La questura di Roma ha inviato ai propri commissariati di zona una comunicazione (Mass. F1 Nr. 005667/2016 del 13 maggio 2016) nella quale conferma ufficialmente l’attuale disciplina dei fucili da caccia ad anima liscia. “Sono giunte a quest’ufficio”, si legge nel comunicato, “diverse richieste di chiarimenti, da parte di armieri ed uffici di polizia, circa l’esatta natura giuridica dei fucili ad anima liscia. In particolare, è stato chiesto se, ai fucili ad anima liscia a ripetizione ordinaria aventi canna di lunghezza inferiore ai 450 mm, possa essere attribuita la qualifica di arma ad uso venatorio.
Tale classificazione, come noto, implica particolari conseguenza in relazione alla detenzione delle armi, oltre che alla possibilità di impiegarle in ambito venatorio. Al riguardo, si deve ritenere che le armi in questione siano, alla luce della normativa vigente, da annoverare tra quelle ad uso venatorio, con possibilità, quindi, di detenzione in numero illimitato. L’attuale testo dell’articolo 13 della legge 157/92, infatti, nel definire le caratteristiche delle armi da caccia a canna liscia, si limita a dire che debbono essere dei fucili (quindi, con canna non inferiore a 300 mm e lunghezza complessiva non inferiore a 600 mm), senza null’altro specificare in relazione alla lunghezza minima della canna.
Il parametro della lunghezza minima pari a 450 mm per le canne dei fucili da caccia a canna liscia, era previsto dall’allegato A del DM Interno del 21.04.1980, recante il Regolamento per l’iscrizione in Catalogo delle armi a canna liscia; tale norma deve ritenersi non più in vigore, a seguito dell’abrogazione dell’istituto del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e di tutte le altre disposizioni di legge ad esso collegate, operata dal DL n. 79 del 2012. Pertanto, allo stato attuale, tutti i fucili a canna liscia di calibro non superiore a 12 possono essere venduti e detenuti come armi ad uso venatorio.
I sig.ri Dirigenti dei commissariati di PS in indirizzo sono pregati di provvedere alla notifica del contenuto della presente a tutti i titolari di licenze di vendita armi insiti sul territorio di competenza, mentre codesti uffici vorranno tener conto delle indicazioni fornite, ai fini delle denunce di detenzione ex art. 38 Tulps”. Il comunicato sembra, in particolare, riferirsi alla tragicomica vicenda del fucile a pompa Fabarm Martial Ultrashort, di cui a suo tempo fu “pretesa” (da un ben noto funzionario del ministero) la catalogazione al fine di escluderlo dal novero delle armi da caccia, nonostante fosse a tutti gli effetti un fucile calibro 12 esattamente come tutti gli altri.
L’interpretazione logico-giuridica fornita dalla questura di Roma è sostanzialmente corretta e consente, finalmente, di superare il problema avendo in mano un documento ufficiale: quindi, si dà per la prima volta conferma "istituzionale" del fatto che tutti i possessori di fucili calibro 12 con canna di lunghezza superiore a 300 mm, anche se inferiore a 450 mm, possono denunciarli come fucili da caccia (Martial ultrashort incluso), dopo la fine del catalogo nazionale.
Tratto da
www.armietiro.it