ugodelgiudice ha scritto:la legge ci dice che un'arma è considerata lunga quando ha canna minimo di 30 cm e la sua lunghezza complessiva superi i 60 cm. mi è capitato di mandare a far tagliare le canne ad alcune doppiette per eliminare la strozzatura, l'armaiolo mi diceva che prescindendo dalla balistica che va a decadere se si accorcia troppo una canna, il banco non avrebbe mai ripunzonato canne al disotto dei 47 cm. la cosa mi incuriosisce : considerato che armi lunghe da fuoco con canne d 47 cm c'è ne sono diverse,con canne inferiori non ne ho viste in italia se non il fabarm ultrashort che è stato volutamente escluso dalla possibilità di utilizzo venatorio, quale è la ratio ?
ugodelgiudice ha scritto:nulla questio sulla classificazione delle armi da voi esposta. non sono daccordo per il concetto di non creare lupare. evidentemente, il malvivente non andrà a comprarla in armeria e l'onesto cittadino non ne farà mai un'uso contrario alla legge; il malvivente segherà le canne di un qualsiasi fucile rubato e l'onesto cittadino continuerà a sognare le americanate senza potersi levare lo sfizio e poi capire che non ne valeva la pena.
ugodelgiudice ha scritto:il problema non è nel possesso di un fucile corto, ne ho posseduti e ne possiedo diversi; il problema è la ratio. come già ampiamente ribadito da voi, un fucile che abbia 31 cm di canna e 60 di lunghezza totale è un'arma lunga utilizzabile a caccia. il fatto che esso non sia proficuamente utilizzabile in ambito venatorio è anche qquesto un problema che con le leggi poco ha a che fare. per quanto riguarda l'avancarica, io uso anche quella, e non sottovaluterei una canna rigata che spara un piombo da 37 grammi.(il calibro 58 spara palle miniè da 37 grammi circa davanti a quasi 4 grammi di polvere nera). permettetemi di aggiungere ad esempio, che nella canna rigata utilizzabile a caccia c'è anche il mare's leg, simpaticissimo e cortissimo fucile a leva in calibro 45 lc(armi sport). ora, tralasciando balistica ed opportunità di un'arma che apra la rosata così presto, il "perchè" no leagale, ancora non mi è chiaro.
ugodelgiudice ha scritto:il discorso è puramente teorico, le risposte secche e non motivate datemi da un vecchio armaiolo hanno solleticato la mia curiosità. l'unico uso che potrei pensare per una siffatta arma è legato alla sua eventuale leggerezza e praticità nella macchia, quindi addosso ad un canaio che debba poter difendere i cani o stanare il cinghiale e farlo partire. il calibro 12 però ritengo sarebbe eccessivo, preferirei magari un 20.
ugodelgiudice ha scritto:gran bel calibro il 20, e con le polveri ed i caricamenti attuali riesce a soppiantare efficentemente il 12/70. il discorso della doppietta e del sovrapposto è dovuto al fatto che un colpo lo si tiene a palla per fermare l'animale che carica i cani, l'altro a pallini de 10 o a salve per far muovere il cinghiale verso le poste. con una doppietta o un sovrapposto magari bigrillo è facile, ma per un semiauto, o cammini con cartucca a palla nel serbatorio ed otturatore aperto per metterci l'eventuale cartuccia a salve o a pallini o devi scarrellare espellendo la cartuccia in camera di scoppio. una canna corta aumenta a dismisura il rumore dello sparo.
a puro titolo di curiosità, un reolver in calibro 28..
http://helablog.com/2011/01/you-call-th ... gauge-sbs/
ugodelgiudice ha scritto:armi corte sulla penna sono daccordo, corte di calibro adeguato sui cinghiali,parliamone. in germania è consentito e non credo che sia in effetti tutta questa fine del mondo. se posso andare a caccia con un trapper od un mare's leg in 357 o 38 special (canne da 12 e 16 pollici ) , non vedo quale potrebbe essere la differenza ad usare un revolver in 454 casull o 500 sw.
Alterazione armi (ad es.: filettatura per silenziatore, taglio calcio , taglio canna senza invio al Bando di Prova)
Art.3 Legge 110/75 - Aumento delle potenzialità d’offesa di un’arma o renderne più agevole il porto, l’uso o l’occultamento (arresto facoltativo in
flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del
CPP. Contattare il PM di turno)
Originariamente inviata da Essebie Visualizza il messaggio
Mah....ogni tanto ritornano.....il vecchio post non lo trovo ma mi pare che è stato appurato che il controllo delle "canne tagliate", a livello penale, si è risolto in una bolla di sapone, nel senso che non si configura nessun reato, tanto meno per il possessore. La legge punisce chi modifica l'arma, non chi la possiede.
