Ci comunica il Dott. Massenti Responsabile Ufficio Detenzione Armi, Questura di Cagliari: "Come è noto il D.Leg.vo nr. 204/2010 all'art. 6 c. 7 ha disposto quanto segue: "Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Nel frattempo però, per non lasciare nulla di incompleto" ci spiega sempre il Responsabile dell'Uff. Detenzione Armi, " le preciso come la Questura di Cagliari ha definito la questione del calibro 22 L.R. entrando nel dettaglio perchè tutti possano capire meglio, senza interpretazioni avventate.
La Legge 204 dell'ottobre 2010 era una norma di cui certamente non si sentiva il bisogno, ma ora è legge! La Questura si è vista quindi nella necessità di adeguatamente interpretare la classificazione delle munizioni in base all'art. 97 Reg. T.U.L.P.S. seguendo, per quanto possibile, la logica. Si è presentato subito il problema di determinare quali sono le "...cartucce per pistola o rivoltella", e la logica conseguenza tecnica è stata che si tratta di quelle cartucce studiate, progettate in origine per essere impiegate nelle armi corte. Vi rientrano dunque tutte le canoniche cartucce quali 6,35 - 7,65B. - 9x17 - 9x21 - 40 S&W - 45 ACP - 38 Sp. - 357 M .... solo per citare i più conosciuti ed usati.
NON vi rientrano, ad esempio, i 223 R sebbene siano stati impiegati in alcune specialistiche armi corte."
Prosegue il Dott. Massenti: " Nell'ambito di questo contesto bisognava fornire una corretta interpretazione alla dicitura "1500 cartucce per armi da caccia" , presente dall'art. 97 citato, tenendo conto delle numerose modifiche legislative intercorse da quel lontano 1940 e dalla conseguente "pesante" stratificazione normativa nel campo delle armi. Infatti se si considera "stricti iuris" la norma in questione come avremmo dovuto considerare le munizioni per le armi lunghe NON da caccia, magari con classificazione sportiva, visto che certamente non sono armi corte (e su questo non vi può essere tecnicamente dubbio alcuno).
Come sempre la risposta è nella logica.
Nel 1940 TUTTE le armi lunge erano da caccia e facile considerazione potrebbe essere che ciò che (oggi) non è da caccia in Italia possa invece essere usato per caccia all'estero con la carta verde europea (cosa che peraltro avviene regolarmente). In particolare, seguendo l'esempio riportato precedentemente per le armi corte, TECNICAMENTE per "progettazione" le calibro 22 LONG RIFLE (fucile lungo) certamente non rientrano, in via generale, tra le munizioni per arma corta.
Tutto ciò premesso, l'attuale applicazione dell'art. 97 Reg. T.U.L.P.S. da parte di questa Questura è il seguente:
- possono essere detenute fino a 1500 cartucce per le armi lunghe, salvo quanto disposto dall'art.6 c.7 D.Leg.vo 204/2010;
- possono essere detenute fino a 200 cartucce per armi corte, o armi lunghe in calibri "progettati" per arma corta.
-In particolare le calibro 22 L.R. (o assimilabili):
1) vengono conteggiate tra le munizioni per arma lunga (1500) se si possiedono carabine o fucili in tale calibro (prevalenza alla destinazione d'uso);
2) vengono conteggiate tra le munizioni per arma corta (200) se si possiedono SOLO armi corte in tale calibro (prevalenza alla destinazione d'uso);
3) vengono conteggiate tra le munizioni per arma lunga (1500) se si possiedono entrami i tipi di armi lunghe e corte (prevalenza, in questo caso, alla "progettazione originaria" della munizione).
- In conclusione la Questura di Cagliari NON ha assolutamente attribuito alle calibro 22 L.R. la valenza di armi da caccia, nè avrebbe potuto visto che vi sono precise disposizioni di Legge in senso contrario, ma semplicemente ha dato una interpretazione logica ad una norma da adeguare alle moderne modifiche legislative, cercando peraltro di non vessare inutilmente l'utenza con regole o divieti non espressamente previsti dalla Legge stessa."
Un plauso al Dott. Roberto Massenti, sostituto Commissario della Questura di Cagliari e Responsabile dell'ufficio Detenzione Armi della stessa; l'interpretazione che sfuggiva a molti è stata finalmente sancita con estrema perizia e semplicità nel linguaggio da far sperare che a seguito di questa tutti i Dirigenti delle Questure ancora oggi in attesa di un cenno, possano finalmente abbracciare la stessa interpretazione e dare con questa una spinta anche al mercato di queste piccole cartucce e delle armi che le camerano.