
Ma perchè si è arrivati a questo punto; il problema di tantissime armi sul mercato civile che hanno una benchè minima somiglianza ad armi militari, ma non solo, ad armi che hanno fatto storia anche nei films di guerra, (indimenticabili gli M16 e gli AK dei films sul Vietnam), ha da tempo suscitato nell'opinione pubblica l'idea che queste armi da guerra possano essere acquistate anche nelle armerie civili delle nostre città.
Il decreto vuole cosi far diventare queste armi "sportive" per sdoganarle dall'alone di terrore che ormai vi aleggia intorno. Ma in verità sappiamo quali sono le armi da guerra e le loro munizioni ? E quale è il confine che contraddistingue le une dalle altre. La Legge 185 del 9 luglio 1990 doveva stabilire quali armi erano considerate per l'armamento delle nostre truppe e le forze armate in genere, solo nel 2003 ne fu specificato l'elenco. La Legge si esprime in modo inequivocabile e le armi in calibro superiore a 12,7 mm. (.50") sono armi da guerra compreso il loro munizionamento naturalmente, mentre per le armi al di sotto di questo calibro, solo quelle a meccanica automatica sono sicuramente da guerra mentre per le altre si deve osservare una loro spiccata potenzialità offensiva e di fuoco o devono essere state prodotte per il moderno armamento delle truppe per l'impiego bellico perchè siano considerate da guerra, quindi:
1) Armi a fuoco automatiche
2) Armi a fuoco semiauto o a ripetizione manuale espressamente progettate per l'impiego militare in calibro non superiore a 12,7mm. (0,50 pollici).
Possono essere considerate armi comuni quelle in calibro superiore a 12,7 mm. purchè prodotte per la caccia o il tiro sportivo, (ad esempio i fucili express in calibri come il 600 e il 700 cioè 15,4 e 17,78 mm.), per altro in Italia è stato solo catalogato il .577" Nitro Express quale calibro maggiore per caccia.
Ma esiste un chiaro problema nell'individuazione delle caratteristiche che fanno di un arma semiautomatica o a colpo singolo un arma da caccia anzichè da guerra e tanto più la sua munizione anchè prodotta con palla incamiciata. Quante munizioni prodotte per il commercio civile si adattano anche nelle armi militari e quante munizioni militari possono essere usate da un modello civile: i più comuni sono il .308 W.; il .223 Rem.; il 7,62x39, ecc. Cosi in qualche modo le varie commissioni si sono spinte a considerare armi comuni quelle che pur camerando munizioni militari, pur avendo massima somiglianza "fotografica" con armi militari hanno un limitato volume di fuoco. Da qui la norma che proibì l'uso di caricatori con capacità superiore a quella dichiarata dal costruttore (fino allo scorso anno dal catalogo).
Al punto "F" dell'art. 36 del D.L. 204, è scritto: "prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione" in questo modo si limita la possibilità di detenere armi di derivazione militare da parte del cittadino, sarà possibile quindi bloccare l'importazione e la classificazione di armi al di sopra del 12,7 mm e quelle che presentino un elevata capacità di fuoco ma in assoluto quelle capaci di camerare munizionamento militare ... e un chiaro esempio sono tutte le armi in cal. 9x19.
Se poi spostiamo l'attenzione sulle munizioni, a parte quelle con palla in biombo nudo, verniciato o ricoperto galvanicamente, espressamente prodotte per uso sportivo, sarà e rimane difficile stabilire quale è una munizione civile o militare se nello stesso calibro usato da un arma automatica o da guerra e civile. Del resto il tiratore sportivo può ne più ne meno essere simbolicamente visto come un "cecchino" in ambito militare e quest'ultimo se vuole fare centro deve comportarsi come un tiratore sportivo. Ma chi può decidere quale delle munizioni usate debba essere considerata da guerra quando queste sono perfettamente identiche ?
Ci si attiene per ora alla L. 110/75 che distingue le munizioni vietate da quelle permesse in ambito civile:
Articolo 2 Legge 110/1975
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
Il Catalogo è stato eliminato perchè in contrasto con le norme Europee, produrre un alenco delle armi civili o militari sarebbe anche questo in contrasto con la stessa normativa, si dovrà quindi fare estrema attenzione alle poche norme elencate sopra, da adesso in poi dovranno essere le industrie stesse o gli importatori a dichiarare che l'arma non è da guerra. Ma il compito non è difficile in fondo ci si basa sul fatto essenziale che le armi per uso civile non devono avere in calibro superiore a 12,7 mm. (escluso anche il 9x19), che non devono essere a funzionamento automatico e non devono avere elevato volume di fuoco, limitabile utilizzando caricatori con capacità estremamente basse.