da mario pinna » mer 19 dic 2018, 18:05
La legge non vieta ne di farsi accompagnare ne farsi aiutare, chi porta i cani o aiuta a trasportare la selvaggina di grossa mole non ha bisogno di porto d'armi. Il titolo di polizia è richiesto solo a chi ha l'arma e non può cederla per nessun motivo a chiunque ne sia sprovvisto (quindi l'accompagnatore non può toccarla).
L'attività dell'accompagnatore non è considerata esercizio venatorio come recita l'art. 12 L. 157/92 perché sprovvisto dei mezzi necessari di cui al successivo articolo 13, (mezzi consentiti).
Inoltre, l'ausiliare umano non viene conteggiato nemmeno nella caccia a rastrello.
Art. 12.
(Esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo Stato
rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti
previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per
abbatterla.
Cordiali saluti