Ben venga comunque la ribancatura ai fini di sicurezza e problemi assicurativi in caso di incidente.
Condivido la "bolla di sapone".
Per quanto riguarda la 'modifica' dell'arma è bene chiarire senza effettuare personalistiche interpretazioni che la legge parla di ALTERAZIONE.
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ART. 3 L. 110/75 - ALTERAZIONE DI ARMI
3. Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattro milioni (1).
(1) Pena così aumentata dall'art. 113, comma 4,1. 689/81.
-----------------
Per quanto riguarda la 'bancatura', questa procedura viene effettuata dal produttore/importatore per garantire la sicurezza dell'arma, e nulla a che a vedere con l'accorciamento delle canne. Questa storia viene ripetutamente ripetuta da ignoranti che non hanno cognizione delle norme che la prevedono.
Il BNP non può garantire ai fini della legittimità che una canna tagliata non possa essere contestata dalla 'testa di legno' di turno durante un controllo.
Solo la ridenuncia del fucile con la descrizione della lunghezza della canna può creare il conflitto di poteri fra gli organi dello stato.
Risulterebbe impossibile che una Guardia Venatoria elevasse un verbale a fronte di una denunzia del fucile 'Vidimata' da una Questura o Comando Stazione C.C., dove si evince anche la lunghezza della canna.
__________________
Cordialità
Bruno G. Biscuso
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ugodelgiudice ha scritto:questo prevederebbe però, che uno porti appresso copia della denuncia o la denuncia in originale. cosa che non è comunque dovuta e che io non faccio mai se non in forma digitale su una pennino con tutti i dati personali di cui potrei aver bisogno oltre che i documenti di identità, di porto e patente. anche perchè, casi limite, io posso aver acquistato un'arma e la stia provando,prima delle fatidiche 72 ore previste per la denuncia.
tiropratico com ha scritto:Voglio rifarmi alle affermazioni espresse (secondo le dichiarazioni che ho letto qui) da un controllore o guardia venatoria, che: "1) Qualora si sia applicata la boccola filettata porta strozzatori esterni e non sia montato lo strozzatore in quanto appena uscito dal bosco si potrebbe incorrere nel reato ipotizzato anche se non viene trovato il 'silenziatore' (peraltro già vietato dalla legge)... "
Come sempre in Italia si accusa senza prova pur andando contro la Costituzione che dice chiaramente che la prova è dell'accusa !!
Qui l'accusa provvede alla denuncia anche senza prove e l'accusato deve provvedere a scagionarsi esibendo prove inconfutabili !!!
Siamo arrivati alla vergogna nell'uso delle norme e nel non osservare nemmeno i diritti costituzionali sanciti !!
Alterazione armi (ad es.: filettatura per silenziatore, taglio calcio , taglio canna senza invio al Bando di Prova)
Art.3 Legge 110/75 - Aumento delle potenzialità d’offesa di un’arma o renderne più agevole il porto, l’uso o l’occultamento (arresto facoltativo in
flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del
CPP. Contattare il PM di turno)
Alcuni reati in materia di ARMI , MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
(eventualmente correlati anche a talune forme di bracconaggio)
FATTISPECIE DI REATO NORMA SANZIONAT. PENALE NOTE
Omessa denuncia della detenzione di armi ,
munizioni o materie esplodenti di ogni genere
all'Autorità di PS, come prescritto dall’ art. 38
TULPS (R.D. 773/31)
Art.697 , 1° comma, Cod. Pen.
Ai sensi dell’art.97 del R.D.635/40
(Reg.Esec.TULPS) è ammessa la
detenzione (soggetta a denuncia di
possesso) di :
-max 1500 cartucce per fucile da caccia
caricate a polvere;
-max 200 cartucce cariche per pistola o
rivoltella;
-max 5 kg. in peso netto di polvere da
sparo; dal totale massimo della polvere
detenibile va comunque detratto il
quantitativo presente nelle cartucce
confezionate che si detengono.
Per quantitativi superiori occorre licenza di
deposito prefettizia (violazione sanzionata
da art. 678 C.P.).
Chi possiede armi regolarmente denunziate
non è tenuto alla denuncia del quantitativo
di cartucce a pallini sino a 1000 unità (art.
26 l.110/75); va denunciata l'eccedenza tra
1000 e 1500 cartucce a pallini ed ogni
munizione a palla unica, ogni munizione a
pallettoni, nonché qualunque quantitativo di
polvere da sparo.
