La licenza di collezione di armi, nata per coloro che volevano collezzionare vecchie armi di interesse storico oggi è un valido aiuto per tutti coloro che amano le armi e vogliono collezionarne vari tipi anche se non di grande interesse o anzianità ma solo per semplice passione. La licenza di collezione diventa cosi un escamotage utile a superare il vincolo dei limiti alla detenzione delle armi. La licenza non permette alcun trasporto o porto delle armi ne la detenzione delle munizioni relative alle armi iscritte in collezione. DPR 311 del 28-05-2001 ma come dice il DPR 311 si può richiedere anche per una sola arma.
Ministero Circolare 557/PAS.755-10171(3) chiarisce inoltre l'esistenza di due ben distinte licenze di collezione: una per armi antiche, artistiche o rare, l'art. 6, comma 3, del D.M. 14 aprile 1982, questo definisce antiche le armi costruite anteriormente al 1890. Le armi di modello anteriore al 1890, ma fabbricate tra il 1890 e il 1920, rientrano nella definizione di "armi rare di importanza storica".
Una seconda licenza per armi comuni è quella tra cui rientrano tutte le armi prodotte dopo il 1890 che non siano repliche anteriori al 1920. Per questa ultima ogni variazione in aumento del numero di armi in collezione deve avere preventiva approvazione del Questore, perchè come spiegato nella circolare possa controllare che sia effettivamente un arma comune, che non sia un "doppione" di altra già in collezione e che i dispositivi di sicurezza adottati siano idonei alla quantità di armi detenute. Come detto sopra ogni Questura adotta un proprio modo operandi a cui ci si deve attenere, seguendo le disposizioni del Ministero si dovrebbe innanzi tutto scegliere l'arma presso l'armiere, quindi richiederne l'inserimento in collezione e solo dopo aver avuto il benestare, provvedere a inserire fisicamente l'arma insieme alle altre. E' però impossibile chiedere la detenzione in collezione di un arma che ancora non si possiede, visto che le denunce di detenzione sono comunicazioni e che le armi elencate nelle licenze di collezione sono anche già detenute è prassi più comune acquistare l'arma ed entro le 72 ore imposte dalla legge, denunciarne il possesso e la volontà di inserirla in collezione. La denuncia, grazie alle ultime disposizioni "Monti" può essere inviata all'ufficio competente via posta ordinaria per raccomandata o per via telematica con posta certificata (sfortunatamente non tutti gli uffici del territorio hanno a disposizione questa ultima innovazione). E' opportuno allora recarsi di persona presso l'ufficio.
La richiesta di rilascio deve essere accompagnata dai documenti comprovanti l'idoneità a detenere armi (porto d'armi valido o altro documento similare), la collezione è soggetta a prescrizioni di sicurezza dettate dalla Questura locale che si basano sul quantitativo di armi denunciate, il luogo di detenzione, ecc. In base a questi parametri la Questura impone l'uso di particolari accorgimenti per la detenzione della collezione in sicurezza, ad esempio antifurti, armadi blindati, ecc.. Per evitare che al crescere della collezione ci si trovi di fronte a delle obbiezioni da parte del Questore, sarebbe opportuno richiedere le prescrizioni per un numero di armi sufficiente anche se non ancora in essere nella collezione.
FACSIMILE DELLA DENUNCIA DI COLLEZIONE ........................... formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dal sito Tiropratico.com)
Nessuna norma vieta di trasportare e usare in un poligono le armi che sono elencate e regolarmente detenute in una collezione anche se è opinione di alcune Questure che le stesse non possano essere spostate senza preventivo avviso all'ufficio preposto. (Prima di trasportare le armi e usarle in un poligono accertarsi presso la propria Questura).
Il ultimo abbiamo visto come sia vietato detenere in collezione più di un arma dello stesso modello ma: con circolare del 15.10.96 Piot. 559/C-50.64 39-E-85 il Ministero esprime quanto segue:
Premesso quanto sopra, Questo ministero, sentito anche il parere della Commissione consultiva centrale delle armi e tenuto conto del disposto dell'art. 10, comma VI, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che consente la detenzione in collezione di non più di un esemplare per ogni modello d'arma, ritiene che pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni e i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma.
■ Prot. 559/C-50.64 39-E-S5
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Data Roma 15.10.96
è quindi possibile detenere più armi dello stesso modello purchè abbiano differenze che ne determinino una specie di modello a se perchè ha marchi distintivi diversi.
maggiori info http://www.tiropratico.com/normativa/ARCHIVIO/collezione%20di%20armi.html