DRECRETO LEGGE n.79 del 20.06.2012: un Autorevole Commento

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

DRECRETO LEGGE n.79 del 20.06.2012: un Autorevole Commento

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 5 lug 2012, 8:53

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Firenze 3 luglio 2012
“SOGNO DI UNA NOTTE DI QUASI MEZZA ESTATE”
( D.L. n. 79. Commento dell’uomo della strada. )
ANGELO VICARI
e.mori@earmi.it
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Recentemente ho letto un trattato di “legistica”, o meglio “drafting”, per usare il termine inglese, oggi tanto di moda. Per i non addetti ai lavori la legistica è lo studio per fare leggi pensate e scritte in modo chiaro e comprensibile da parte dell’uomo della strada, che è sempre costretto ad osservarle, mentre i “soliti noti” trovano le scusanti per non doverle osservare.
Sinceramente mi ero anche rallegrato dopo aver appreso gli sforzi e il dispendio di risorse umane e strumentali messe in campo dal Nostro Parlamento e dai Ministeri per arrivare ad attuare concretamente i principi della scienza di fare buone leggi.
Purtroppo, mi sono accorto che stavo sognando!....
Infatti, mi ha riportato alla realtà la lettura del decreto-legge n. 79, del 20 giugno (Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142), relativo alle “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile”.
La solita legge “minestrone”, la solita legge “mimetizzata”, priva di qualsiasi motivazione logico-giuridica, con la quale si disciplinano attività del tutto diverse l’una dall’altra, con il fine di far passare inosservata la regolamentazione di materie particolari come quella delle armi.
Infatti, come si fa a pensare di trovare in questo decreto-legge la disciplina del vuoto normativo lasciata dall’abolizione del Catalogo?...
2
Eppure ci sono riusciti, inserendo l’art. 1, relativo alle “Disposizioni in materia di armi”.
Ma la regolamentazione di materie non omogenee nella stessa legge sarebbe il meno. Il più riguarda il contenuto, che interessa direttamente gli operatori commerciali e gli appassionati del settore.
Da quel che riesce a comprendere l’uomo della strada, Il Banco Nazionale di prova è stato incaricato di stabilire se un’arma sia “comune” e, se tale, possa essere anche “sportiva” (Art. 1, comma 1, lettera a) che modifica art. 11, comma 2, Legge 110/75)
Per effettuare tali classificazioni il Banco si baserà “anche” sulla “dichiarazione” di tali qualità fornite dal produttore o importatore, tenuto conto della normativa comunitaria. Se vi siano “dubbi”, cioè se un’arma sia classificabile “comune” e/o “sportiva” ( a Pisa direbbero “non ci vuole certo la scienza del Marconi!...”), il Banco può essere confortato da un parere, peraltro non vincolante, della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
Di ogni arma deve essere redatta una scheda tecnica. Grande mole di lavoro, perché, non essendosi fatto riferimento al “prototipo”, ma alle “caratteristiche dell’esemplare”, ogni arma dovrà avere la sua scheda ed il relativo codice identificativo.
Si interviene, anche, per la modifica della Legge 25 marzo 1986, n. 85, relativa alle “Norme in materia di armi per uso sportivo”, con la sostituzione dell’art. 2.
Viene stabilito, udite, udite, che “ sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate” (art. 1, comma 1, lettera b). Bene, da ora in poi, l’uomo della strada sa che ogni arma sarà classificata “sportiva” quando sia somigliante ad un’arma da fuoco “automatica”, con esclusione, quindi, di quelle somiglianti alle “semiautomatiche”!?...
Non solo, ma tale classificazione riguarderà anche le armi “demilitarizzate”, cioè quelle da guerra o tipo guerra “trasformate in armi comuni da sparo” (Art. 5, comma 1, D.L.vo 204/2010).
3
L’uomo della strada, dunque, deduce da questa lettura che le armi che assomigliano a quelle da guerra e tipo guerra e tutte quelle demilitarizzate, saranno riconosciute sportive (l’uso del verbo “sono” sembrerebbe avere valore di imperativo categorico per il Banco!..), non più fruibili per la caccia e non più detenibili in numero illimitato, ma solo sei, non più portabili, ma solo “trasportabili”, con apposita licenza del questore, siccome, stranamente, l’art. 3 della legge 85/86 non è stato abrogato (“delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto”) !...
Ma la telenovela non finisce qui. Qualche “saggio”, dopo aver riletto questa contraddizione in termini (armi già da guerra o somiglianti = sportive), invece di riconoscere l’errore del pensatore/estensore, ha ritenuto di mantenerla, tentando di abbellirla con la ulteriore procedura di riconoscimento e definizione ricopiata dall’art. 2 della legge 85/86, sostituito, nel contempo, con lo stesso decreto- legge.
Infatti, come nella legge 85, sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo!..), che, oltre alle modalità di classificazione di arma sportiva sopra riportate, il Banco “può” riconoscere tale caratteristica, quando vi sia richiesta del produttore o importatore, “sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI”, per quelle “lunghe che corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive” (procedura di riconoscimento e definizione fatte, a suo tempo, con cognizione di causa).
L’ultima disposizione, prevista nel comma 3 dell’art. 1, che per errore , credo materiale, è stato riportato come comma 2, è una norma transitoria, anche questa alquanto sibillina, con la quale viene stabilito che le armi prodotte o importate dal 1 gennaio 2011 al 21 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) sono tutte automaticamente riconosciute armi “comuni”.
Il Catalogo è stato abolito quasi un anno fa (legge stabilità 12 novembre 2011, n. 183). Ma c’era proprio l’urgenza di regolamentare il vuoto normativo venutosi a creare con un decreto-legge?.....
4
C’era proprio il bisogno di motivare l’urgenza “al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo”?....Quando mai si è visto un assalto ad un furgone portavalori con armi “demilitarizzate”?!...
Comunque, leggo, nei rispettivi siti, che l’Associazione nazionale produttori di armi “esprime apprezzamento”, il Ministero dell’Interno annuncia che “oltre alla certezza giuridica, tale meccanismo di accertamento garantisce maggior sicurezza per la collettività”; allora, scusatemi, mi sono sbagliato: è solo un sogno di una notte di quasi mezza estate!....
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Re: DRECRETO LEGGE n.79 del 20.06.2012: un Autorevole Commen

