L’articolo apparso in queste settimane riguardante la classificazione di molte armi già catalogate negli anni scorsi ha suscitato vivo interesse ma anche critica da chi è addetto ai lavori e che ogni giorno deve decidere sul da farsi anche quando le norme non sono presenti.
Si fa riferimento naturalmente alle classificazioni delle armi. E’ spesso una noia raccontare gli avvenimenti ed è stucchevole leggere sempre le stesse noiose cose ma questa volta dobbiamo farlo per evitare che gli appassionati corrano in massa presso la propria Questura per modificare la denuncia ancor prima di essersi accertati di poterlo fare.
Torniamo quindi indietro e rapidamente riportiamo la mente agli anni tra il 1975 e il 2011, allora era in vigore il Catalogo Nazionale delle Armi che riportava per filo e per segno le caratteristiche delle armi a canna rigata. Ogni detentore doveva rispettare quanto riportatovi producendo la propria denuncia presso gli appositi uffici.
Dal 2012 con il Decreto Legge 204/2010 le cose sono cambiate, il catalogo è stato chiuso e con il Decreto Legge 79/2012 all’art.1 si dava al Banco di Prova Nazionale il compito di verificare la qualità di arma comune o la sua destinazione sportiva. Solo che il D.L 79 aveva validità di 60 giorni entro i quali doveva essere convertito in Legge ma ad agosto 2012 nulla è stato fatto in merito. (per questo non è elencato del nostro sito tra le Leggi in vigore ).
Solo in seguito è stata emanata la Legge 135/2012 in cui si delega sempre il BPN alla verifica delle armi, cioè se quelle prodotte o importate sono da guerra, comuni o sportive.
(Seduta 767 del Senato 7 luglio 2012 n. 3365)[url]http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/668154.pdf
[/url]
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157) (GU n.189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 173 )
Art.12-sexiesdecies.
A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Questo articolo non si discosta da quello presente nel D.L. 79/2012.
Leggendo bene l’articolo sopra esposto possiamo capire che i compiti del Banco sono ben limitati, egli deve provvedere al controllo delle armi prodotte o importate secondo le specifiche del produttore e indicandone semplicemente la classificazione, cioè se l’arma presentata è un arma che può essere immessa sul mercato civile o meno e se può entrare a far parte delle armi sportive, caratteristica tutta Italiana e unica al mondo. (Certo sarebbe più semplice avere tre sole categorie di armi: da guerra, comuni o da caccia).
Con una presa di posizione tutta sua invece il Banco esprime parere sulle armi aggiungendo nella loro scheda parametri non richiesti come il numero di colpi contenuto nel caricatore o il limite che esso deve avere. Egli sta effettuando una sorta di classificazione, che ricorda molto da vicino la vecchia catalogazione, senza che la Legge gli abbia attribuito questa facoltà; come detto sopra infatti dovrebbe limitarsi a dire se una determinata arma presentata è "arma comune da sparo" commerciabile ai civili oppure no perchè "arma da guerra" (cosa siano le "tipo guerra" rimane cosa aleatoria, ma supponiamo siano quelle automatiche poi trasformate per sparare in modo semiautomatico).
Vogliamo ricordarvi che il catalogo è abrogato e con lui sono abrogate le imprecisioni, assurdità e decisioni contrarie alla Legge che vi erano contenute. La sua "sopravvivenza" è dovuta al solo fatto che la catalogazione di un'arma come "arma comune da sparo", opposta all'arma da guerra, era e resta definitiva. Lo stesso dicasi sulla validità ancora permanente degli allegati al Catalogo che indicavano la classificazione di arma sportiva. Oltremodo nonostante quanto indicato all'art. 2 c.2 L.110/75 sulle armi camerate per il 9x19 restano certamente armi comuni da sparo regolarmente detenibili quei revolver a suo tempo catalogati in tale calibro.
In verità sul sito del Banco, su ogni scheda di classificazione, si può leggere: "IL NUMERO DI COLPI DICHIARATO NON COSTITUISCE ELEMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DI ARMA COMUNE AD ECCEZIONE PER LE ARMI DEMILITARIZZATE (MASSIMO 5 COLPI) E PER LE ARMI IDONEE ALL’IMPIEGO DI MUNIZIONAMENTO MILITARE (MASSIMO 29 COLPI)", in base a quale norma di Legge il Banco ritenga di indicare il numero di 29 colpi (?) e di 5 colpi (??) è assolutamente indeterminabile e sembrano interpretazioni totalmente personali del Banco contro le quali un importatore potrebbe intentare una causa di risarcimento danni. E che dire poi delle armi che nel decaduto Catalogo erano numerosissime (le armi c.d. B7) catalogate a 10 colpi e oggi limitate a 5 secondo quanto espresso dal BPN nel suo sito istituzionale ? A chi bisognerebbe dare retta giuridicamente ?
