ARMI ANTICHE. UN D.D.L. Intelligente

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

ARMI ANTICHE. UN D.D.L. Intelligente

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 31 mag 2012, 21:55

ecco di seguito una proposta di legge riguardante le Armi Antiche.
Il Senatore proponente effettua una disamina che non può essere non condivisibile.
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1484
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Onorevoli Senatori. – La legge 18 aprile
1975, n. 110, all’articolo 2, vieta la detenzione
di armi antiche e ne prescrive la denuncia.
Per le loro caratteristiche, tali armi
sono sostanzialmente inservibili, anche se
funzionanti, considerato che prevedono una
complicata operazione di caricamento, non
essendo caricabili con cartuccia.
Secondo l’attuale legislazione sono di libera
vendita, trasporto e detenzione tutte
quelle armi da fuoco ad uno o piu` colpi
con caricamento ad avancarica prodotte anteriormente
al 1860. Sono altresı` liberamente
acquistabili e detenibili tutte le armi bianche
di qualsiasi tipologia ed epoca.
Le armi da fuoco a retrocarica di qualsiasi
tipologia prodotte dal 1861 al 1890 sono, invece,
detenibili previa apposita licenza di
collezione per armi antiche, artistiche e rare.
Da segnalare, inoltre, che con la legge 21
dicembre 1999, n. 526, e con la legge 29 dicembre
2000, n. 422, sono liberamente acquistabili
e senza obbligo di denuncia tutte
le armi ad avancarica ad un colpo di produzione
attuale, che sono molto piu` efficienti e
funzionali perche´ prodotte con materiali moderni,
rispetto a quelle antiche di cui e` sconsigliato
l’uso.
Rimane, infine, l’obbligo, per i possessori
di collezioni di strumenti, che non sono piu`
definibili come armi, costruiti anteriormente
al 1860, di segnalarne l’esistenza alla Soprintendenza
per il patrimonio storico artistico ed
etnoantropologico, quale protezione di un
bene di importanza nazionale.
Da questo quadro normativo appare evidente
come la legislazione vigente in materia
di armi sia il risultato di una serie di provvedimenti
legislativi intervenuti a modifica ed
a completamento del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento
di esecuzione, di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, ma non armonizzati
tra di loro, considerato che, come precedentemente
accennato, gli ultimi provvedimenti
intervenuti in materia, ovvero le citate leggi
n. 526 del 1999 e n. 422 del 2000, non prescrivono
l’obbligo di denuncia per armi che
si presentano come molto pericolose rispetto
a quelle antiche.
Il presente disegno di legge si pone lo
scopo di ridefinire la categoria delle armi antiche
da fuoco ad avancarica ma soprattutto
di eliminare l’obbligo della licenza o di autorizzazione
per la loro detenzione.
In particolare, l’articolo 1 definisce la categoria
ponendo dei precisi limiti temporali.
L’articolo 2 consente la libera acquisizione,
detenzione, collezione, commercio e
trasporto, con il solo obbligo, per i proprietari
di queste armi, del rilascio di una dichiarazione
al commissariato di pubblica sicurezza
territorialmente competente, che rechi
le generalita` del titolare e la tipologia dell’arma.
L’articolo 3, infine, reca l’abrogazione
dell’articolo 5 della legge 21 febbraio 1990,
n. 36, che richiede come requisito necessario
per la detenzione, la collezione e il trasporto
di armi antiche, l’eliminazione della punta o
del taglio ovvero dei congegni di sparo o di
lancio, azzerando di fatto il valore storico ed
economico delle armi antiche.
L’importanza del presente disegno di
legge sta nel contributo che apporterebbe in
tema di alleggerimento dei compiti delle
forze dell’ordine nel continuo aggiornamento
dei registri relativi alle varie denunce per le
armi antiche.
Infine, potrebbe favorire in modo significativo
l’attivazione di un mercato antiquario,
che appare fortemente inibito dalle prescrizioni
imposte dalla normativa attuale.
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1484
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi della presente legge, sono armi
antiche le armi da fuoco ad avancarica prodotte
prima del 1º gennaio 1890 e le armi
da fuoco a retrocarica di qualsiasi tipologia,
prodotte dal 1º gennaio 1861 al 31 dicembre
1889.
Art. 2.
1. L’acquisizione, la detenzione, la collezione,
il commercio ed il trasporto di armi
antiche da fuoco sono consentiti senza necessita`
di licenza o di autorizzazione.
2. I proprietari di armi da fuoco antiche
devono rilasciare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge o
dalla data di acquisto dell’arma una dichiarazione
al commissariato di pubblica sicurezza
competente per territorio, contenente le generalita`
del titolare e la tipologia dell’arma.
Art. 3.
1. L’articolo 5 della legge 21 febbraio
1990, n. 36, e` abrogato.
Cordialità
Bruno
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Re: ARMI ANTICHE. UN D.D.L. Intelligente

Messaggio da leggereda tiropratico com » ven 1 giu 2012, 7:43

Le armi antiche, artistiche o rare sono quelle prodotte fino al 1920 di modello anteriore al 1890 (D.M. 14 aprile 1982)... l'onorevole ha tagliato fuori una trentina di anni di produzione, comunque sempre meglio di nulla.
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