ARMI SPORTIVE - NUOVO TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

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ARMI SPORTIVE - NUOVO TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 5 lug 2012, 9:56

Pubbico la bozza del testo aggiornato del Progetto di Legge sulle armi sportive di iniziativa di Bruno Biscuso/Edoardo Mori.



RELAZIONE
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Modifiche alla disciplina in materia di armi sportive ed unificazione delle licenze di porto d’armi di fucile per il tiro a volo e della licenza di trasporto di armi sportive.
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Con l’approvazione del D.L.di stabilità finanziaria emanato il 12 Nov. 2011, si è determinata una “vacatio legis” che penalizza fortemente cittadini ed industria armiera italiana.
Infatti, è stato abolito il Catalogo Nazionale delle Armi (Art. 14 (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini), ( Comma 7: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110) comportando un vuoto legislativo circa l’individuazione delle armi sportive che l’art. 10 comma 6° della L. 110/75 e s. m. richiama stabilendo che non occorre licenza di collezione per detenere armi “…nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo...” .
Il sopracitato D.L. ha di fatto privato i cittadini di poter detenere e quindi utilizzare per gli sport riconosciuti dal CONI nuovi modelli di armi sportive, strumenti sempre più adeguati alle discipline sportive praticate, e l’industria armiera nazionale di produrre quei prototipi che dopo lunghe sperimentazioni e collaudi da parte degli atleti vengono immessi sul mercato nazionale producendo ricchezza e tecnologie di qualità per il nostro paese.
La normativa che regolamenta la materia delle armi per uso sportivo è contenuta nella Legge 25 Marzo 1986 n° 85 “Norme in materia di armi per uso sportivo – G.U. 3 apr.1986, n° 77” che all’art. 2 così ne stabilisce le “Caratteristiche” ,valutate anche dalle federazioni sportive del Coni ed ai comma 2. “ Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
Il comma 3 stabiliva poi che “Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo”. Cosa ormai impossibile ad attuare a causa dell’’abolizione del Catalogo Nazionale.
Va detto che la nozione di arma sportiva è estranea alla normativa europea ed internazionale e che si tratta di una categoria fittizia escogitata dal legislatore del 1986 solo per agevolare chi pratica il tiro sportivo, comunque facilmente descrivibile sulla base di caratteristiche esteriori dell’arma.
Detto ciò, nell’intento di salvaguardare il diritto dei cittadini e dei produttori, e volendo conservare i criteri tecnici elaborati dalla Commissione Consultiva per le armi (lunghezza di canna, mire regolabili, sensibilità dello scatto) sono stati rielaborati gli art. 2 e 3 della L. 25.03.1986 n. 85, in modo da sopperire al vuoto legislativo prodottosi dal 1 gennaio 2012, senza che vi sia aggravio di spese per la pubblica amministrazione ed ulteriori oneri per produttori ed importatori.
Vediamo quali siano le armi interessate dalle singole disposizioni che si propone di adottare:
