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Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: lun 4 mar 2013, 18:46
da ugodelgiudice
convintissimo,mi sembrava di averlo sottolineato,il fatto della denuncia in 72 ore.

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: gio 21 mar 2013, 12:57
da tiropratico com
Voglio rifarmi alle affermazioni espresse (secondo le dichiarazioni che ho letto qui) da un controllore o guardia venatoria, che: "1) Qualora si sia applicata la boccola filettata porta strozzatori esterni e non sia montato lo strozzatore in quanto appena uscito dal bosco si potrebbe incorrere nel reato ipotizzato anche se non viene trovato il 'silenziatore' (peraltro già vietato dalla legge)... "

Come sempre in Italia si accusa senza prova pur andando contro la Costituzione che dice chiaramente che la prova è dell'accusa !!
Qui l'accusa provvede alla denuncia anche senza prove e l'accusato deve provvedere a scagionarsi esibendo prove inconfutabili !!!
Siamo arrivati alla vergogna nell'uso delle norme e nel non osservare nemmeno i diritti costituzionali sanciti !!

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: gio 21 mar 2013, 22:08
da Bruno Biscuso
tiropratico com ha scritto:Voglio rifarmi alle affermazioni espresse (secondo le dichiarazioni che ho letto qui) da un controllore o guardia venatoria, che: "1) Qualora si sia applicata la boccola filettata porta strozzatori esterni e non sia montato lo strozzatore in quanto appena uscito dal bosco si potrebbe incorrere nel reato ipotizzato anche se non viene trovato il 'silenziatore' (peraltro già vietato dalla legge)... "

Come sempre in Italia si accusa senza prova pur andando contro la Costituzione che dice chiaramente che la prova è dell'accusa !!
Qui l'accusa provvede alla denuncia anche senza prove e l'accusato deve provvedere a scagionarsi esibendo prove inconfutabili !!!
Siamo arrivati alla vergogna nell'uso delle norme e nel non osservare nemmeno i diritti costituzionali sanciti !!
Non bisogna scandalizzarsi più di tanto, tutto può essere..., infatti, ho riportato quanto scritto pubblicamente in rete da un 'ispettore' come 'decalogo' di comportamento per le Guardie Venatorie:
Alterazione armi (ad es.: filettatura per silenziatore, taglio calcio , taglio canna senza invio al Bando di Prova)
Art.3 Legge 110/75 - Aumento delle potenzialità d’offesa di un’arma o renderne più agevole il porto, l’uso o l’occultamento (arresto facoltativo in
flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del
CPP. Contattare il PM di turno)
E poi parliamo di diritti del cittadino quando con la famosa 'coppola' in testa una qualunque 'testa di legno' diventa Imperatore con diritto di decidere con 'pollice verso'.

