ALTERAZIONE: Art. 3 L. 110/75

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

ALTERAZIONE: Art. 3 L. 110/75

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » lun 11 feb 2013, 1:12

ART. 3 L. 110/75 - ALTERAZIONE DI ARMI

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3. Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattro milioni (1).

(1) Pena così aumentata dall'art. 113, comma 4,1. 689/81.

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Definizione e Significato:
ALTERATO
• Aggettivo
• Modificato rispetto allo stato normale;

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La ratio del legislatore nella stesura del testo sopra riportato e relativo alla ‘alterazione’ delle armi si concretizza nella chiara intenzione di punire ‘chiunque’ ponga in essere modifiche tali da rendere l’arma più ‘occultabile’ e più ‘distruttiva’.
Infatti, questo testo viene introdotto a seguito delle ‘sommosse’ ed attentati posti in essere dal 1968 e che vedevano la criminalità organizzata condurre attentati con fucili ridotti di oltre la metà della normale misura, ed attivisti politici portare armi smontate durante manifestazioni di piazza così da non incorrere nei reati che successivamente la L. 110 ha previsto.
La storia.
Nel caso di specie, è la pratica dell'accorciamento della canna che interessa il cacciatore possessore di un fucile da caccia obsoleto, in particolare delle canne a strozzatura fissa prodotte negli anni '70 nei fucili 'automatici' che non avevano la versatilità di quelle attuali, che sono lunghe normalmente 66 cm. con la dotazione di una serie di strozzatori interni.
Le vecchie canne di misura di 76 o 71 cm. risultavano abbastanza ingombranti per la caccia alla piccola migratoria, ma a quell'epoca, erano un giusto compromesso per i fucili a strozzatura fissa non essendo disponibili gli strozzatori esterni intercambiabili che venivano prodotti solo sui vecchi Breda a lungo rinculo (Quick Choke) e sui Franchi serie 48 AL (Polichoke).
Quindi, con l'introduzione da parte delle grandi fabbriche come Benelli e Beretta della tipologia di strozzatori interni che davano una maggiore versatilità per ogni esigenza venatoria, i possessori dei vecchi fucili delle serie beretta A300 e Benelli 121, per adeguare anch'essi i loro attrezzi di caccia senza dover acquistare un nuovo fucile, hanno ritenuto di risolvere questo problema tecnico con l'applicazione di una boccola filettata in volata previo accorciamento della canna per l'eliminazione della strozzatura.
Una normale pratica che veniva effettuata da un armaiolo con le necessarie attrezzature. Le canne da 70 cm. venivano accorciate normalmente fino a 62,5 cm. (come quelle originali Breda) dotandole successivamente di una serie di strozzatori (tipo Breda) che riportavano alla lunghezza adeguata a seconda della strozzatura ed al tipo di caccia del momento: ad esempio con lo strozzature 4 stelle + 4 cm. = 66,5, con il 3 stelle + 6 cm. = 68,5, con quello 1 stella + 9 cm. = 71,5 cm. ecc.
Senza strozzatore si avvitava il 'coprifiletto' ed il fucile era pronto per la caccia nel bosco con la canna cilindrica.
Questa pratica, del tutto legittima, ha però interessato, da quanto è dato conoscere sui forum, qualche 'guardia venatoria' che in fase di controllo sul terreno di caccia ha ritenuto di rilevare il reato di cui si discute: ALTERAZIONE - Art. 3 - L. 110/75; con successivo sequestro del fucile ed invio degli atti al P.M.
In questa fase il P.M. nomina un perito, a volte incompetente e poco informato delle tecniche ed evoluzioni in campo armiero, ed alla domanda posta dal Pubblico Ministero: "... Il fucile è stato ALTERATO col taglio della canna...?", questi guardando la volata potrebbe risponde SI.
All'inizio di questa disamina ho evidenziato il significato di ALTERATO riportato dai dizionari della lingua italiana: "Modificato rispetto allo stato normale". Ciò non può essere inteso rispetto a quella canna contestata bensì alla disponibilità sul mercato di canne della stessa misura o addirittura inferiori a quella tagliata, rilevando che come soggetto si tratta di analizzare nel contesto 'un fucile da caccia'.
L'errore che viene commesso è quello di definire come 'alterazione l'accorciamento della canna', che nella scelta al momento dell'acquisto la stessa casa produttrice era in grado fornire di serie nelle varie lunghezze. Beretta nella serie A300/1/2 produceva canne da 62, da 67, 71, 76 e da 81 cm.
Montando lo strozzatore si ottiene con la medesima canna lo stesso risultato che prima veniva previsto con cinque canne.
Vedere come 'ALTERAZIONE' questa pratica è illogico, e potrebbe configurarsi un illegittimo accanimento alla categoria dei cacciatori con gli estremi per una querela per 'abuso d'ufficio'.
Attualmente sono in commercio fucili semiautomatici a canna liscia cal. 12 da caccia con canne da 46 cm., ma se il perito non è aggiornato ed il P.M. non viene informato ci ciò, molto probabilmente il cacciatore verrà rinviato a giudizio e condannato se un buon avvocato non lo difenderà con competenza.
Purtroppo, queste indicazioni a dir poco stravaganti vengono pubblicate come 'consigli' di comportamento in un prontuario di impiego per la vigilanza venatoria che ho riportato nell'argomento "Lunghezza minima canne...":

