ACQUISTO ARMI

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 23 mag 2012, 13:50

- il PdF per uso di caccia nel corso della sua vigenza di sei anni e senza il pagamento delle tasse di CC.GG., è titolo valido come se fosse rilasciato per Tiro a Volo
- l'armiere che non ha ricevuto 'Prescrizioni' non può rifiutarsi di vendere armi od esplosivi altrimenti incorre in un comportamento illegittimo che può costargli, a seguito di esposto, la sospensione della licenza.
Chiunque sostiene altro è male informato e non può avere dati contrari a quanto ho esposto.


Questo non lo nego ed è quanto espone Mori, ma se l'armiere ha contattato la Questura (come già successo in molte Provincie) e la questura lo diffida dal vendere armi e munizioni a chi non ha licenza con tassa pagata (come dice la normativa del resto), l'armiere non si gioca la licenza solo perchè un privato pretende di acquistare a tutti i costi e al limite rimanda la palla del ricorso alla Questura stessa ! Alla fine l'acquirente si troverebbe a combattere non solo contro l'armiere ma anche contro il Questore ...... e dato che a decidere è un Giudice monocratico, potrebbe anche dare torto all'acquirente .... in Italia.
Comunque per ora leggi e circolari affermano che la validità del PA per caccia è condizionata dal pagamento della relativa tassa e che tutte le licenze che prevedono il pagamento di una tassa hanno valore solo la dove siano state pagate. Ciò che abbiamo espresso e che esprime Mori è una interpretazione (ottima) ma non condivisa dal Ministero..... salvo non ci sia una circolare che non ho visto.

D.M. 28/12/1995 http://www.tuttocamere.it/files/tabelle/TCG_Scheda1.pdf
Legge 11 feb. 92 n° 157

La normativa in materia prevede, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.

E' stato spesso espresso parere (semplice parere) che la licenza di caccia (porto d'armi) con tassa non pagata equivale al porto d'armi per tiro a volo: questo per il momento non ha fondamento e quindi le Questure ritengono non valido il P.A. per uso di caccia se non si è pagata la tassa governativa annuale, ciò è anche riportato sul libretto della licenza.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » mer 23 mag 2012, 15:58

Mori permettendo: gradirei sapere dov'è sancito, non dedotto, che il porto di fucile per uso di caccia si converte automaticamente in porto per uso sportivo se mancante del richiesto rinnovo annuale tramite versamento di CC.GG.-
A casa mia, ciò che non è scritto vola, is blowin' in the wind.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 23 mag 2012, 17:42

peuceta ha scritto:Mori permettendo: gradirei sapere dov'è sancito, non dedotto, che il porto di fucile per uso di caccia si converte automaticamente in porto per uso sportivo se mancante del richiesto rinnovo annuale tramite versamento di CC.GG.-
A casa mia, ciò che non è scritto vola, is blowin' in the wind.


Non è sancito, sono solo interpretazioni.
Mettiamola cosi, se ti prendono a portare o trasportare un arma con PA per caccia senza aver pagato la tassa ti denunciano e se finisci sotto E.Mori (che è in pensione) ti da ragione, se ti giudica un altro di da torto !! (SalVo forse Biagio Mazzeo e il Sindaco di Taranto) ;-D
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mer 23 mag 2012, 20:23

La possibilità di incontrare imbecilli che ti danno noie è sempre possibile, però dobbiamo attenerci allle leggi e non interpretarle (questo è compito dei magistrati).
Nel caso di cui trattiamo il PdF uso di caccia, le tasse di CC.GG. abilitano esclusivamente all'esercizio venatorio, non pagandole il titolo resta valido ma non è possibile andare a caccia.
Il PdF per TaV, viene rilasciato solo se non in possesso di altro Porto d'Armi:
Articolo unico.

