ACQUISTO ARMI

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mar 3 apr 2012, 10:20

Chiedo la vostra opinione personale ( in quanto sappiamo come la pensa il nostro caro Giudice A. Mori, considerato di parte dagli organi istituzionali) su un quesito che ancora oggi divide le autorità preposte e noi comuni mortali possessori di porto di fucile uso caccia.
L'enigma è questo:
è giusto secondo il vostro punto di vista, che per l'acquisto di un'arma o il trasporto della stessa al poligono è obbligatorio che il porta d'armi sia coperto dal versamento della concessione governativa c/c n. 8003, pena denuncia penale per gli organi preposti al controllo?????
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda endrius » mar 3 apr 2012, 11:48

quando c'è di mezzo lo stato c'è poco di giusto
poichè le abilità nascono pagando
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 3 apr 2012, 12:02

Lo è solo perchè sul retro della licenza o sul tagliando è scritto: "la validità della licenza per i cinque anni successivi a quello del rilascio è subordinata ai sensi dell'art.2 del T.U delle leggi in materia di tasse sulle concesioni governative approvato con DPR 1-3-1961 n°121 al pagamento dei prescritti oneri fiscali ...ecc."
Ci troviamo quindi non di fronte a un PA scaduto o non valido ma a un PA che non ha tutti i diritti o requisiti, un po' come avere l'auto ma non aver pagato l'assicurazione, nulla ci vieta di circolare ma la multa è il rischio a cui si va incontro. Anche nel caso del PA esso (come l'auto senza assicurazione) può essere usato in ambito privato (poligoni) o per l'acquisto ma non per l'esercizio per cui è stato emesso, cioè il porto o il trasporto ma anche qui in verità il PA è sempre valido anche senza aver versato la tassa, quindi vale per il trasporto (come un auto senza assicurazione) ma si può essere multati perchè non si sono pagate le relative tasse d'obbligo. Non vi è quindi un porto d'armi illecito o abusivo perchè si è in possesso di licenza valida, (non si è semplicemente pagato la tassa), ma vi è una sanzione amministrativa.

Con l'andazzo delle cose però si rischia sempre un sequestro cautelativo che poi i tribunali sbloccano, si dovrebbe poi chiedere il danno direttamente a chi ha fatto il sequestro, cosi che non ripeta l'errore con altri ma in Italia questo non è possibile.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mar 3 apr 2012, 13:30

Concordo con te tiropratico....altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui con il porto d'armi sportivo è possibile l'acquisto e trasporto senza 8003....la violazione nel caso di PA uso caccia è solo amministrativa in quanto la concessione autorizza l'attività venatoria e non altro, quindi la specifica sul retro del porto d'armi è sottintesa all'utilizzo dello stesso in ambito venatorio.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mar 3 apr 2012, 22:01

P63 ha scritto:Chiedo la vostra opinione personale ( in quanto sappiamo come la pensa il nostro caro Giudice A. Mori, considerato di parte dagli organi istituzionali) su un quesito che ancora oggi divide le autorità preposte e noi comuni mortali possessori di porto di fucile uso caccia.
L'enigma è questo:
è giusto secondo il vostro punto di vista, che per l'acquisto di un'arma o il trasporto della stessa al poligono è obbligatorio che il porta d'armi sia coperto dal versamento della concessione governativa c/c n. 8003, pena denuncia penale per gli organi preposti al controllo?????
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Caro Pino,
il porto do Fucile per Tiro a Volo è stato istituito con la Legge N. 323 del 18.06.1969 e non è soggetto a tassa di CC.GG.
Qualunque Porto di Fucile per uso di Caccia che non abbia effettuato il pagamento delle relative tasse di CC.GG., ha comunque validità fino alla scadenza naturale dei sei anni, come Porto di Fucile per uso di Tiro a Volo, qualunque armiere può vendere armi e munizioni a chiunque esibisca questo titolo anche senza il pagamento della tassa di CC.GG.
Testo in vigore dal: 23-7-1969

ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Articolo unico.

