Il BPN sembra (il condizionale è d'obbligo in attesa di vedere cosa succederà) non voglia classificare le armi che potrebbero avere una similarietà a quelle da guerra. Pensavamo la cosa fosse superata e invece si è ripresentata in tutto il suo problema.
Ma quello che più ci rattrista è che il modo operandi del Banco è o sembra essere supportato dai due primi articoli della Legge 110/75, quelli sulle armi da guerra.
Ora come avevamo già sostenuto, si dovrebbe mettere mano a molti articoli, senza riscriverli ma semplicemente modificando alcune frasi scritte in modo che siano aggiornate e più comprensibili e poco adatte a interpretazioni personali.
Ecco come riscriveremmo gli articoli sopra citati:
Art.1 Legge 110/75 - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi prodotte e destinate al moderno e attuale armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico o hanno funzionamento automatico (a raffica), nonché le bombe di qualsiasi tipo cariche o parti essenziali come detonatori e accenditori completi ci carica esplosiva, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali funzionanti di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi prodotti e destinati all'impiego militare o in guerra, cioè le munizioni con proiettile tracciante, incendiario, perforante, a emissione di gas, esplosive.
Non sono considerate munizioni da guerra i bossoli, gli involucri vuoti di munizioni di qualsiasi tipo, gli involucri di proiettili resi inutilizzabili.
Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
1) tutte le rivoltelle a rotazione o revolver;
2) tutte le pistole a funzionamento semiautomatico;
3) tutti i fucili a canna liscia
4) tutti i fucili a canna rigata, purchè non possano funzionare in modo automatico, cioè non siano predisposti per l'esecuzione del tiro a raffica
5) tutte le armi ad avancarica a più colpi
6) le repliche di armi antiche ad avancarica monocolpo di modelli anteriori al 1890 o di modello anteriore al 1890 ma prodotte prima del 1920, che sono liberamente detenibili da persone maggiorenni. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendo utilizzare munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o per qualsiasi sport di tiro, abbiano limitato volume di fuoco a colpo singolo o semiautomatico. Non sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, lancia siringhe e lancia sagole. Sono armi comuni da sparo le armi ad avancarica, per quelle a colpo singolo, si esse lunghe che corte, non vi è obbligo di denuncia: ne è vietato il porto e il trasporto senza giustificabile motivo.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, auto propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia.
Nello sport della caccia e del tiro, presso poligoni o luoghi abilitati all’esercizio dello stesso sport, possono essere utilizzate munizioni espansive o a frammentazione con lo scopo di evitarne il rimbalzo o l'abbattimento sicuro del selvatico. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse. Gli strumenti lanciarazzi e le relative munizioni possono essere comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
Le cose semplici funzionano.