L’art. 57 del Reg. Esec. TULPS (R.D.
635/40) dispone la denuncia di armi,
munizioni e materie esplodenti anche alle
persone munite di licenza di porto d’armi.
(Dal 1/7/2011 il termine per la denuncia è
di 72 ore dalla acquisizione della
materiale disponibilità; art. 3 D.Lgs.
204/2010)
Omessa denuncia, da parte di soggetto non
detentore, della presenza in luogo da lui abitato
della presenza di armi o munizioni
Art.697, 2° comma, Cod. Pen.
Mancata diligenza nella custodia delle armi e
degli esplosivi Art. 20 Legge 110/75
Il luogo di custodia deve fornire “adeguate
garanzie di sicurezza” (art. 3 D. Lgs. In
vigore dal 1/7/2011 che integra art. 38
TULPS)
-Consegna a minorenni, a persone anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a
persone imperite nel maneggio, di armi,
munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici.
-Omesse cautele nella custodia delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi per impedire che le
persone di cui sopra se ne impossessino
agevolmente.
Art. 20-Bis Legge 110/75
Detenzione abusiva di armi comuni da sparo o
relative munizioni
Art. 697, 1° comma, Cod. Pen.
Art.14 Legge 497/74
Alterazione armi (ad es.: filettatura per
silenziatore, taglio calcio , taglio canna senza
invio al Bando di Prova)
Art.3 Legge 110/75
Aumento delle potenzialità d’offesa di
un’arma o renderne più agevole il porto,
l’uso o l’occultamento (arresto facoltativo in
flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del
CPP. Contattare il PM di turno)
Detenzione armi o canne clandestine (prive dei
prescritti contrassegni, numeri e sigle, o non
catalogate), o loro porto in luogo pubblico.
Art. 23, e succ. mod. , Legge 110/75
Per detenzione, cessione o porto, in
flagranza, di armi clandestine arresto
obbligatorio, ex art. 380, 2° c.- lett.g) del
CPP. Contattare il PM di turno.
Cancellazione, alterazione o contraffazione
numero di matricola dell'arma e altri segni
distintivi.
Art. 23, e succ. mod. , Legge 110/75
Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una
pubblica via o in direzione di essa spara armi da
fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o
innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa
accensioni o esplosioni pericolose
Art. 703 Cod. Pen.
Cassaz. Sez. I penale con sent. In ud. 19
settembre 2007, dep. 15 ottobre 2007, n.
38001, Renzi, rv. 237734, ha affermato il
principio di diritto cosi' massimato
(modificando precedente orientamento):
"La violazione, da parte del cacciatore, del
divieto di sparare a distanza inferiore ai
centocinquanta metri in direzione di
fabbricati destinati ad abitazione, sancito
dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n.
157 (norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), non costituisce illecito
amministrativo, ma integra il reato previsto
dall'art. 703 cod. pen. (accensione ed
esplosioni pericolose)".
Detenzione abusiva, vendita o cessione, di armi
da guerra o tipo guerra o parti di esse, o
esplosivi
Art. 2 legge 895/67 (come sost. da art. 10
Legge 497/74)
In flagranza di delitto non colposo, arresto
obbligatorio, ex art. 380,2° c.-lett.g) del
CPP. Contattare il PM di turno.
Porto abusivo di armi comuni da sparo in luogo
pubblico o aperto al pubblico
Artt. 12 e 14 Legge 497/74
(che modificano artt. 4 e 7 Legge 895/67)
Per una sola arma arresto facoltativo;
contattare il PM di turno.
In flagranza di porto abusivo di più armi
comuni da sparo arresto obbligatorio (art.
380, 2° c.-lett. g) del CPP; contattare PM di
turno.
Omessa comunicazione all'autorità di PS della
variazione del luogo di detenzione delle armi e
munizioni denunciate
Art.58 R.D.635/40
Porto di balestra in luogo pubblico senza
giustificato motivo
Art.45, 2° c., R.D. 635/40
art. 4, 2° c., Legge 18/4/1975 n.110
Si intende vietato il porto di frecce con
punta non ogivale, a lame fisse o retrattili o
ad arpione, non considerate utili a fini
sportivi (Circ. Min. Interno 16/12/1995 -
Gazz. Uff. n. 26 del 1/2/1996)
Introduzione non autorizzata, da parte di privati,
di armi o esplosivi in parchi o riserve naturali
Artt. 11, 3° c.-lett. f) + art. 30, 1° c. , Legge
394/91
Omessa denuncia di furto o smarrimento delle
armi, parti di esse od esplosivi Art. 20, 3°c. , Legge 110/75
Omessa consegna all’autorità di PS di armi o
parti di esse rinvenute Art. 20, 5°c., Legge 110/75 Fatte salve sanzioni penali su detenzione o
porto abusivo
Porto, senza giustificato motivo, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa,
di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti
da punta o da taglio atti ad offendere, mazze,
tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche,
nonché qualsiasi altro strumento non
considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le
circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla
persona.