- Le armi lunghe non usabili per caccia in Italia, ma usabili all’estero, sono quelle a percussione anulare e quelle ad aria compressa; quindi armi tipicamente destinate al tiro sportivo, tanto che un tempo, prima della L.110/75, rientravano fra le armi da bersaglio da sala. Sono armi al livello più basso di pericolosità. Con la modifica vengono però escluse le armi lunghe con calcio ripieghevole, le quali non hanno alcun impiego venatorio o sportivo.
- Tutte le armi corte a percussione anulare che abbiano una canna superiore a 110 mm. sono armi nate per il tiro sportivo.
- Tutte le armi corte ad aria o gas compressi, sono armi nate per il tiro sportivo; ed infatti quasi tutte sono persino state liberalizzate con Legge 21 dicembre 1999 n. 526.
- Le armi corte a percussione centrale che presentino le caratteristiche tecniche già individuate in relazione alle armi sportive già catalogate in passato; si fa una piccola eccezione per i revolver del Far West, usati nel Western shooting che sono ad azione singola, con canna molto lunga e che si considerano sportivi anche se privi di mire regolabili.
- Al comma 3° si provvede a correggere una improprietà di classificazione contenuta nella legge 110/1975 la quale non si era resa conto che armi lanciarazzi (usate per operazioni di soccorso, di protezione civile e sui natanti) e le carabine lanciasiringhe per usi veterinari non possono essere considerate più pericolose di armi da caccia e da difesa o sportive e che non non sono armi da collezione e che non ha senso inserirle in una collezione.
- Viene prevista la possibilità di sostituire, eventualmente, le mire regolabili con analoghi congegni di puntamento e collimatori ottici mantenendo simili caratteristiche di accoppiamento ed incastro.
- Viene prevista la possibilità che su richiesta del CONI si possano far riconoscere come sportivi certi nuovi modelli di arma non rientranti nei criteri generali qui stabiliti.
- Viene eliminata la necessità di un marchio; poco importa il marchio su di esse, perché se sono detenute in casa, la natura è indicata nella denunzia; se viene trasportata fuori del luogo di detenzione poco importa il tipo di arma, visto che non vi è differenza di regolamentazione.
- Viene confermata l’interpretazione autentica già espressa dal Parlamento in sede di approvazione della legge 85/1986, secondo cui le armi corte sportive possono essere usate anche per difesa personale, da chi è munito di licenza di porto di armi corte.
- Viene stabilito normativamente che chi detiene armi corte sportive può ricaricare e detenere fino a 600 cartucce destinate ad esse a condizione che abbiano l’ogiva in piombo non blindata, peculiarità propria del tiratore sportivo..
- Viene precisato che, come già si ricava da norme vigenti, la licenza di caccia per la quale non sia stata pagata la tassa di concessione governativa in sede di rinnovo annuale, rimane equipollente alla nuova licenza di trasporto di armi sportive per il loro porto in campi o poligoni di tiro.
- In considerazione del fatto che ormai la ‘Licenza di Tiro a Volo’ viene utilizzata sia per il tiro con arma rigata che per l’esercizio di attività di tiro a volo, è ragionevole ed utile unificare la licenza prevista dall’art. 3 legge 25 marzo 1986 n. 85 con quella prevista dalla legge 18 giugno 1969 n. 323 per il tiro a volo, con notevole semplificazione burocratica. Il testo nella sostanza non aggiunge o modifica nulla rispetto a quanto già previsto dalla legge, si aggiunge sulla cedola la dicitura “Licenza di Porto di Fucile ed Armi Sportive”, utilizzando l’attuale modulario, I.PS.-123



