LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mar 11 dic 2018, 12:22

WORK IN PROGRESS


CLASSIFICAZIONE ARMI.jpg


https://www.armimilitari.it/wordpress/l ... elle-armi/

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CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite
A.1 Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.
A.2 Le armi da fuoco automatiche.
A.3 Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
A.4 Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.
A.5 Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
A.6 Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.

«Articolo 7 paragrafo 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
(*) Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).»;
A.7 Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

A.8 Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
A.9 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
CATEGORIA B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
B.1 Armi da fuoco corte a ripetizione.
B.2 Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
B.3 Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
B.4 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.
B.5 Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).
B.6 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.
B.7 Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
B.8 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
B.9 Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8
CATEGORIA C – Armi da fuoco soggette a dichiarazione
C.1 Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.
C.2 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
C.3 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
C.4 Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
C.5 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
C.6 Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
C.7 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018
CATEGORIA D – Altre armi da fuoco
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda piero » mar 11 dic 2018, 18:16

Carissimo Bruno, per favore potresti associare alla sigle le relative tipologie di armi.
Grazie
Con Affetto
piero
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda mario pinna » gio 13 dic 2018, 6:11

Fra le novità (tasse) contenute nel D.lgs n. 104/2018, c'è la nuova categoria dei tiratori sportivi che può acquistare e detenere le armi di cui ai punti A6 e A7, a tal proposito è IMPORTANTE AVVISARE chiunque ne sia venuto in possesso dopo il 13 giugno 2017, (data della Direttiva 2017/853) che HA TEMPO FINO AL 31-DICEMBRE 2018 per iscriversi ad un poligono riconosciuto dal CONI o una sezione del TSN, altrimenti le dovrà versare. Per chi le deteneva prima di quella data non ci sono problemi ma non potrà cederle (caso che tratteremo a parte).
La categoria A6 comprende le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in semiautomatiche;
La categoria A7 comprende le armi da fuoco semiautomatiche corte, a percussione centrale che possono sparare più di 21 colpi (20+1) senza essere ricaricate, sia con caricatore fisso che staccabile e le semiautomatiche lunghe a percussione centrale che possono sparare più di 11 (10+1) colpi senza essere ricaricate, sia con caricatore fisso che staccabile.
NB La definizione di arma corta ed arma lunga si rinviene nella Direttiva CEE 91/477 nell'allegato I punto IV lettera A che definisce ARMA CORTA qualsiasi arma da fuoco la cui canna non è superiore ai 30 centimetri e 60 centimetri lunghezza totale. Va precisato che è sufficiente uno dei due requisiti per considerarla tale. Le ARMI LUNGHE tutte le altre.
Cordiali saluti.
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » gio 13 dic 2018, 12:44

RIPORTO L'AVVISO PUBBLICATO SU FACEBOOK A CURA DI MARIO PINNA:

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE!
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Chiunque,
dopo il 13 giugno 2017 (data della direttiva 2017/853) è venuto in possesso delle armi di categoria A6 e A7 perché ha tempo solo fino al 31-12-2018 per iscriversi ad un poligono riconosciuto dal CONI o TSN, altrimenti le dovrà versare. Per chi le aveva prima di quella data potrà tenerle.
La categoria A6 comprende le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in semiautomatiche;
La categoria A7 comprende le armi da fuoco semiautomatiche corte a percussione centrale che possono sparare più di 21 colpi senza dover essere ricaricate, sia con caricatore fisso che staccabile e le semiautomatiche lunghe a percussione centrale che possono sparare più di 11 colpi senza essere ricaricate, sia con caricatore fisso che staccabile.
N.B. La definizione di arma corta ed arma lunga si rinviene nella Direttiva CEE 91/477, nell'allegato I punto IV lettera A che definisce "ARMA CORTA" qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza di 300 millimetri ed una lunghezza totale di 600 millimetri. Ne consegue che o l'una o l'altra delle caratteristiche è sufficiente a classificarla corta. ARMI LUNGHE tutte quelle diverse dalle corte, quindi con canna e lunghezza totale superiori.
Cordialità
Bruno
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda mario pinna » ven 14 dic 2018, 12:37