Art. 4 Legge 110/75
Fabbricazione non autorizzata esplosivi non
riconosciuti Art, 24, 1° c. , Legge 110/75
Arresto facoltativo in flagranza, ex art. 381,
2° c.-lett. m) del CPP. Contattare il PM di
turno.
Note:
I fucili ad aria compressa con ridotta capacità offensiva (proiettili con energia cinetica all’origine sino a 7.5 joule) non richiedono autorizzazioni di pubblica
sicurezza od obbligo di denuncia di possesso, ma devono essere acquistati, trasportati ed utilizzati da maggiorenni, purché non in luoghi pubblici , ma
limitatamente alla propria abitazione o a poligoni di tiro; cessione e comodato tra maggiorenni con scrittura privata. I minorenni, e solo in luoghi privati e
poligoni, devono essere assistiti da maggiorenni nell’impiego.
Sono fucili ad aria compressa da considerarsi tali ai fini autorizzativi e penali quelli con proiettili che erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule (ad
es. con una velocità iniziale superiore a 175 metri al secondo, all’uscita della canna,per un pallino cal. 4,5 mm.); v.decreto del Ministero dell’Interno
9/8/2001 n. 362, per le cui violazioni si applica (art. 16) la sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad € 1032,00.
Nessuna arma ad aria compressa rientra nel novero di quelle autorizzate per la caccia dall’art. 13 (sanz da succ. art. 30, 1°c.-lett.h) della Legge 157/92.
Secondo l'art. 22 della legge n. 110 del 18 aprile 1975 "non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge,"
(armi da guerra e armi comuni da sparo-N.D.R.) "salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che
il conduttore o accomandatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo". La presa in prestito di armi da caccia per molti giorni è soggetta a comunicazione all’autorità di PS, ex art. 38 TULPS.
Per effetto del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 “Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi”, a partire dal 1 luglio 2011, sono state introdotte nella normativa, tra molte altre, anche le seguenti
precisazioni o novità:
-Caricatori: esclusi dal novero delle parti d’arma.
-Munizioni: nel concetto di munizione vengono inserite le palle, gli inneschi i bossoli, ma non si introduce un obbligo di denuncia di questi componenti,
essendone assoggettate le sole “munizioni finite”.
-Denuncia di armi, loro parti o munizioni: si precisa che va presentata entro 72 ore.
-Detenzione armi: obbligo di presentazione di certificazione medica ogni sei anni pena il ritiro delle armi. Il luogo di custodia deve fornire “adeguate
garanzie di sicurezza”.
-Avviso ai parenti: in sede di rilascio del porto armi vengono avvisati dall’interessato i parenti conviventi maggiorenni, anche i conviventi more uxorio.
-Storditori elettrici: istituisce il divieto di porto
-Puntatori laser: vietato il porto senza giustificato motivo di quelli di classe 3B o superiori. I classe IIIA , applicati sulle armi e non sono pericolosi per la
retina, rimangono consentiti (salvo eventuali limitazioni derivanti dalla normativa venatoria).
-Armi da caccia in grado di camerare cartucce da pistola o rivoltella: sono armi da caccia ma le munizioni sono detenibili in numero di 200
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© Polizia Provinciale di Genova (agg. al 24 aprile 2011) - riproduzione vietata senza autorizzazione . Autore: isp. A. Atturo
tiropratico com ha scritto:SUSATE MA...........
Art. 14. Legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Gazz. Uff., 22 ottobre 1974, n. 275
<<Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi>>.
Non parla ne' di alterazione di armi, ne' di pene correlate.
tiropratico com ha scritto:Non è la prima volta che anche le Amministrazioni si rifanno ad articoli errati, spesso solo perchè ricopiano da altre lettere ricevute o già pre-impostate senza mai essere andati a vedere-controllare-informarsi ......... il problema che noi le prendiamo per buone....... (sigh!)
Ci sono addirittura alcune circolari del Ministero che fanno riferimento ad articoli che nulla hanno a che fare con il trattato della stessa circolare ....
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