Messaggio da leggereda endrius » gio 5 lug 2012, 10:14

Un mio professore ci fece scrivere sulla prima pagina dei nostri appunti a caratteri cubitali evidenziando la questa frase:
UN INGEGNERE (ma qualsiasi persona dovrebbe farlo) NON RINUNCIA MAI ALL' EQUILIBRIO, IN OGNI CAMPO

ecco tra chi ha legiferato nessuno ha mai avuto il mio prof :D
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Re: DRECRETO LEGGE n.79 del 20.06.2012 ULTIMISSIME

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 17 lug 2012, 7:17

BOZZE DI STAMPA: ATTI DEL SENATO DI:

venerdì 13 luglio 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA - XVILEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita` del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche´ in materia di fondo nazionale per il servizio civile (3365) ORDINI DEL GIORNO

Di seguito riportiamo gli interventi dei vari Senatori all'aula in merito alle modifiche da apportare al Decreto Legge n. 79 di cui si discute in questi giorni.

segue da pag. 7

EMENDAMENTI

al testo del decreto n° 79 - legge originale

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresi`, la qualita` di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita` resa dall’interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull’appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all’uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo` chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all’articolo 6. Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di anni ad avancarica, il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo d’arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo"»;



INTERVENTI DEI SENATORI:

Divina, Calderoli
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all’uso sportivo», inserire le seguenti: «o venatorio».

Carrara, Saia
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

Divina, Calderoli
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere», e dopo le parole: «armi sportive» inserire le seguenti: «o per uso venatorio».

Di Stefano, de Eccher
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo e` inserito il seguente: "Per quanto riguarda la lettera f) del medesimo comma 3, esso prevede che i titolari di licenza di porto d’armi per uso venatorio, sportivo o per difesa personale possano trasportare, senza previa autorizzazione, l’arma oggetto della licenza lungo le strade asfaltate del parco, purche´ essa rimanga scarica e in custodia, a bordo del veicolo"».

Saia
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e` sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi
sportive:
a) le armi lunghe semi automatiche provenienti dalla demilitarizzazione
di un’arma automatica ancora in dotazione a forze armate o forze di
polizia italiane o straniere;
b) le armi lunghe semiautomatiche di cui esista una versione
uguale ma a funzionamento automatico in dotazione a forze armate o
forze di polizia italiane o straniere;
c) le armi riconosciute tali dal Banco Nazionale di prova.
2. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 della legge 18 aprile
1975, n. 110, il Banco Nazionale di prova, a seguito di richiesta del fabbricante
o dell’importatore e sentite le federazioni sportive competenti affiliate
al CONI, riconosce la qualifica di arma per uso sportivo alle armi
lunghe o corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si
prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita` sportive."».

Saia
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:«2-bis. Il secondo periodo del sesto comma dell’articolo 10 della
legge 18 aprile 1975, n. 110 e` sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e` subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione. L’inserimento in collezione dei fucili da caccia ad anima liscia, delle repliche di armi ad avancarica e delle armi riconosciute sportive ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e` esente da bollo. Previa comunicazione anche telematica al competente ufficio di polizia amministrativa nelle precedenti 48 ore, le armi sportive in collezione possono essere utilizzate senza formalita` presso le sezioni del TSN e i campi di tiro e i poligoni privati autorizzati. Il relativo munizionamento puo` essere detenuto nelle 24 ore precedenti e deve essere consumato nella sessione di tiro comunicata, o altrimenti distrutto"».

