anche di comunicare ogni variazione nel numero e nella specie delle armi e munizioni possedute.
Questa norma, tuttavia, deve oggi essere interpretata alla luce di quanto è stato previsto con la circolare ministeriale di cui abbiamo sopra accennato, ovvero la n. 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006 (il cui testo integrale potete leggere nella raccolta pubblicata su questo sito). La predetta circolare, alla luce anche di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, si è espressa in merito alla corretta interpretazione da dare all’articolo 58 del Regolamento. Per il Ministero dell’Interno, laddove la norma citata prevede che debba essere comunicata all’Autorità di P.S. ogni variazione delle armi, munizioni ed esplosivi detenuti, per quanto riguarda le cartucce, questa affermazione va riferita esclusivamente all’aumento del numero di quelle detenute. Non sussiste, quindi, l’obbligo di comunicare le variazioni in diminuzione delle munizioni già denunciate, così come non dovrà essere denunciata la successiva acquisizione di ulteriori munizioni acquistate o ricaricate per reintegrare quelle consumate. Pertanto, se non è necessario comunicare il successivo acquisto di cartucce necessarie a reintegrare quelle consumate, appare illogico pensare che si debba indicare in denuncia la loro marca e tipo, perché questo dato diventerà superfluo nel momento che le munizioni verranno consumate e poi reintegrate, in quanto non si può pretendere che il soggetto che ha fatto la denuncia sia costretto ad acquistare sempre lo stesso tipo di cartucce (che nel frattempo potrebbero anche non essere più reperibili sul mercato).
Nella denuncia deve essere indicato il luogo in cui le munizioni, così come le armi, saranno detenute. Questo luogo non deve necessariamente coincidere con quello di residenza del possessore. Il terzo comma dell’art. 58 del Regolamento del TULPS, infatti, impone di comunicare il luogo (allora nel Regno) dove le armi e le munizioni si trovano. La possibilità di detenere armi e munizioni in luoghi diversi dall’abitazione è espressamente prevista dall’articolo 52 del Codice Penale. Si tratta della norma che prevede la scriminante della “Difesa Legittima”, nella quale si afferma espressamente che possono essere usate a tale scopo le armi legittimamente detenute nella dimora o sui luoghi di lavoro (negozio, ufficio, officina, laboratorio, studio ecc…). La Cassazione ha sancito, quale unico vincolo per colui che denuncia armi (e, quindi, anche munizioni), l’esistenza di una diretta correlazione tra luogo scelto per la custodia e possessore, ossia che il soggetto detentore abbia la piena disponibilità del luogo scelto per custodirle. Ciò in quanto, se l’Autorità di P.S. dovesse decidere di effettuare un controllo sulle armi e le munizioni detenute, dovrebbe sempre essere posta nella condizione di farlo.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’articolo 26 della legge 110 del 1975, non si ha l’obbligo di denunciare la detenzione di munizionamento spezzato caricato a “pallini”, se non eccedente il quantitativo di 1000 pezzi. Ciò significa che, se si detengono 1200 cartucce da caccia, di cui 900 costituite da munizioni a pallini, si avrà l’obbligo di denunciare solo le 300 cartucce diverse. Questo, però, non significa che le munizioni a pallini non denunciate non debbono essere conteggiate nel numero totale di cartucce detenibili. Semmai, può suscitare dubbi l’interpretazione del termine “a pallini” usato dal legislatore. La norma, infatti, non chiarisce (né lo ha mai fatto alcuna circolare ministeriale) cosa si debba intendere per pallini. Personalmente non mi sento di condividere l’opinione in base alla quale, in assenza di una specifica tecnica, si debba estendere l’esenzione prevista dal citato articolo 26 a tutte le munizioni spezzate da caccia. Se così fosse, il legislatore non avrebbe utilizzato nel testo il termine “pallini”, a mio avviso, invece, utilizzato proprio per far capire che da questa agevolazione rimangono escluse le cartucce caricate a pallettoni. Il vero dilemma al riguardo è, semmai, capire quando una sfera di piombo cessa di essere un pallino e diventa un pallettone. Per dirimere questo dubbio, ci possono aiutare i cataloghi commerciali delle varie aziende che producono munizioni spezzate. Sui loro cataloghi le varie ditte del settore indicano come cartucce a pallettoni quelle caricate con sfere aventi diametro pari o superiore ad una misura variabile tra i 4,5 ed i 5,5 mm (le numerazioni con le quali si indicano queste cartucce variano a seconda che le aziende adottino la scala europea o quella statunitense). Per non incorrere in inutili rischi con la legge (che significherebbero sospensione immediata del porto d’armi), consiglio di denunciare sempre tutte le munizioni possedute, anche se ritenute a pallini.
Per concludere, ricordiamo quali sono i limiti detentivi delle munizioni, stabiliti dall’art. 97 del Regolamento del TULPS, anch’esso modificato dal Decreto Legislativo 204 del 2010.
Un possessore di licenza di porto d’armi (di qualsiasi tipo) o coloro che possono portare armi in virtù della loro qualità permanente, possono detenere 200 cartucce da pistola e 1500 cartucce da caccia. A tal proposito è opportuno ricordare che, dal 1° luglio 2011, ossia con l’entrata in vigore del D.to L.vo 204/2010, sono considerate da caccia tutte le munizioni il cui calibro sia non inferiore ai 5,6 mm; è superato, quindi, il riferimento alla lunghezza del bossolo non inferiore ai 40 mm, che continua a figurare nell’art. 13 della legge 157 del 1992, ma trattandosi di norma precedente, deve ritenersi ormai implicitamente abrogata da una norma successiva nel tempo. Lo stesso decreto, tuttavia, ha stabilito che di cartucce da caccia, ma in calibro da pistola, se ne possano detenere solo 200. Ciò significa che, delle 1500 cartucce da caccia che potrò detenere, solo 200 potranno essere da pistola. Per intenderci, quindi, se possiedo una pistola in cal. 357 magnum ed una carabina dello stesso calibro, potrò detenere complessive 400 cartucce in quel calibro ed altre 1300 nei calibri tipici da fucile, sia a canna liscia che rigata. Unica difficoltà interpretativa della nuova normativa è rappresentata dalla mancanza di una definizione della munizione da pistola; ad esempio, ci sono cartucce che sono nate per essere usate su carabine, ma che poi hanno trovato un maggior impiego nelle pistole (tipo il 45 L.C.) o cartucce che, seppur di piccole dimensioni, sono tipicamente da carabina (vedasi il 30 M1).
Infine, coloro che abbiano ottenuto la licenza di deposito munizioni prevista dall’art. 51 del TULPS, possono detenere ulteriori 1500 cartucce da pistola. In questo caso, gli abilitati potranno detenere 1700 cartucce da pistola (ossia le 200 previste dall’art. 97 del Reg. TULPS alle quali vanno a sommarsi le 1500 consentite dalla licenza di deposito); se si considera poi che anche tra quelle da caccia vi possono essere 200 cartucce da pistola, si arriva ad un totale di 1900 cartucce in calibro per arma corta complessivamente detenibili. Di queste, però, ne potranno essere trasportate non più di 600 contemporaneamente. La licenza di deposito è stata introdotta e disciplinata da tre distinte circolari ministeriali, i cui testi potete trovare nell’area giuridica del sito.