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del
questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco

dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di
testo unico

Questo PdF-TaV inizialmente era sottoposto anch'esso ad una tassa di CC.GG. successivamente abolita.
La prova per chi non fosse ancora convinto di questa realtà, non opinabile, è quella di richiedere alla Questura di competenza il rilascio di un altro PdF TaV a chi è già in possesso di quello di caccia. Non gli verrà rilasciato, in quanto non è possibile detenere due titoli originali della stessa natura.
In tutti i casi di ottenimento dell'abilitazione venatoria con la richiesta del nuovo PdF per caccia quello di TaV viene regolarmente ritirato.
Almeno questo accade nella Questura di Lecce dove attualmente negli uffici preposti vi sono persone preparate in diritto amministrativo e P.S.
Cordialità
Bruno
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » gio 24 mag 2012, 7:39

Quello proposto da P63 è tema datato, un assurdo normativo che esige da anni una rivisitazione puntuale, tale da rendere giustizia piena a quello che è considerato il massimo tipo di porto ottenibile, ovviamente quello di fucile per uso caccia (ragione per la quale non gli si può associare un porto sportivo). Ed invece, all’italiana, nicchia che ti nicchio, si preferisce lo status quo: a qual fine? Mungere, monamour, mungere i malcapitati cattivoni utilizzatori ed appassionati d’armi. In soldoni-oni-oni, è tutto lì, è la solita solfa dell’argent et la guérre. Sicchè, la realtà masticabile è un disco rotto che riporta sempre al punto di partenza.
● Come già inequivocabilmente esposto da Tiropratico: cardine del porto di fucile per uso caccia, imprescindibile ai fini della validità dello stesso, è il versamento delle previste tasse di CC.GG., indipendentemente dal fatto che s’intenda o meno esercitare l’attività venatoria. Ecco perché per acquistare un’arma uno dev’essere in regola coi versamenti CC.GG., in questo Paese.
● Sul retro del mio mod. 122 (ex mod. 88) è apposta la scritta, stentatamente leggibile: “La validità della licenza per i cinque anni successivi a quello del rilascio è subordinata al pagamento della prescritta tassa CC.GG. Il titolare è tenuto ad (esibire?) insieme alla licenza il tagliando di C. C. postale comprovante l’avvenuto compimento di tale condizione”. Di grazia, da cosa o dove si ricava che le CC.GG. sono previste per soli fini venatori???
Le interpretazioni rimangono interpretazioni, così come le leggi scritte rimangono incontrovertibilmente leggi, anche se opinabili e circolarate a più non posso.
●Tutt’altro paio di braghe, quello del porto sportivo, l’immancabile raccomandato.
Peppino Pantuglia mi fa’ pervenire il sound dei BS&T di ‘So long Dixie’ perché lo estenda a voi.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 24 mag 2012, 8:45

Il "Porto d'Armi Sportivo" è tutt'altra cosa ed ha una diversa applicazione da non confondere con quello di cui parliamo PdF per impiego di caccia e di TaV.
Queste sono le norme che regolano quello di caccia, che dimostrano chiaramente che il titolo di PdF caccia resta valido a tutti gli effetti anche se la tassa non viene corrisposta, diversamente ci sarebbe il sequestro delle armi e la denuncia per porto abusivo.

L’ART. 30 della L. 157/92 non prevede sanzioni penali per chi esercita la caccia in possesso di PdF senza aver corrisposto la tassa di CC.GG. e di quella regionale.

Invece è prevista una sanzione amministrativa:


31. Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
-------------------------
“Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.”
Cordialità
Bruno
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » gio 24 mag 2012, 12:05

