info garand beretta

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Messaggio da leggereda bigredone59 » ven 24 lug 2015, 14:18

Buongiorno a tutti gli amici del forum!
Avendo acquistato una carabina semiautomatica ex ordinananza nello specifico un Garand Beretta in cal.308 Win. chiedo se nell'ambito delle vostre conoscenze sappiate se in virtu' del Dlgs, 29 settembre 2013, n. 121 bisognera' entro il 05 Novembre prossimo far modificare l'arma a modo che' non possa utilizzare piu' di 5 colpi invece di 8 come in origine,e se le famose clip di caricamente entro tale data vadino denunciate dato che contengono 8 colpi.
In attesa di ricevere un gradito riscontro,porgo i piu' cordiali saluti.
bigredone59
 
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Re: info garand beretta

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » sab 25 lug 2015, 9:51

bigredone59 ha scritto:Buongiorno a tutti gli amici del forum!
Avendo acquistato una carabina semiautomatica ex ordinananza nello specifico un Garand Beretta in cal.308 Win. chiedo se nell'ambito delle vostre conoscenze sappiate se in virtu' del Dlgs, 29 settembre 2013, n. 121 bisognera' entro il 05 Novembre prossimo far modificare l'arma a modo che' non possa utilizzare piu' di 5 colpi invece di 8 come in origine,e se le famose clip di caricamente entro tale data vadino denunciate dato che contengono 8 colpi.
In attesa di ricevere un gradito riscontro,porgo i piu' cordiali saluti.


LA NORMA:
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;


Pertanto, bisogna limitare i serbatoi in modo che non contengano più di 5 colpi.
I detentori di armi già detenute in forza alla denuncia non devono fare nulla e detengono le armi così come sono.
Qualora, invece, dovessero cedere queste armi, l'acquirente deve limitare i serbatoi dichiarandolo in denuncia.
Cordialità
Bruno
"la Libertà è reale dove è possibile esprimersi senza censure, chiunque dovesse impedirla o porre limiti al pensiero altrui commette un delitto di estrema gravità. L'autoritarismo e le dittature non consentono il propagarsi delle idee e degli scritti." BBG
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Re: info garand beretta

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » sab 25 lug 2015, 9:53

Bruno Biscuso ha scritto:
bigredone59 ha scritto:Buongiorno a tutti gli amici del forum!
Avendo acquistato una carabina semiautomatica ex ordinananza nello specifico un Garand Beretta in cal.308 Win. chiedo se nell'ambito delle vostre conoscenze sappiate se in virtu' del Dlgs, 29 settembre 2013, n. 121 bisognera' entro il 05 Novembre prossimo far modificare l'arma a modo che' non possa utilizzare piu' di 5 colpi invece di 8 come in origine,e se le famose clip di caricamente entro tale data vadino denunciate dato che contengono 8 colpi.
In attesa di ricevere un gradito riscontro,porgo i piu' cordiali saluti.


LA NORMA:
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;



I detentori di armi già detenute in forza alla denuncia non devono fare nulla e detengono le armi così come sono.
Qualora, invece, dovessero cedere queste armi, l'acquirente deve limitare i serbatoi dichiarandolo in denuncia.
Cordialità
Bruno
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Re: info garand beretta

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » sab 25 lug 2015, 9:54

Bruno Biscuso ha scritto:
Bruno Biscuso ha scritto:
bigredone59 ha scritto:Buongiorno a tutti gli amici del forum!
Avendo acquistato una carabina semiautomatica ex ordinananza nello specifico un Garand Beretta in cal.308 Win. chiedo se nell'ambito delle vostre conoscenze sappiate se in virtu' del Dlgs, 29 settembre 2013, n. 121 bisognera' entro il 05 Novembre prossimo far modificare l'arma a modo che' non possa utilizzare piu' di 5 colpi invece di 8 come in origine,e se le famose clip di caricamente entro tale data vadino denunciate dato che contengono 8 colpi.
In attesa di ricevere un gradito riscontro,porgo i piu' cordiali saluti.


LA NORMA:
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;



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