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: gio 21 mar 2013, 22:40
da Bruno Biscuso
Ecco il testo pubblicato in rete e riproposto con delle evidenze in 'rosso':
Alcuni reati in materia di ARMI , MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
(eventualmente correlati anche a talune forme di bracconaggio)
FATTISPECIE DI REATO NORMA SANZIONAT. PENALE NOTE
Omessa denuncia della detenzione di armi ,
munizioni o materie esplodenti di ogni genere
all'Autorità di PS, come prescritto dall’ art. 38
TULPS (R.D. 773/31)
Art.697 , 1° comma, Cod. Pen.
Ai sensi dell’art.97 del R.D.635/40
(Reg.Esec.TULPS) è ammessa la
detenzione (soggetta a denuncia di
possesso) di :
-max 1500 cartucce per fucile da caccia
caricate a polvere;
-max 200 cartucce cariche per pistola o
rivoltella;
-max 5 kg. in peso netto di polvere da
sparo; dal totale massimo della polvere
detenibile va comunque detratto il
quantitativo presente nelle cartucce
confezionate che si detengono.
Per quantitativi superiori occorre licenza di
deposito prefettizia (violazione sanzionata
da art. 678 C.P.).
Chi possiede armi regolarmente denunziate
non è tenuto alla denuncia del quantitativo
di cartucce a pallini sino a 1000 unità (art.
26 l.110/75); va denunciata l'eccedenza tra
1000 e 1500 cartucce a pallini ed ogni
munizione a palla unica, ogni munizione a
pallettoni,
nonché qualunque quantitativo di
polvere da sparo.
L’art. 57 del Reg. Esec. TULPS (R.D.
635/40) dispone la denuncia di armi,
munizioni e materie esplodenti anche alle
persone munite di licenza di porto d’armi.
(Dal 1/7/2011 il termine per la denuncia è
di 72 ore dalla acquisizione della
materiale disponibilità; art. 3 D.Lgs.
204/2010)
Omessa denuncia, da parte di soggetto non
detentore, della presenza in luogo da lui abitato
della presenza di armi o munizioni
Art.697, 2° comma, Cod. Pen.
Mancata diligenza nella custodia delle armi e
degli esplosivi Art. 20 Legge 110/75
Il luogo di custodia deve fornire “adeguate
garanzie di sicurezza” (art. 3 D. Lgs. In
vigore dal 1/7/2011 che integra art. 38
TULPS)
-Consegna a minorenni, a persone anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a
persone imperite nel maneggio, di armi,
munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici.
-Omesse cautele nella custodia delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi per impedire che le
persone di cui sopra se ne impossessino
agevolmente.
Art. 20-Bis Legge 110/75
Detenzione abusiva di armi comuni da sparo o
relative munizioni
Art. 697, 1° comma, Cod. Pen.
Art.14 Legge 497/74
Alterazione armi (ad es.: filettatura per
silenziatore, taglio calcio , taglio canna senza
invio al Bando di Prova)