Di seguito una lettura semplificata della categoria delle armi di cui all'allegato "I" della direttiva 91/477/CEE modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 in data 13 giugno 2017 e recepita dal D. lgs del 10 agosto 2018 n. 104, in vigore dal 14 settembre 2018:

CATEGORIA "A" Sono state aggiunte in quattro punti le armi comuni da sparo proibite, con eccezione per tiratori sportivi iscritti a campi di tiro affiliati al CONI o TSN. Deroga per chi le deteneva da prima del 13 giugno 2017, per i quali non cambia nulla ma non potranno cederle. Chi le acquisirà dopo avrà tempo fino al 31 dicembre 2018 per richiedere la particolare licenza di collezione o iscriversi ad un campo di tiro affiliato CONI o una sezione del TSN, dopodiché non potrà tenerle.
Punto A6: Tutte le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in semiautomatiche (smilitarizzate).
Punto A7: lett. "a" tutte le armi da fuoco corte, semiautomatiche, a percussione centrale che hanno caricatore fisso o staccabile che può contenere più di 20 colpi;
punto A7 lett. "b" tutte le armi da fuoco lunghe, semiautomatiche a percussione centrale che hanno caricatore fisso o staccabile che può contenere più di 10 colpi.
Punto A8: Tutte le armi da fuoco lunghe, semiautomatiche, dotate di calcio amovibile, pieghevole o telescopico, che possono essere ridotte a lunghezza totale inferiore a 60 cm, senza perdere la funzionalità. (La lunghezza inferiore a 60 cm è uno dei requisiti per la definizione di arma corta, l'altro è la lunghezza della canna inferiore a 30 cm).
Punto A9: Qualsiasi arma da fuoco di questa categoria che sia stata trasformata per sparare a salve.... ecc.
CATEGORIA "B" armi soggette ad autorizzazione
Punto B1: Tutte le armi da fuoco corte a ripetizione. (comprende percussione centrale e anulare, sono quelle armi che hanno canna di lunghezza inferiore a 30 cm e lunghezza totale inferiore a 60 cm).
Punto B2: Armi da fuoco corte, a colpo singolo a percussione centrale. (armi senza serbatoio o caricatore in cui si inserisce a mano una cartuccia per volta).
Punto B3: Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, la cui lunghezza totale è inferiore a 28 cm. (lo stesso tipo di lunghezza superiore a 28 cm ma inferiore a 60 cm, la troviamo in categoria C4. si differenziano per l'occultabilità).
Punto B4: Armi da fuoco lunghe, semiautomatiche, a percussione anulare in cui caricatore e camera possono contenere più di 3 colpi ed a percussione centrale con più di 3 colpi ma meno di 12. (Riferimento chiaro al caricatore di 10 colpi per la percussione centrale mentre non limita la percussione anulare, esempio la Marlin mod. 60 calibro .22 pur contenendo 15 colpi resta cat. B4).
Punto B5: Armi da fuoco corte, semiautomatiche diverse da quelle di cui alla cat. A punto 7 lett. a. (quindi con capacita del caricatore non superiore a 20 colpi).
Punto B6: Armi da fuoco lunghe, semiautomatiche di cui alla categoria A punto 7 lettera b, con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi ma non si garantisce che non possano essere trasformate...ecc. (Si intendono fucili e carabine oggi con riduttore per uso venatorio ma possono contenerne più del numero consentito e naturalmente meno di dieci).
Punto B7: Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche ad anima liscia la cui canna ha lunghezza inferiore a 60 cm. (è il caso dei fucili slug).
Punto B8: Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata per sparare colpi a salve...... ecc.
Punto B9: Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria "A" punti 6-7-8. (quindi che non provengano da automatiche smilitarizzate, che non abbiano caricatori contenenti più di dieci colpi e di lunghezza totale superiore a 60 cm. Queste armi, pur avendo calibri da caccia non sono più consentite per tale attività, art. 13 L.157/92, per cui vanno ad inserirsi nelle tre comuni detenibili senza licenza di collezione).
CATEGORIA "C" armi soggette a dichiarazione. (non in Italia perché rimangono tutte soggette ad autorizzazione)
Punto C1: Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria "B" punto 7. (Sono i fucili ad anima liscia con canna di lunghezza superiore a 60 cm.)
Punto C2: Armi da fuoco lunghe a colpo singolo ad anima rigata. Nessun riferimento alle dimensioni, vale per tutte.
Punto C3 Armi da fuoco lunghe, semiautomatiche, diverse da quelle di cui alle categorie "A" e "B". Quindi devono avere caricatori a due colpi più uno in camera, lunghezza della canna superiore a 60 cm e non devono essere somiglianti ad armi automatiche.
Punto C4: Armi da fuoco corte, a colpo singolo, percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm. (la stessa di lunghezza inferiore la troviamo in B3).
Punto C5: Qualsiasi arma da fuoco di questa categoria che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve.... ecc.
Punto C6: Armi delle categorie "A-B e C" che siano state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
Punto C7: Armi da fuoco lunghe a colpo singolo, ad anima liscia immesse sul mercato il/o dopo il 14-09-2018. (In questa definizione credo ci sia qualche errore perché non ho trovato indicazione sui monocolpo ad anima liscia esistenti prima dell'uscita del D.lgs 104/18 che prima erano classificati nella categoria "D".
CATEGORIA "D" abrogata.
Spero di essere stato chiaro nella mia interpretazione.
Cordiali saluti
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda tiropratico com » ven 14 dic 2018, 15:13