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del
questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco
dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR - RESTIVO - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA


Di seguito la Circolare Ministeriale che specifica le condizioni di questo titolo che resta un Porto di Fucile a tutti gli effetti.
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 19 luglio 1997, n. 5591C.5692­10089(4).

Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo ­ parere del Consiglio di Stato ­ applicabilità.

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai risvolti applicativi ed agli adempimenti connessi al parere del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, trasmesso con nota 5591C.22843.10089(4) del 12 novembre 1996.

Al fine di corrispondere alle osservazioni da più parti avanzate e nell'intento di fornire criteri uniformi nell'applicazione della specifica disciplina, si formulano le considerazioni e si dettano gli orientamenti che seguono.

Nella memoria inoltrata al Consiglio di Stato questa amministrazione aveva espresso l'avviso che 1a natura della licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, istituita con legge 18 giugno 1969, n. 323, fosse un porto d'arma «atipico», che in realtà concretizzava una licenza di trasporto piuttosto che un vero e proprio porto d'arma fra l'altro argomentando in base alla considerazione che il praticante dello sport del tiro a volo con tale titolo e autorizzato esclusivamente ad un porto limitato all'ambito territoriale che va dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa.

Nel parere di che trattasi l'alto consesso ha invece meglio precisato la natura della licenza in argomento quale nuovo titolo qualificato dalla legge come porto d'armi, caratterizzato non da una "atipicità"» bensi da una "specialità", consistente nella sua particolare finalità di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a volo.

D'altronde la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore e stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

La natura di porto d'arma del titolo in argomento trova conferma anche in una considerazione di ordine pratico: a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Per tale motivo il rilascio della licenza per il tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti per le altre licenze di porto d'armi.

Se invece quella in esame fosse stata soltanto una licenza di trasporto, analoga a quelle previste dall'art. 76 regol. TUI­PS e dall'art. 3 legge n. 85/86, rilasciate senza, accertamento della capacità tecnica ma solo sulla base del requisito della buona condotta, si sarebbe giunti all'assurdo che il tiratore a volo in possesso di tale licenza potrebbe arrivare al campo di tiro col fucile scarico nella custodia e non appena lo montasse per usarlo dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.

Non può pertanto che condividersi il parere dell'Organo Consultivo sulla natura del titolo nonché sul concetto di specialità, secondo il quale il permesso in argomento consente esclusivamente il porto delle armi lunghe da fuoco.

Una volta chiarito definitivamente che la licenza prevista dalla legge n. 323/69 è un permesso di porto d'armi, non può però non farsi discendere da tale natura giuridica la logica conseguenza che tutte le altre facoltà connesse a licenze di tal tipo appartengono anche al porto d'arma per il tiro a volo.

Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di Stato circa la limitata validità del titolo di cui trattasi per l'acquisto di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle considerazioni finora svolte. Non appare infatti giustificabile sostenere la natura di porto - testè affermata - della licenza in parola e contemporaneamente negarne la validità ai fini dell'acquisto di armi e munizioni comuni.

La lettura sistematica degli artt. 35 3° e 4° comma e 55, 4° e 5° comma TULPS e dell'articolo unico della legge n. 323/69, conferma invece la valenza del titolo anche per l'acquisto di qualsiasi arma comune da fuoco e relative munizioni.

Gli artt. 35, 30 comma e 55, 4° comma TULPS individuano infatti nel «permesso di porto d'armi» e nel «nulla osta all'acquisto, i titoli che legittimano l'acquisto di armi e munizioni comuni di ogni genere, con ciò apparentemente operando una sostanziale equiparazione nella portata dei due titoli; ma cosi non è, posto che mentre il nulla osta è rilasciato in base all'accertamento dei soli requisiti soggettivi (c.d. buona condotta) ed è eventualmente assoggettabile ad una certificazione sanitaria ai sensi dell'art. 35, 4° comma e 55, 5° comma TULPS, la concessione del porto d'armi è subordinata alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimostrazione del possesso della capacita tecnica ed infine all'esibizione della certificazione medica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 legge n. 87/89, costituendo in definitiva un titolo di ben più ampia portata rispetto al semplice nulla osta. Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto «la licenza di porto d'armi documento tipico, che non ammette equipollenti e non può essere sostituito dal nulla osta del questore all'acquisto dell'arma ­ Cass. Pen., Sez. 1, n. 11609 del 16 dicembre 1982.

Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale assoggettamento del titolare di porto di fucile ex n. 323/69, interessato all'acquisto di armi diverse da quelle dedicate alla specifica attività, anche al rilscio del nulla osta del questore, si realizzerebbe un maggior controllo sulla circolazione delle armi, in quanto tale documento, oltre a porsi come già visto in posizione subordinata rispetto al porto d'armi, costituisce semplice titolo di legittimazione all'acquisto e non già strumento di controllo della circolazione delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso meccanismi ad hoc, quali l'obbligo della denunzia della cessione da parte dell'armiere, la tenuta dei registri prescritti, la verifica delle comunicazioni dell'armiere agli Uffici di p. s., l'obbligo di denunzia dell'arma da parte dell'acquirente (artt. 35, 38 e 55 TULPS).

Per quanto sopra esposto si ritiene che la norma istitutiva della licenza in argomento non abbia derogato alla generale previsione di cui agli artt. 35, 3° comma e 55, 40 comma TULPS, né possa considerarsi norma speciale rispetto alle norme generali del testo unico considerato anche che essa nulla ha innovato in merito alla disciplina dell'acquisto delle armi e delle munizioni comuni dettata dai citati articoli del TULPS, giacché nulla statuisce al riguardo, nemmeno implicitamente.

Non può poi trascurarsi il fatto che le categorie dei fucili da caccia e dei fucili da tiro non sono facilmente differenziabili, e che pertanto armi da tiro possono essere usate per la caccia e viceversa, apparirebbe di conseguenza arbitrario voler impedire ai titolari del porto d'armi per il tiro a volo l'acquisto di armi da fuoco perfettamente idonee allo svolgimento dell'attività in parola ancorché ricomprese nel novero degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 157/1992.

Per quanto poi concerne in particolare la possibilità di acquistare le munizioni è opportuno ricordare che i tiravolisti consumano grandi quantitativi di cartucce, deve quindi ritenersi che il legislatore, nel predisporre una legge ad hoc sul tiro a volo, ne avesse ben chiare le caratteristiche e le necessità, ed abbia quindi tenuto presente che l'art. 55 del TULPS consente l'acquisto di munizioni senza nulla osta solo alle persone munite di una licenza di porto con ciò espressamente legittimando all'acquisto i tiratori a volo.

In conclusione, per i motivi enunciati, questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, è dell'avviso che i titolari della licenza di porto di fucile per il tiro a volo sono in possesso di una vera e propria licenza di porto d'armi, che li legittima però al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività nonché all'acquisto, fatto salvo l'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 del TULPS, di qualsiasi genere di armi e munizioni comuni.

A tale indirizzo le SS.LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni nei confronti degli utenti del settore.

La presente circolare sostituisce le ministeriali pari argomento n. 5591C.14639­10089(4) del 31 luglio 1992 e n. 5591C.22843­10089(4) del 12 novembre 1996.
Cordialità
Bruno
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mer 4 apr 2012, 11:07

Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato :D ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.
A riguardo la tua precisazione sull'esenzione del versamento per il porto a uso sportivo, è proprio quello che specificavo nel mio post...( se leggi con più attenzione) proprio per sottolineare che la concessione governativa, secondo una logica di equità, DOVREBBE, non essere indispensabile per l'aquisto e trasporto di armi con il libretto per uso caccia...invece si adotta nello specifico due pesi e due misure...ciò VORRA' significare che la concessione non autorizza o convalità il porto d'armi per i suddetti motivi ( acquisto e trasporto) ma, bensì per esercitare l'attività venatoria. :oops:
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mer 4 apr 2012, 11:16

