BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

Messaggio da leggereda tiropratico com » gio 27 set 2012, 7:27

Il BPN sembra (il condizionale è d'obbligo in attesa di vedere cosa succederà) non voglia classificare le armi che potrebbero avere una similarietà a quelle da guerra. Pensavamo la cosa fosse superata e invece si è ripresentata in tutto il suo problema.
Ma quello che più ci rattrista è che il modo operandi del Banco è o sembra essere supportato dai due primi articoli della Legge 110/75, quelli sulle armi da guerra.
Ora come avevamo già sostenuto, si dovrebbe mettere mano a molti articoli, senza riscriverli ma semplicemente modificando alcune frasi scritte in modo che siano aggiornate e più comprensibili e poco adatte a interpretazioni personali.
Ecco come riscriveremmo gli articoli sopra citati:

Art.1 Legge 110/75 - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi prodotte e destinate al moderno e attuale armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico o hanno funzionamento automatico (a raffica), nonché le bombe di qualsiasi tipo cariche o parti essenziali come detonatori e accenditori completi ci carica esplosiva, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali funzionanti di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi prodotti e destinati all'impiego militare o in guerra, cioè le munizioni con proiettile tracciante, incendiario, perforante, a emissione di gas, esplosive.
Non sono considerate munizioni da guerra i bossoli, gli involucri vuoti di munizioni di qualsiasi tipo, gli involucri di proiettili resi inutilizzabili.

Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
1) tutte le rivoltelle a rotazione o revolver;
2) tutte le pistole a funzionamento semiautomatico;
3) tutti i fucili a canna liscia
4) tutti i fucili a canna rigata, purchè non possano funzionare in modo automatico, cioè non siano predisposti per l'esecuzione del tiro a raffica
5) tutte le armi ad avancarica a più colpi
6) le repliche di armi antiche ad avancarica monocolpo di modelli anteriori al 1890 o di modello anteriore al 1890 ma prodotte prima del 1920, che sono liberamente detenibili da persone maggiorenni. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendo utilizzare munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o per qualsiasi sport di tiro, abbiano limitato volume di fuoco a colpo singolo o semiautomatico. Non sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, lancia siringhe e lancia sagole. Sono armi comuni da sparo le armi ad avancarica, per quelle a colpo singolo, si esse lunghe che corte, non vi è obbligo di denuncia: ne è vietato il porto e il trasporto senza giustificabile motivo.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, auto propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia.
Nello sport della caccia e del tiro, presso poligoni o luoghi abilitati all’esercizio dello stesso sport, possono essere utilizzate munizioni espansive o a frammentazione con lo scopo di evitarne il rimbalzo o l'abbattimento sicuro del selvatico. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse. Gli strumenti lanciarazzi e le relative munizioni possono essere comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

Le cose semplici funzionano.
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Re: BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 2 ott 2012, 11:52

Ecco cosa dice il Banco:

L’ Ente verifica che l’arma descritta possiede le qualità di arma comune nonché l’esatta attribuzione della categoria di cui alla Direttiva CEE 477/91, apportando le eventuali correzioni.
La scheda verificata verrà ritrasmessa all’interessato in formato Pdf e quindi da questi rinviata al BNP firmata in originale a mezzo servizio postale o con posta elettronica certificata.
Il BNP, dopo la ricezione della scheda tecnica sottoscritta in originale, pubblicherà la stessa nel sito, alla voce “armi classificate”, e fornirà una copia della scheda controfirmata dalla Direzione.

Per le armi appartenenti alla categoria B7 la richiesta di classificazione dovrà essere corredata da due fotografie digitali; dovrà essere altresì dichiarato se l’arma proviene o no dalla demilitarizzazione di arma automatica. Se l’arma proviene dalla demilitarizzazione di arma automatica o se assemblata utilizzando componenti di armi automatiche, un esemplare, unitamente alla documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 557/B.50106.D.2002 del 20/09/2002, dovrà essere presentato al BNP, fermo restando l’obbligo di presentazione di tutti gli esemplari successivamente prodotti.