Quindi cosa facciamo, una media fra i due valori cioè 7,5 colpi ?
Attendiamo delle risposte da tempo e questi brevi scritti dovrebbero sollecitare chi di dovere a prendere carta e penna e finalmente fare chiarezza in tutto questo. Intanto il Banco di Prova Nazionale si carica di responsabilità che non gli competono mentre il Ministero tace.
Fortunatamente importatori e industrie stanno passando al contrattacco pretendendo che sia indicato sulla scheda di classificazione se l’arma è stata precedentemente catalogata, inserendo anche il numero di catalogazione e qui veniamo a quanto espresso nello scorso articolo: un modello di arma catalogata sportiva prima del 2012 può oggi essere “declassificata” a comune (da caccia se lunga e in calibro adeguato) se lo stesso modello è stato classificato tale dal BPN ?
Abbiamo già fatto l’esempio della carabina Norinco mod. CQ-A che era stata catalogata come arma lunga sportiva (n.18414) e oggi la troviamo classificata come arma lunga comune (n.12_01652) e quindi da caccia, detenibile in numero illimitato. (prima era limitata a 5 colpi oggi a 29)
Ma cosa succederebbe per un arma corta come la Paraordinance mod. L1640 e L1640LTD la prima catalogata comune e la seconda sportiva, perfettamente identiche salvo una scritta presente sul carrello, venisse ri-classificata anche se solo una sola di esse comune (o sportiva) come ci si dovrebbe comportare visto che le schede non riportano il modello esatto dell’arma ?
E poi visti gli accordi commerciali Europei e le relative Direttive sulle armi che conosciamo, viene molto difficile pensare che un'arma possa essere civile in Francia e da guerra in Italia o viceversa.
Pertanto le armi già “bancate” da Banchi Europei riconosciuti non dovrebbero nemmeno più transitare dal Banco di Brescia, ma basterebbe una dichiarazione dell'Importatore accompagnata dalla scheda del Banco riconosciuto. Ma le norme sono cosi nebulose che ancora oggi non è chiaro se le armi che uno munisca di numero di catalogo (ex-catalogo) debbano passare dal Banco o se basta il controllo doganale.
Anche in questo caso i produttori e gli importatori stanno facendo molta attenzione e probabilmente non avverranno grossi cambiamenti o almeno non avverranno drastici salti di classificazione per le armi già catalogate. Rimane ancora irrisolto il problema dei caricatori e della capacità delle armi, infatti sappiamo che sono state limitate a cinque colpi quelle armi demilitarizzate e a 29 quelle che camerino munizionamento militare.
Infine per la questione caricatori da guerra o civili in linea di massima, salvo che non riportino particolari scritte, i due tipi di caricatori sono indistinguibili, cosi come lo sono due calci in legno o in sintetico per Ak47 o AR15 civile o militare. Risulta pertanto difficile sostenere che possano esistere caricatori che sono "parte d'arma" in questo caso da guerra ed altri identici che invece non lo sono.
La Legge 895/67 ancora riporta la dicitura "parti di armi da guerra" senza alcuna specifica (essenziali o meno) ma abbiamo già detto più volte che le norme vanno riviste e gli articoli modificati la dove serve, così come all'art. 7 collega al fine delle pene la armi da guerra a quelle civili, cosi dovrebbe avvenire anche dal punto di vista tecnico e pertanto in base alle successive norme Europee in generale i caricatori non dovrebbero più essere considerati parti d'arma per nessuna delle due categorie, in pratica o "sempre" parti d’arma oppure "mai".
E’ comunque consigliabile per ora evitare l’uso di caricatori con scritte che ne possano determinare una qualche provenienza militare. Ma consideriamo la pratica di tutti i giorni, i caricatori di grande capacità sono venduti in ogni armeria e anche online su internet. Il Ministero è ben consapevole di questo, ed anche le Forze di Polizia, ma nessuno si è sognato di fare interventi in tal senso a riprova che i caricatori (tutti) non sono mai parte di arma. In questo momento sarebbe ridicolo se qualcuno finisse sotto processo per aver utilizzato al poligono un caricatore da 29 colpi in un AK47 rumeno demilitarizzato (vecchia catalogazione a 10 colpi), mentre un altro potrebbe regolarmente farlo con un SAR-1 (cioè lo stesso identico fucile ma prodotto direttamente per il mercato civile); basterebbe una semplice perizia per dimostrare che le due armi sono sostanzialmente e balisticamente identiche e di conseguenza costringere i Giudici a proporre la questione davanti alla Corte Costituzionale in quanto, per diritto Costituzionale, non è possibile avere applicazioni giuridiche o sanzioni diverse per la stessa fattispecie...cioè per lo stesso identico comportamento.