Art.3 Legge 110/75
Aumento delle potenzialità d’offesa di
un’arma o renderne più agevole il porto,
l’uso o l’occultamento (arresto facoltativo in
flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del
CPP. Contattare il PM di turno)
Detenzione armi o canne clandestine (prive dei
prescritti contrassegni, numeri e sigle, o non
catalogate), o loro porto in luogo pubblico.
Art. 23, e succ. mod. , Legge 110/75
Per detenzione, cessione o porto, in
flagranza, di armi clandestine arresto
obbligatorio, ex art. 380, 2° c.- lett.g) del
CPP. Contattare il PM di turno.
Cancellazione, alterazione o contraffazione
numero di matricola dell'arma e altri segni
distintivi.
Art. 23, e succ. mod. , Legge 110/75
Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una
pubblica via o in direzione di essa spara armi da
fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o
innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa
accensioni o esplosioni pericolose
Art. 703 Cod. Pen.
Cassaz. Sez. I penale con sent. In ud. 19
settembre 2007, dep. 15 ottobre 2007, n.
38001, Renzi, rv. 237734, ha affermato il
principio di diritto cosi' massimato
(modificando precedente orientamento):
"La violazione, da parte del cacciatore, del
divieto di sparare a distanza inferiore ai
centocinquanta metri in direzione di
fabbricati destinati ad abitazione, sancito
dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n.
157 (norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), non costituisce illecito
amministrativo, ma integra il reato previsto
dall'art. 703 cod. pen. (accensione ed
esplosioni pericolose)".
Detenzione abusiva, vendita o cessione, di armi
da guerra o tipo guerra o parti di esse, o
esplosivi
Art. 2 legge 895/67 (come sost. da art. 10
Legge 497/74)
In flagranza di delitto non colposo, arresto
obbligatorio, ex art. 380,2° c.-lett.g) del
CPP. Contattare il PM di turno.
Porto abusivo di armi comuni da sparo in luogo
pubblico o aperto al pubblico
Artt. 12 e 14 Legge 497/74
(che modificano artt. 4 e 7 Legge 895/67)
Per una sola arma arresto facoltativo;
contattare il PM di turno.
In flagranza di porto abusivo di più armi
comuni da sparo arresto obbligatorio (art.
380, 2° c.-lett. g) del CPP; contattare PM di
turno.
Omessa comunicazione all'autorità di PS della
variazione del luogo di detenzione delle armi e
munizioni denunciate
Art.58 R.D.635/40
Porto di balestra in luogo pubblico senza
giustificato motivo
Art.45, 2° c., R.D. 635/40
art. 4, 2° c., Legge 18/4/1975 n.110
Si intende vietato il porto di frecce con
punta non ogivale, a lame fisse o retrattili o
ad arpione, non considerate utili a fini
sportivi (Circ. Min. Interno 16/12/1995 -
Gazz. Uff. n. 26 del 1/2/1996)
Introduzione non autorizzata, da parte di privati,
di armi o esplosivi in parchi o riserve naturali
Artt. 11, 3° c.-lett. f) + art. 30, 1° c. , Legge
394/91
Omessa denuncia di furto o smarrimento delle
armi, parti di esse od esplosivi Art. 20, 3°c. , Legge 110/75
Omessa consegna all’autorità di PS di armi o
parti di esse rinvenute Art. 20, 5°c., Legge 110/75 Fatte salve sanzioni penali su detenzione o
porto abusivo
Porto, senza giustificato motivo, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa,
di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti
da punta o da taglio atti ad offendere, mazze,
tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche,
nonché qualsiasi altro strumento non
considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le
circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla
persona.
Art. 4 Legge 110/75
Fabbricazione non autorizzata esplosivi non
riconosciuti Art, 24, 1° c. , Legge 110/75
Arresto facoltativo in flagranza, ex art. 381,
2° c.-lett. m) del CPP. Contattare il PM di
turno.
Note:
I fucili ad aria compressa con ridotta capacità offensiva (proiettili con energia cinetica all’origine sino a 7.5 joule) non richiedono autorizzazioni di pubblica
sicurezza od obbligo di denuncia di possesso, ma devono essere acquistati, trasportati ed utilizzati da maggiorenni, purché non in luoghi pubblici , ma
limitatamente alla propria abitazione o a poligoni di tiro; cessione e comodato tra maggiorenni con scrittura privata. I minorenni, e solo in luoghi privati e
poligoni, devono essere assistiti da maggiorenni nell’impiego.
Sono fucili ad aria compressa da considerarsi tali ai fini autorizzativi e penali quelli con proiettili che erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule (ad
es. con una velocità iniziale superiore a 175 metri al secondo, all’uscita della canna,per un pallino cal. 4,5 mm.); v.decreto del Ministero dell’Interno
9/8/2001 n. 362, per le cui violazioni si applica (art. 16) la sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad € 1032,00.
Nessuna arma ad aria compressa rientra nel novero di quelle autorizzate per la caccia dall’art. 13 (sanz da succ. art. 30, 1°c.-lett.h) della Legge 157/92.
Secondo l'art. 22 della legge n. 110 del 18 aprile 1975 "non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge,"
(armi da guerra e armi comuni da sparo-N.D.R.) "salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che
il conduttore o accomandatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo". La presa in prestito di armi da caccia per molti giorni è soggetta a comunicazione all’autorità di PS, ex art. 38 TULPS.
Per effetto del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 “Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi”, a partire dal 1 luglio 2011, sono state introdotte nella normativa, tra molte altre, anche le seguenti
precisazioni o novità:
-Caricatori: esclusi dal novero delle parti d’arma.
-Munizioni: nel concetto di munizione vengono inserite le palle, gli inneschi i bossoli, ma non si introduce un obbligo di denuncia di questi componenti,
essendone assoggettate le sole “munizioni finite”.
-Denuncia di armi, loro parti o munizioni: si precisa che va presentata entro 72 ore.
-Detenzione armi: obbligo di presentazione di certificazione medica ogni sei anni pena il ritiro delle armi. Il luogo di custodia deve fornire “adeguate
garanzie di sicurezza”.
-Avviso ai parenti: in sede di rilascio del porto armi vengono avvisati dall’interessato i parenti conviventi maggiorenni, anche i conviventi more uxorio.
-Storditori elettrici: istituisce il divieto di porto
-Puntatori laser: vietato il porto senza giustificato motivo di quelli di classe 3B o superiori. I classe IIIA , applicati sulle armi e non sono pericolosi per la
retina, rimangono consentiti (salvo eventuali limitazioni derivanti dalla normativa venatoria).
-Armi da caccia in grado di camerare cartucce da pistola o rivoltella: sono armi da caccia ma le munizioni sono detenibili in numero di 200
---------------------
© Polizia Provinciale di Genova (agg. al 24 aprile 2011) - riproduzione vietata senza autorizzazione . Autore: isp. A. Atturo

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: ven 22 mar 2013, 7:38
da tiropratico com
SUSATE MA...........
Art. 14. Legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Gazz. Uff., 22 ottobre 1974, n. 275
<<Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi>>.
Non parla ne' di alterazione di armi, ne' di pene correlate.

