Durante una battuta alla lepre, un cacciatore viene attinto da una minima parte dei pallini sparati da un altro suo amico, rimbalzati sui sassi del terreno, procurandogli lesioni di modesta entità, con prognosi di venti giorni.
Il Questore interviene con la revoca della licenza, sostenendo che il responsabile, ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S., “non dà affidamento di non abusare delle armi”. I ricorsi per farsi restituire la licenza a Prefetto e TAR sono negativi. Allora propone appello al Consiglio di Stato, dal quale, finalmente, riesce ad avere l’accoglimento del ricorso (sentenza n. 1303 del 13 marzo 2014), peraltro senza attendere tempi biblici.
Ma il Consiglio di Stato afferma:
che non è certo che un altro cacciatore, che si venga a trovare nella stessa condizione, possa vedersi restituire la licenza di porto, siccome la materia sulla quale si verte, cioè quella delle licenze di polizia, può dare adito a opinioni o soluzioni soggettive, tanto da creare incertezza del diritto e, pertanto, il cittadino deve pagarsi le spese processuali pur avendo ragione!?....
lo stesso Consiglio di Stato afferma inoltre che non vi è nessuna certezza di fronte alla discrezionalità della pubblica Amministrazione!....... (da: earmi.it)
Mi riallaccio a questo per sottolineare che è di questi giorni il problema dei caricatori che per alcuni Giudici e sarà presto così anche per qualche Questore, vengono considerati una parte di arma "essenziale". Potrebbe quindi sorgere il problema per quei caricatori detenuti già prima dell'entrata in vigore della Legge 121/13 di capacità superiore non solo a 15 o 5 colpi ma anche oltre i 29, tanto più se hanno attacco originale di armi militari o da guerra che la Legge considera regolari ma i Giudici no. (Ci chiediamo chi fa la Legge ?)
Non serve correre ai ripari, tagliando o riducendo i caricatori dato che con questo andazzo (lo sottolinea anche E.Mori), essi potrebbero contestare un caricatore con attacco originale anche se ha solo un colpo.
Si potrebbe arrivare al paradosso che il possessore di un arma "pre 1975" non iscritta nell'ex-catalogo e nemmeno classificata possa essere arrestato perchè l'arma viene considerata arma da guerra o clandestina (starà poi all'avvocato dimostrare il contrario).
Ormai i Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche investiti di "pieni poteri" ma non di responsabilità nei loro errori, decidono in modo restrittivo nelle confisce per rimandare al Giudice l'ultima parola e distruggere con i costi esorbitanti il cittadino che deve difendersi e non avrà un indennizzo in caso di accertata ragione del fatto.