L’operato delle Questure.
Si trovano tra l’incudine e il martello senza alcuna specifica che le indirizzi nella giusta direzione, cosi nel momento in cui un arma precedentemente catalogata sportiva, (abbiamo fatto l’esempio della Norinco mod. CQ-A), oggi viene classificata comune, nella maggior parte dei casi preferiscono soprassedere nel modificare le detenzioni degli appassionati in attesa di una circolare del Ministero che tarda ad arrivare.
Rimane sempre valida secondo noi, l’interpretazione per cui se un arma precedentemente catalogata sportiva se oggi viene classificata comune, possa essere riqualificata nella denuncia del legittimo detentore anche perché si verrebbero a formare vere discriminanti tra possessori della stessa arma per cui alcuni possono detenerne in numero limitato e altri illimitato.
Esiste però un'altra tesi più accreditata che sostiene con l'abrogazione del Catalogo prima e della Commissione dopo, nessun Legislatore si era preoccupato della confusione che avrebbe ingenerato senza fornire ulteriori regole che sostituissero quelle venute a mancare. Cosi gli uffici preposti si sono trovati nella necessità di non danneggiare inutilmente l'utenza facendo venir meno la qualificazione "sportiva". In considerazione che le decisioni della Commisione erano "definitive" e che le decisioni sulle armi sportive erano "allegati" al catalogo stesso, la qualificazione sportiva è stata considerata permanere anche con l'abrogazione del catalogo. Ciò ha portato tanto giovamento ai legittimi detentori di armi sportive ma, ora, non si possono più cambiare le carte in tavola (a meno di un intervento del legislatore); pertanto ciò che in vigenza del Catalogo era sportivo RESTA SPORTIVO e non può essere declassificato dall'utente con le decisioni del Banco Nazionale. Stessa regola vale naturalmente anche ab contrario .
Immaginiamo il caso in cui si troverebbe chi, avendo in denuncia una pistola arma comune (da ex catalogo) improvvisamente, per ragioni di interesse commerciale di un qualche importatore, si trovasse nella situazione in cui il Banco decidesse di "classificarla" sportiva. Sarebbe davvero un bel guaio per ogni cittadino. Ma nemmeno la Legge permette che sia l'utente a decidere quale sia la destinazione d'uso dell'arma. Quindi, anche per la certezza di diritto, chi ha comprato sportivo se lo tiene sportivo, chi ha comprato comune e da caccia se li tiene così: in sintesi tutte le decisioni che sta prendendo il Banco in merito alla classificazione "sportiva" possono valere solo per il futuro. Quindi nella pratica chi ha acquistato il Norinco CQ-A, tanto per fare un esempio, in vigenza del Catalogo lo deve considerare sportivo, chi lo compra usato valuterà dalla denuncia del precedente detentore (cosi faranno anche gli uffuci preposti di P.S.).
C chi lo compra nuovo dopo la decisione del Banco può indicarlo da caccia.
Tutto questo, oltre che per il Diritto, anche a tutela dello stesso cittadino.
Fortunatamente anche grazie all’opera di divulgazione e interpretazione che facciamo attraverso la rete insieme ad altri importanti siti, molti Dirigenti abbracciano tali pensieri e le cose stanno con il tempo migliorando in molte Regioni Italiane. In questo caso specifico, ancora più complicato speriamo anche in un rapido intervento del Ministero per chiarire ogni dubbio in merito e dare le giuste direttive al Banco e al sistema adottato.
Ma non è finita qui: le voci circolano e negli stretti corridoi dei palazzi le cose trapelano.
L'Europa non vede di buon occhio le armi di derivazione o che assomiglino ad armi militari (demilitarizzate o cloni) e non vede di buon occhio nemmeno i caricatori a grande capienza, tanto che le stesse Leggi internazionali ribadiscono che un caricatore per un arma automatica (mitra) è una parte di arma da guerra e se venisse montato su un arma demilitarizzata o un clone, qualsiasi Giudice emetterebbe sentenza di condanna: meglio quindi utilizzare sempre caricatori di produzione civile. Guardandoci intorno, alle norme dei nostri Paesi confinanti, scopriamo che le nostre sono sicuramente le meno restrittive e a nulla vale sviolinare il problema dl 9x19 perchè a confronto di molte restrizioni sui calibri più potenti presenti in Francia o in Germania, questa cartuccia non manca certo al nostro caricatore, potendoci accontentare del 9x21 o del .38 super auto, certo farebbe piecere avere tutta la gamma di cartucce disponibili per le camerature delle nostre armi, lo abbiamo sempre detto ma ... sembra che le armi non siano più di moda e la direzione intrapresa rimane sempre quella delle massime limitazioni.