Alla luce di quanto emerge dagli interventi che si sono susseguiti, di cui qui sopra riportiamo uno stralcio significativo ma visionabile al link del Senato:
http://www.senato.it/documenti/reposito ... 365-n1.pdf
negli ultimi giorni della scorsa settimana, appare chiaro quanto le nostre idee* abbiano fatto presa sul Senatore Saia, che non solo si è espresso chiaramente sulla questione "armi somiglianti" ma ha anche sollevato il problema delle collezioni e della possibilità di trasporto e uso delle armi in esse custodite. Secondo il Sen. Saia (che come detto sposa la nostra tesi), le armi sportive devono essere obbligatoriamente e solo quelle demilitarizzate che derivino da armi automatiche in uso alle forze armate ettuali.

L'attualità delle armi militari e quindi da guerra, permette di restringere ulteriormente il campo e lasciare invariate moltissime armi demilitarizzate ma le cui consorelle automatiche non sono più in uso da alcun esercito. E' una vittoria poter portare a casa anche l'inserimento nel D.L. della questione collezioni, l'On. Saia spiega che le armi sportive in esse custodite, possono essere trasportate nei capi e poligoni di tiro con apposita licenza di porto d'armi e le relative munizioni possono essere acquistate non più delle 24 ore antecedenti all'uso. Auspichiamo che questa parte sia poi estesa a tutte le armi detenute in collezione.

Piccolo ma significativo rimprovero va fatto all'On. Divina e Calderoli che vogliono classificare attraverso il BPN le armi da caccia, grave errore, dato che queste sono già definite dalla Legge 157/92

L'On. Di Stefano ed Eccher aggiungono un paragrafo importante per gli sportivi che abitano in zone a caccia controllata o di riserva (parco nazionale): Sarà permesso loro circolare o passare all'interno del parco mantenendo l'arma rigorosamente chiusa e scarica.

* Va specificato che le idee non sono scaturite solo dalle menti del gruppo "Tiropratico.com" ma in modo assolutamente autonomo, ( le nostre pubblicazioni sono visibili agli indirizzi: http://pococorretto.blogspot.it/2012/07 ... creto.html e http://pococorretto.blogspot.it/2012/07 ... posta.html ). Sono molti gli importanti personaggi che sono giunti alle stesse conclusioni che hanno spinto influenti e infaticabili amici a portare a Roma con non poca fatica queste proposte. Al termine di questa maratona, che non è ancora stata vinta, sarà nostro piacere divulgarne i nomi. In ogni caso, nel bene o nel male, tutti noi ci abbiamo provato con il massimo delle forze che ognuno poteva mettere in campo, l'unione come sempre fa la forza: ora staremo a vedere le battute finali.
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Re: DRECRETO LEGGE n.79 del 20.06.2012: un Autorevole Commen

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mar 17 lug 2012, 8:42

Non condivido assolutamente il gaudio di vedere una limitazione alle sole armi 'automatiche' simil militari la classificazione di Sportiva.
Accettare questo come male minore significa subìre il giogo dell'estensore di questo Decreto Legge.
Le armi ex militari non hanno nulla a che fare con quelle sportive, che hanno una destinazione ben precisa, lo SPORT, che sia esso accademico od olimpionico, ma solo lo Sport.
Se vogliono limitare e controllare queste armi devono fare una nuova legge e non 'imbrogliare' i parlamentari mischiando 'fave e foglie' così come è stato fatto nel D.L. n° 79, che nulla ha a che vedere con il “ …contrasto della criminalità organizzata, …al terrorismo, …, ed alla prevenzione di condotte illecite…” .

Non vi è traccia di condotte illecite, di rapine ed attentati effettuati da titolari di Porto d'Armi dotati di ex militari che siano automatiche pure e/o di quelle intermittenti.
Continuerò a portare avanti le mie idee per non consentire questa indecenza legislativa che può determinare la fine del diritto degli sportivi.
Provate a spiegare ad uno straniero che un Fal o AK sono armi sportive in italia, e vi chiederanno subito in quale discipina olimpica o paraolimpica sono impiegate.... SIC!
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Re: DRECRETO LEGGE n.79 del 20.06.2012: un Autorevole Commen

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 17 lug 2012, 10:29

Condivido, del resto l'Italia è l'unico Paese in cui si distinguono le armi sportive dalle altre ........ la logica avrebbe visto, con l'eliminazione del catalogo, anche quella delle classificazioni di armi sportive !!
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Re: DRECRETO LEGGE n.79 del 20.06.2012: un Autorevole Commen

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 17 lug 2012, 16:58

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