PROPOSTA DI LEGGE


Gli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 – Norme in materia di armi per uso sportivo, sono sostituiti con i seguenti articoli:

Art. 2
1. Al fine esclusivo di determinare quali armi siano detenibili ai sensi dell’art. 10, 6° comma della legge 18 aprile 1975 n. 110, senza licenza di collezione, stante la loro preponderante destinabilità ad usi sportivi, sono considerate sportive:
- le armi lunghe a canna rigata il cui uso non è consentito per l’attività venatoria a norma art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157 con esclusione di quelle con calcio ripieghevole:
- le armi corte in genere in calibro a percussione anulare con canna di lunghezza superiore a 110 mm, nonché le armi corte ad aria o gas compressi;
- le pistole semiautomatiche ed i revolver in calibri a percussione centrale che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
a - canna di lunghezza non inferiore a 110 mm..
b - dotazione di mire regolabili o analoghi congegni di puntamento e collimatori ottici. I revolver a retrocarica e ad azione singola, e loro repliche possono essere privi di mire regolabili.
c - peso minimo dello scatto non superiore a 1750 g. in singola azione, salvo variazioni ove lo prevedano i relativi regolamenti delle discipline sportive affiliate CONI.

2. Non rientrano fra le armi detenibili senza licenza di collezione nel numero massimo di tre, a norma art. 10 comma 6°, e sono equiparate alle armi da caccia, le armi lanciarazzi e le armi da fuoco lancia siringhe, nonché i fucili a canna liscia di calibro superiore al 12 ed i fucili combinati.

3. La qualità di arma sportiva viene attestata dal produttore, importatore, assemblatore o altro fabbricante nazionale con punzone depositato presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone V.T., e riportata nel loro registro di PS e nel registro del venditore, nella dichiarazione di vendita e nella denunzia dell’arma. Gli stessi soggetti possono richiedere al CONI di riconoscere la qualità di arma sportiva a modelli di arma diversi da quelli individuati in base al comma 1° il cui impiego sia richiesto da una particolare disciplina sportiva.

4. Le armi già classificate come armi sportive fino alla data del 31-12-2011 sono considerate sportive anche se non possiedono le caratteristiche indicate nei commi precedenti. Il Ministero dell’Interno provvederà entro 60 giorni a pubblicare una circolare contenente l’elenco di tali armi indicandone l’ex numero di catalogo, la marca e il modello. Le armi di cui a tale elenco potranno essere ulteriormente prodotte ed importate anche dopo il 1° gennaio 2012, se invariate, con apposizione dell’ex numero di catalogo a cura dell’importatore o produttore.

5. L’eliminazione delle mire regolabili o degli altri congegni di puntamento, l’impiego di una canna di minor lunghezza, l’aumento del peso di scatto o del peso stabilito dai relativi regolamenti sportivi della specifica disciplina di cui al punto 1.c), pur non integrando una alterazione di arma ai sensi art. 3 L. 18 aprile 1975 n. 110, comporta la perdita della qualità di arma sportiva ai fini del numero di armi detenibili fuori collezione e ai fini del suo porto.

6. I detentori di armi corte sportive possono detenere senza licenza di deposito ed in aggiunta ai prodotti indicati nell’art. 97 Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940 n. 635, fino a 600 cartucce nei calibri impiegabili in esse e con ogiva in piombo non blindata, e fino a 200 cartucce per armi corte non sportive. Le cartucce cal. 22 si considerano munizioni per arma lunga.

7. Le armi corte sportive possono essere portate per difesa personale da parte di chi è munito di licenza di porto di armi corte.

Art. 3
Per l’esercizio degli sport del tiro a volo, del tiro a segno e di ogni altro sport esercitato con armi comuni da sparo il questore ha facoltà di dare licenza per il porto di armi a canna lunga e di armi sportive all’interno di campi o poligoni di tiro di ogni genere a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi di PS per il rilascio di tale licenza.
I requisiti psicofisici sono quelli richiesti per l’esercizio dello sport del tiro a volo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione di idoneità al maneggio delle armi. La licenza ha la durata di sei anni e non comporta il pagamento di tassa di concessione governativa.
La licenza autorizza il trasporto di armi di ogni genere, nel numero massimo di sei pezzi, su tutto il territorio dello Stato e il loro impiego in campi o poligoni di tiro, pubblici e privati e in ogni luogo in cui ne sia consentito l’uso.
La licenza è titolo valido per l’acquisto di armi nonché di munizioni e materie esplodenti, nei quantitativi consentiti dalla legge. La licenza di porto di fucile per uso di caccia dopo il primo rilascio e nella vigenza della stessa, qualora non vengano corrisposte le tasse annuali di CC.GG., rimane titolo equiparato alla licenza per il porto di fucili a canna liscia e di armi sportive.
Il rilascio delle nuove licenze e dei rinnovi del porto di fucile di cui al 1. comma riporteranno sulla cedola di autorizzazione allegata al libretto, la dicitura “Licenza di porto di Fucile ed Armi Sportive”
L’articolo unico della legge 18 giugno 1969 n. 323 è abrogato.
L’articolo 3 della legge 25 Marzo 1986 n. 85 è abrogato.

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Allegati
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