Alla luce di ciò. importare e produrre armi che somiglino ad armi automatiche è maggiormente costoso e non invoglia certo produttori e importatori a commercializzare questo tipo di armi: ci dimenticheremo il mitico M16, il Thompson, l'AK ??
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Re: BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 2 ott 2012, 12:00

E che dire sui calibri classificabili ?
Ecco sempre il Banco cosa dice:
"Questo BNP, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 110/75, non certificherà come armi comuni le armi corte in grado di utilizzare lo stesso munizionamento della armi da guerra. I seguenti calibri sono considerati idonei all’utilizzo delle munizioni da guerra: 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99 e loro sinonimi piu’ altri eventuali . In merito alle armi da fuoco corte in calibro 9x19 parabellum, l'art. 5 del D.Lgs. 204/2010 ne consente la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa dellea armi comuni, tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati. Pertanto questo Banco per evitare equivoci, non inserirà le predette armi nell'elenco delle armi classificate e sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore dichiarerà che trattasi di arma comune non commercializzabile in Italia."
Insomma dimenticheremo di cacciare e fare sport con il mitico 308, 30-06, 8x57, 223 ... ???
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Re: BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mar 2 ott 2012, 22:01

tiropratico com ha scritto:E che dire sui calibri classificabili ?
Ecco sempre il Banco cosa dice:
"Questo BNP, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 110/75, non certificherà come armi comuni le armi corte in grado di utilizzare lo stesso munizionamento della armi da guerra. I seguenti calibri sono considerati idonei all’utilizzo delle munizioni da guerra: 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99 e loro sinonimi piu’ altri eventuali . In merito alle armi da fuoco corte in calibro 9x19 parabellum, l'art. 5 del D.Lgs. 204/2010 ne consente la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa dellea armi comuni, tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati. Pertanto questo Banco per evitare equivoci, non inserirà le predette armi nell'elenco delle armi classificate e sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore dichiarerà che trattasi di arma comune non commercializzabile in Italia[/b]."
Insomma dimenticheremo di cacciare e fare sport con il mitico 308, 30-06, 8x57, 223 ... ???

Quì si parla esclusivamente di armi CORTE, quelle da caccia non entrano in questa 'classificazione'.
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Re: BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

Messaggio da leggereda tiropratico com » gio 4 ott 2012, 11:19

Lo so, ma potrebbe essere un pericoloso precedente !!
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Re: BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

Messaggio da leggereda gimmy » gio 4 ott 2012, 22:15

Voler detenere armi corte in questi calibri mi sembra un'esagerazione, non siamo in USA dove il diritto al possesso delle armi è sancito dalla Costituzione.
Curiosità dei veri diritti riportati da Wiki:
In molti Stati, chiunque può richiedere ed ottenere la licenza al possesso di armi (salvo alcune prescrizioni) - anche se ogni stato ha sue precise regole in merito -: l'arma in questione, se portata con sé, deve essere visibile e non deve avere il colpo in canna. È vietato l'acquisto di armi da parte dei minori, ma non sempre il suo uso: in battute di caccia il minore può usare le armi solo se accompagnato da genitore o da persona competente.

Nel luglio del 2008 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto il diritto dei cittadini di possedere armi, dichiarando incostituzionale la legge del Distretto di Columbia che invece ne vietava, ai residenti, il possesso. È così stabilito il diritto individuale dei cittadini statunitensi ad essere armati annullando la legge che da 32 anni proibiva di tenere in casa una pistola per difesa personale nella città di Washington. La sentenza ha fornito un'interpretazione definitiva al Secondo emendamento della Costituzione che dal 1791 sancisce il diritto di portare le armi. Questo significa che è stato riconosciuto un diritto inviolabile al pari di quello al voto e della libertà di espressione.
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Re: BPN e limitazioni sulle armi simil-militari

Messaggio da leggereda tiropratico com » ven 5 ott 2012, 7:26

Sono poche le armi corte in 308 e non credo ne esistano in 30-06..........
ma sancire che queste munizioni in arma corta sono asogettate alle munizioni da guerra porterebbe presto qualcuno a pensare di bloccarne l'utilizzo.
Il BPN sta prendendo una strada che non gli compete, dichiarare: "I seguenti calibri sono considerati idonei all’utilizzo delle munizioni da guerra: 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99 e loro sinonimi piu’ altri eventuali" se non letto nel contesto sembra proprio voglia indicare tali munizioni come adatte all'armamento delle attuali forze armate.

Come accennato, questo potrebbe essere solo l'inizio !!
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