Ma dove stà scritto che saranno demolite ............. la circolare della PS dice solo che ci si deve iscrivere a una società di tiro e non dice che chi non lo fa sarà sanzionato.......
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda mario pinna » ven 14 dic 2018, 20:31

Gent.mo Tiropratico.com,
pur non avendo usato la parola demolire, la ringrazio per l'osservazione. Non nascondo la difficoltà in questa giungla di leggi ed avrò interpretato la conseguenza dell'inottemperanza della norma con la parola versare anziché cedere, altrimenti non mi spiego che senso avrebbe mettermi in regola entro il 31-12-2018 se tutto resterà invariato per chi non lo farà.
Le parole versamento e successione sono indicate solo per la categoria A8 mentre A6 e A7 possono essere acquisite solo da tiratori sportivi. Così mi è sembrato di capire dall'art. 12 del D.lgs 104/18. Grazie per le Vostre preziose indicazioni.
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda mario pinna » dom 23 dic 2018, 12:00

Fra pochi giorni (31-12-18) scade il tempo utile per i detentori di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7 per mettersi in regola con l'iscrizione ad un campo di tiro affiliato CONI o una sezione del TSN.
Cordiali saluti
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda mario pinna » ven 22 feb 2019, 17:36

Riscontro con piacere che sul Web all'indirizzo: http://www.tiropratico.com/normativa/AR ... azione.htm
è stata riportata/copiata la mia interpretazione sulla normativa per la classificazione delle armi. Benché riporti la data del 18-06-2015 le parole ed i commenti da me fatti sono gli stessi pubblicati su questo forum in data " ven. 14-12-2018, h.12,37 ".
Cordiali saluti
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Re: LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Messaggio da leggereda mario pinna » ven 22 feb 2019, 20:13

mario pinna ha scritto:Riscontro con piacere che sul Web all'indirizzo: http://www.tiropratico.com/normativa/AR ... azione.htm
è stata riportata/copiata la mia interpretazione sulla normativa per la classificazione delle armi. Benché riporti la data del 18-06-2015 le parole ed i commenti da me fatti sono gli stessi pubblicati su questo forum in data " ven. 14-12-2018, h.12,37 ".
Cordiali saluti

Ecco l'indirizzo Web completo:
http://www.tiropratico.com/normativa/AR ... azione.htm
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