Giro giro tonto, quant’è bello il monto… Toc toc, c’è nessuno???
●Chi, avrebbe affermato che il porto sportivo è assimilabile a quello di fucile per uso di caccia?
●Chi, avrebbe affermato che il porto per uso caccia non “resta valido”, senza il versamento delle CC.GG.?
■ Avevo affermato che (sarà vero che repetita juvant? a chi???) “La validità della licenza per i cinque annisuccessivi a quello del rilascio è subordinata al pagamento della prescritta tassa CC.GG. Il titolare è tenuto ad (esibire?) insieme alla licenza il tagliando di C.C. postale comprovante l’avvenuto compimento di tale condizione” (forse, la Questura di Bari manca d'addetti ai lavori, chissà...).
Tant’è che, mancando quella conditio sine qua non, s’incorre in sanzioni, solitamente il doppio del minimo delle cifre previste. In determinati casi, si giunge a sospensione e revoca. Et alors???
■Avevo affermato che (repetita juvant; ancora???) “cardine del porto di fucile per uso caccia, imprescindibile ai fini della validità dello stesso, è il versamento delle previste tasse di CC.GG., indipendentemente dal fatto che s’intenda o meno esercitare l’attività venatoria. Ecco perché per acquistare un’arma uno dev’essere in regola coi versamenti CC.GG., in questo Paese.” Con ciò confutando l’affermazione “Per quanto riguarda la vendita di armi il PdF per uso di caccia resta valido per tutte le operazioni consentite dalla legge nella sua naturale vigenza dei sei anni, salvo l'esercizio venatorio che è subordinato ai versamenti di CC.GG. e di quelli regionali+ATC+Assicurazione.”
■Confutavo altresì l’affermazione “L'armiere al quale sia esibito il titolo di acquisto valido come sopra detto NON PUO' RIFIUTARE la vendita di armi od esplosivo, se non può dimostrare all'acquirente che la sua Licenza (Autorizzazione di P.S.) è sottoposta a PRESCRIZIONI di P.S. che prevedano la vendita a determinate condizioni.” Secondo il mio vecchio amico Nicola Zingarelli, è valido ciò “che è stato posto in essere con piena osservanza delle norme che lo disciplinano”. Vor dì che se non hai sputato pecunia colle CC.GG., non puoi cacciare, non potresti darti al tiravvolo. Vor dì che non puoi andare da Lodi a Milano per acquistare la bella Gigogìn cal. 410, di primo o secondo letto che sia. Nella lingua ufficiale di questo Paese, vor dì che se sei beccato a fare uso del porto di fucile uso caccia senza CC.GG. vieni in qualche modo sanzionato, diciamo; forse perché lo prevede una legge.rezza dell’essere di questo Paese?
▪Last but not least: anni fa mi sono sorbito un corso di vigilanza venatoria, con docenti magistrati a curarne il piatto forte, quello giuridico. Dunque, certe lezioncine come quella evidenziata in grassetto rossetto, non mi commuovono da un bel pezzetto.
Ed ora, nuovo giro di valzer, s’accomodino ssiòre e ssiòri.
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 24 mag 2012, 20:31

Infine sono andato a leggermi quanto dice E. Mori nelle sue FAQ, e ne riporto il testo che condivido pienamente in particolar modo la conclusione.
Buona lettura :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Licenza di caccia per cui non si è pagato il rinnovo annuale - Validità

La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema.
E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.
1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altri altra condizione per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.
2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 delal legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.
4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida pee sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cu ichi poerta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogn isei anni!
5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso .
2. (omissis)
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E. 258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
6) E' del tutto pacifico che chi caccia solo all'estero non è tenuto a pagare né la tassa di concessione governativa né le tasse regionali venatorie e che è sufficiente che abbia una autorizzazione al trasporto di armi sportive (quindi molto meno di una licneza per il tiro a volo) per ottenere il rilascio della carta europea; ed infatti non vi è nessuna sanzione per chi non paga la tassa (art. 2 D. L.vo 30-12-1992 n.527). Quindi il cacciatore usa la licenza di caccia per trasportare armi e per acquistare le munizioni per cacciara all'estero.
Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.
QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
Meglio di così non riesco a spiegare la cosa; ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo cretino!
Cordialità
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Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda peuxxxx » ven 25 mag 2012, 9:54