P63 ha scritto:Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato :D ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.
A riguardo la tua precisazione sull'esenzione del versamento per il porto a uso sportivo, è proprio quello che specificavo nel mio post...( se leggi con più attenzione) proprio per sottolineare che la concessione governativa, secondo una logica di equità, DOVREBBE, non essere indispensabile per l'aquisto e trasporto di armi con il libretto per uso caccia...invece si adotta nello specifico due pesi e due misure...ciò VORRA' significare che la concessione non autorizza o convalità il porto d'armi per i suddetti motivi ( acquisto e trasporto) ma, bensì per esercitare l'attività venatoria. :oops:

P.s. quando specificavo porto d'armi nel mio primo post, intendevo quello per uso caccia.....quello per uso sportivo l'ho citato solo come termine di paragone :roll:
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 4 apr 2012, 12:27

P63 ha scritto:Infatti mio caro Bruno...è proprio quello che sosteniamo tutti e anche il nostro caro Giudice A Mori ma, PURTROPPO, non so dalle tue parti ma, almeno nella mia regione, ti invito ad acquistare un fucile da caccia solo con il porto.... valido (senza il bollettino) e vedrai che l'armeria non ti venderà un bel niente al max un pacco di cartucce a piombo spezzato :D ( pena la denuncia al prefetto e conseguente sospensione della licenza commerciale) e ti posso garantire che Polizia e Carabinieri ragionano allo stesso modo.


Infatti, tornando al discorso dell'auto senza assicurazione, la si può usare, si possono prendere anche delle multe o peggio ma ciò che non si può fare è (ad esempio) andare in pista dove per farlo si deve avere l'assicurazione. Se l'armeria per vendere un arma o una cartuccia deve accertarsi che la tassa sia pagata ......... non metterà a rischio la licenza anche per soli 10 giorni.

Ci vorrebbe una circolare del Ministero a doc che specifichi bene il valore del PA da caccia e cosa è permesso acquistare se non si pagano le dovute tasse annuali.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mer 4 apr 2012, 12:53

Caro Pino,
mi sembra di ricordare che in Campania in alcuni distretti di Prefetture sia stato emanata un 'Ordinanza' che vieta la vendita di armi e/o materiale esplodente ai titolari di PdF per uso Tiro a Volo.
Probabilmente questo rende inefficace il tirolo di PdF uso di Caccia qualora le tasse di CC.GG. non siano state assolte.
Bisognerebbe chiedere alle armerie quale disposizione abbia emanato il Questore od il Prefetto di competenza.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda P63 » mer 4 apr 2012, 15:21

Bru...le armerie sanno ciò che è giusto e cioè:....... che non sono tenuti per 2 motivi:
1) giustamente non si sentono dipendenti ne della prefettura nè della questura e tantomeno dell'agenzia delle entrate a fare controlli amministrativi per il mancato versamento delle tasse.
2) la legge la conoscono bene ed è così come la stiamo interpretando noi....soltanto che questi poveretti essendo possessori di licenze commerciali molto delicate, sottostanno ai commissariati e caserme territoriali che abusono del potere di svegliarsi una mattina e fanno le leggi dietro una scrivania mentre le armerie per amor di pace si adeguono alle richieste.
Altra cosa sono delle disposizioni speciali Prefettizie di sicurezza (come accennavi tu Bruno) che in alcuni territori ad alto rischio criminalità, come ad esempio Caserta e provincia, è fatto divieto l'acquisto di armi corte (o c.d. comuni) con il pa di fucile per qualsiasi uso (sportivo o caccia) rilasciato dalla questura di Caserta ....GRANDE STRONZATA!!!!! HAI MAI SENTITO TU CHE UN CRIMINALE VA IN ARMERIA PER COMPRARE PISTOLE DA DICHIARARE PER POI ANDARE A COMMETTERE UN CRIMINE?????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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