Alcuni utenti/cacciatori mi hanno chiesto se l'esigenza di 'accorciare' le canne dei fucili da caccia ad anima liscia è legittima oppure contrasta con l'Art. 3 della L. 110/75 e succ. modif.
Un Ispettore della Polizia Prov. di Genova pubblica in rete queste schemenze:

Alterazione armi (ad es.: filettatura per silenziatore, taglio calcio , taglio canna senza invio al Bando di Prova)
Art.3 Legge 110/75 - Aumento delle potenzialità d’offesa di un’arma o renderne più agevole il porto, l’uso o l’occultamento (arresto facoltativo in
flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del CPP.
Contattare il PM di turno)



Notazioni:
1) Qualora si sia applicata la boccola filettata porta strozzatori esterni e non sia montato lo strozzatore in quanto appena uscito dal bosco si potrebbe incorrere nel reato ipotizzato anche se non viene trovato il 'silenziatore' (peraltro già vietato dalla legge)... SIC!!!;
2) Secondo questo 'giurista' accorciare il calcio per consentire ad un cacciatore alto 1,65 di poter esercitare agevolmente l'attività venatoria con un attrezzo adeguato alla sua conformazione fisica è reato, con facoltà di arresto, ...SIC!!! (l'errore sta nella presunta discrezionalità e solo a suo giudizio, senza precisarne l'entità, in quanto se lo accorciamo del 90% ha ragione).
3) il taglio delle canna senza la prova di Bancatura, è reato. Bisognerebbe spiegare a questo signor sottufficiale che il BNP di Gardone VT effettua per legge le prove di pressione sulle canne che servono a garantire la sicurezza degli utilizzatori ed esonerare i fabbricanti da eventuali scoppi per impiego di munizionamento non conforme alle norme. La lunghezza delle canne non è riportata nei dati punzonati sulle canne ed è comunque irrilevante agli effetti legali salvo che l'accorciamento non contrasti con le attuali norme CIP e le leggi delllo stato.
Le canne a mio giudizio possono essere accorciate alla misura necessaria per la caccia che si pratica senza dover chiedere nulla a perditempo che ne fanno questioni di lana caprina. Il mio consiglio per restare fuori da possibili problemi legali è quello di far effettuare il lavoro da un fabbricante/riparatore autorizzato che ne rilascia attestato e, con questo documento ridenunciare il fucile citando anche la lunghezza della canna (attività, comunque, stupida in quanto neppure nella denuncia originaria viene richiesta la misura nei fucili a canna liscia).
Minime nozioni di balistica informano che con l'accorciamento della canna diminuisce la 'potenzialità di offesa' in quanto l'energia terminale del proietto si riduce notevolmente. Generalmente l'accorciamento prevede quasi sempre pochi centimetri con l'eliminazione della strozzatura per l'impiego nel bosco od a breve distanza, e raramente viene tagliata a meno di 60 cm., misura peraltro prodotta come standard da quasi tutti i fabbricanti di armi da caccia. Cade quindi di fatto il concetto del 'sottoufficiale' che nulla ha a che vedere con l'intenzione del legislatore che voleva normare altri impieghi di stampo criminale.

L'invio al BNP per la riprova della canna con le nuove caratteristiche, alesaggio o montaggio della ghiera filettata portastrozzatori, potrà garantire la sicurezza dell'utilizzatore sulla modifica effettuata, esonerando in questo caso l'armaiolo dalle responsabilità per il lavoro compiuto (non è raro che uno strozzatore parta durante lo sparo per un accoppiamento fatto male).
Cordialità
Bruno
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Re: ALTERAZIONE: Art. 3 L. 110/75

Messaggio da leggereda tiropratico com » lun 18 feb 2013, 12:52

Il problema è che come sempre in Italia si va a "spanne", lo si vede con l'alcool-test: mentre la legge vieta di guidare con una percentuale di xx nel sangue sulla strada ti controllano l'alito, cosi se hai mangiato un cioccolatino al rum finisci per ore in un ospedale per fare un analisi da 10 minuti che si può fare su strada con un seplicissimo strumento sul dito. Certo quello strumento costa soldi e i soldi per comprarlo non ci sono cosi si va a "spanne" (o a palmi) tanto per fare qualcosa.

Cosi negli enti Pubblici (non mi riferisco a quelli di PS ma a tutti in generale) i corsi di formazione sono riservati al gruppo dirigenziale mentre chi è a contatto con il pubblico e dovrebbe dare risposte certe, finisce per saperne meno di chi chiede o rispondere per sentito dire o per parere personale dato che non ha ricevuto altra istruzione.

Cosi per quanto riguarda l'argomento in oggetto, l'interpellato non può che dichiarare quanto esprime la legge senza se e senza ma non essendo autorizzato a farlo.
Quale è il succo di questo mio intervento ??
Semplice, se non si può cambiare sistema, modifichiamo le leggi, aggiustiamole per renderle meno interpretabili.
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