Giro giro tonto, quant’è bello il monto…
Abbecedario. Sostenere che la validità del porto uso caccia è subordinata al versamento annuale delle CC.GG., non equivale a dichiarare che, in caso contrario, lo stesso porto sia invalidato. Che quello sportivo sia un porto uso caccia privato della possibilità d’esercitare l’attività venatoria, ormai è chiaro anche ai deficienti come chi (incontrovertibile, VERO?) sottoscrive queste righe.
Ed ora, considerando quanto le più elemenatri norme di buona creanza siano state bandite:
• 1) Auguri e baci. Anche se, a voler sottilizzare, “la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita”, è definizione esatta nel significato ma espressa coi calcagni.
• 2) “la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile”? Da me, mai messo in discussione. Delle sanzioni, amministrative (depenalizzate), avevo già detto. “Porto”…
• 3) E’ asilare, Watson.
• 4) “salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa”: che mi risulti, non è più rilasciato da qualche secolo, parola di primate ominide.
• 5) Rivelazzione!
• 6) Altra illuminante rivelazzione per i poveri diseredati.
“Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa”. Trovo la seconda parte dell’affermazione, opinabile: dove è scritto che le sanzioni vengono applicate solo in ambito venatorio? Leggi, approvate e licenziate da Parlamento e Senato di questo Paese, non opinionintepretazzionissime, please!
Il porto uso caccia è titolo indispensabile per acquistare munizioni e prodotti esplodenti ed armi; ma se lo stesso titolo è valido di anno in anno, cioè fruibile, alla sola condizione che si siano versate le CC.GG., si potrà recarsi in armeria ed acquistare sbandierando solo libretto e licenza???
●A me sembra che la questione vada risolta con provvedimento ad hoc, non con interpretazioni tanto lucide ed ineccepibili quanto soggettive, non suffragate da leggi di sorta.
■Una discussione può svolgersi anche con toni forti ma, mai eccedendo i limiti del rispetto reciproco, della buona educazione, della civiltà; particolarmente se non ci si conosce, se non ci si può guardare negli occhi. Ragione per la quale, davvero non capisco e, non voglio capire, espressioni quali “non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema”, “ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo cretino!”. O quel giudice Mori che leggo con interesse da decenni sta invecchiando male o s’illumina d’immenso oppure è stato cinesizzato. Che delusione! Sono “troppo cretino” per riuscire a comprendere chi crede d’essere, un mortale che nasce come me e tutti, che come me e tutti dovrà pur rendere le targhe. La famosa ‘A livella di Totò, è ad uso e consumo dei vivi, non dei morti! M’esimo dal rispondere per le rime ma gli lascio immaginare cosa, ora, penso di lui, come replicherei se lo avessi davanti.
Dulcis in fundo. Non è vero sempre e comunque che “ambasciatore non porta pene”, carissimo Bruno. Prova ad immaginare come sarà valutata dai forumisti quest’ultima tua elegante mossa.
peuxxxx
 

Re: ACQUISTO ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » ven 25 mag 2012, 10:54

Qui si stanno facendo parole senza il supporto di leggi o norme.
Per la licenza di PA per tiro a volo non è dovuta alcuna tassa
Per la licenza di PA per caccia si deve versare una tassa annuale .
Per la licenza di PA per difesa si deve versare una tassa annuale.

Vi ricordo che il primo PA non è un vero PA ma semplicemente una licenza di trasporto !!! .. per questo non soggetta a tassazione.
Non vale dire che se non si paga la tassa la licenza per caccia (ma sarebbe vero anche per quella da difesa) diventerebbe come una licenza per tiro a volo o almeno questo è un azzardo e un interpretazione di Mori e pochi altri mai supportata dal Ministero.
Mori stesso dice che la dove neghino tale evidenza si deve fare ricorso al TAR, ma senza specificare che un ricorso costa in tempi e soldi più della tassa pagata per 20 anni.
Fino a che il Ministero non emana una circolare che lo dice, (anche se si può non pagare la tassa) trasportare e usare armi è sempre un azzardo e in ogni caso a decidere se si ha ragione o torto non è né Mori né Biscuso ma solo il giudice chiamato a giudicare (potrebbe anche andare bene al 50%) ma ad oggi non ci sono sentenze in merito e quindi se qualcuno si offre volontario ...........................

Ma fino ad allora tutto è da vedere, mentre la norma è chiara e scritta su ogni licenza (non si può dire "non lo sapevo").

Non vale nemmeno dire che se non si va a caccia non si deve pagare la tassa, se mai non si devono pagare le licenze regionali e provinciali ma la tassa della "concessione Governativa" come dice il nome è una concessione annuale di PA. (per ora).
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