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: ven 22 mar 2013, 21:37
da Bruno Biscuso
tiropratico com ha scritto:SUSATE MA...........
Art. 14. Legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Gazz. Uff., 22 ottobre 1974, n. 275
<<Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi>>.
Non parla ne' di alterazione di armi, ne' di pene correlate.
Bene, e quindi quale valutazione dai al 'prontuario' .pdf distribuito dall'ispettore provinciale...???

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: sab 23 mar 2013, 8:16
da tiropratico com
Non è la prima volta che anche le Amministrazioni si rifanno ad articoli errati, spesso solo perchè ricopiano da altre lettere ricevute o già pre-impostate senza mai essere andati a vedere-controllare-informarsi ......... il problema che noi le prendiamo per buone....... (sigh!)

Ci sono addirittura alcune circolari del Ministero che fanno riferimento ad articoli che nulla hanno a che fare con il trattato della stessa circolare ....

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: sab 23 mar 2013, 22:56
da Bruno Biscuso
tiropratico com ha scritto:Non è la prima volta che anche le Amministrazioni si rifanno ad articoli errati, spesso solo perchè ricopiano da altre lettere ricevute o già pre-impostate senza mai essere andati a vedere-controllare-informarsi ......... il problema che noi le prendiamo per buone....... (sigh!)

Ci sono addirittura alcune circolari del Ministero che fanno riferimento ad articoli che nulla hanno a che fare con il trattato della stessa circolare ....
Pertanto, in sintesi sono 'teste di legno'...!??
Certo è che l'italia è caduta molto in basso, ed è vergognoso per un cittadino dover accettare queste indecenze di inciviltà.

Re: lunghezza minima canne fucile da caccia

Inviato: dom 24 mar 2013, 8:36
da tiropratico com
Forse più che "teste di legno" il problema è che si stà andanto a spanne, chi lavora in grandi aziende (come le amministrazioni pubbliche, ma anche banche, industrie, ecc) non solo non ha responsabilità o se ne frega ma in caso di errore nemmeno paga ben sapendolo, lavora solo per il proprio tornaconto mentre quelli che si trovano al livello più basso della scala lavorativa non si preoccupano di ciò che avviene perchè a fatica arrivano al 20 del mese e per quei quattro spiccioli non vale la pena prendersi reponsabilità o preoccuparsi di problemi altrui. Insomma mentre ai livelli più alti si punta al massimo introito a quelli più bassi si tenta di sopravvivere .... e siamo solo all'inizio !

Queste non sono storielle, lo vediamo tutti i giorni, dalle reponsabilità delle grandi aziende che troppo spesso non hanno pagato i loro danni a quelle delle amministrazioni che ormai non pagano nemmeno i debiti con le ditte appaltatrici ... alle banche, che giocano dolosamente con i soldi dei cittadini sapendo bene che tanto non pagheranno "dazio".
Ho inviato alcune mail (pec) ad alcune Questure per avere risposte, solo una ha risposto passando la palla al Ministero .... questo la dice lunga sulle responsabilità in gioco, al cittadino non si risponde nemmeno tanto ci si può riparare dietro la scusa del troppo lavoro, della dimenticanza ....

Mi chiedo quanti ufficiali negli uffici delle Questure e Commissariati hanno fatto un corso specifico .... ritengo che invece siano stati affiancati al "vecchio" di turno che andava in pensione e che gli ha insegnato tutto ... errori compresi ... come se fosse oro colato a cui attenersi senza "sgarrare". Cosi funziona e cosi funzionerà sempre perchè le ruote possano girare sempre allo stesso vecchio modo.