CUSTODIA DELLE ARMI "ALLUCINAZIONI DELL'AUTORITA'...!?"

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

CUSTODIA DELLE ARMI "ALLUCINAZIONI DELL'AUTORITA'...!?"

Messaggio da leggereda Staff » dom 2 mar 2014, 19:38

Interessante nota del dr. Mori.
Infatti, come è stato correttamente rilevato la mera denunzia delle armi NON E' UN'AUTORIZZAZIONE DI P.S. pertanto, non può essere soggetta a "Prescrizioni" ai sensi dell'ART. 9.
------------------------------------------
Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori


Stupidaggini in materia di custodia armi

In una stazione dei Carabinieri della Provincia di Forlì sulla denunzia delle armi vengono stampate queste stravaganti prescrizioni:
L’interessato viene reso edotto delle prescrizioni previste dall’Autorità di P.S. circa la custodia di armi (art. 20 e 20 bis della legge 18/04/1975 n. 110
PRESCRIZIONI
Prima fascia: detentori da 1 a 10 armi (sia lunghe che corte)
Le armi detenute dovranno essere custodite in:
Armadio, metallico blindato (se di piccole dimensioni dovrà essere ancorato al muro), la cui chiave deve essere custodita esclusivamente dal titolare della licenza;
oppure
Armadio con vetrina antisfondamento, con all’interno catena di acciaio cementato al manganese, con maglie di spessore non inferiore a mi. 5, oppure tondino di acciaio dello stesso tipo, di spessore non inferiore a mm. 10. Catena o tondino dovranno essere passati attraverso il ponticello del grilletto ad ancorati saldamente al muro mediante lucchetto, la cui chiave dovrà essere custodita esclusivamente dal titolare della licenza;
Gli armadi metallici che custodiscono le armi, se ad ante scorrevoli, devono avere tali ante bloccate negli angoli esterni da una catena con lucchetto;
Le armi dovranno essere disattivate mediante lo smontaggio di parti essenziali di esse e tali parti dovranno essere custodite in luogo separato;
E’ fatto obbligo dello scrupoloso rispetto di quanto precisato nelle circolari del 23/03/1979 nr. 10.2952/10100(7)8 e del 04/12/1979 nr. 10.2952/0100(7)8. Deroghe alle prescrizioni di cui sopra, potranno essere consentite in via del tutto eccezionale su richiesta degli interessati previa opportuna valutazione da parte della competente Autorità di Pubblica Sicurezza ed inserite nel titola di Polizia;
E’ fatto obbligo di denunciare immediatamente al locale organo di polizia il furto, la distrazione o la perdita d’armi e parti di esse a qualsiasi titolo (art. 20 legge nr. 110).
Seconda fascia: detentori da 11 a 30 armi (sia lunghe che corte)
Le prescrizioni sono le stesse previste perla fascia 1. più le seguenti:
Porta d’ingresso dell’abitazione blindata o in alternativa blindatura della porta d’accesso all’ambiente ove sono custodite le armi;
Se l’ambiente in cui sono custodite le armi è posto al piano terra e rialzato, le finestre dovranno essere munite di inferiate;Allarme antifurto sonoro.
Terza fascia: detentori di un numero di armi (sia lunghe che corte) superiore a 30
Le prescrizioni sono le stesse previste per la prima e la seconda lascia, più le seguenti:
Antifurto collegato ad un istituto di vigilanza ovvero in caso di assenza di detto istituto con la forza di Polizia presente sul territorio.
N.B.: è fatto obbligo di denunciare il possesso di cartucce a palla, sia per arma lunga che per arma corta, ogni qualvolta si acquistano, comunicando nel contempo, il numero di quelle utilizzate, qualora già denunciate. Si ricorda, altresì, che per le armi corte è consentito il possesso di un quantitativo paria a 200 cartucce a palla, mentre per le armi lunghe è consentito il possesso fino ad un massimo di 1500 cartucce di qualunque tipologia.[/i]

Osservo:
- Non credo che sia opera dei Carabinieri, ma essi seguono verosimilmente istruzioni della Questura o di un Commissariato. Però, per quale motivo i Carabinieri si prestano a imporre ai cittadini disposizioni contrarie alla legge nella sostanza e nella forma? Ed infatti:
a) La denunzia è un atto del cittadino che le autorità devono solo ricevere rilasciandone ricevuta. Nessuna norma attribuisce loro il potere di inserirvi ordini o consigli.
b) Se il questore vuole impartire ordini ai sensi dell’art. 9 del TULPS lo deve fare con atto autonomo e motivato di cui si assume la responsabilità.
c) Le prescrizioni sono caotiche perché sono riferite ad un “titolare della licenza” e quindi parrebbero rivolte a chi ha licenza di collezione di armi; ma poi si regola la detenzione delle munizioni che con le collezioni proprio non ci azzeccano.
d) le prescrizioni accomunano armi lunghe e armi corte come se esse fossero egualmente pericolose per la sicurezza pubblica e egualmente appetibili dai ladri; cosa contraria ad ogni esperienza.
e) si prescrive che la chiave della cassaforte venga conservata dal titolare della licenza; pura stupidaggine contro la legge perché tutti i familiari capaci hanno egual diritto di accedere alle armi presenti nell’abitazione.
f) si prescrive di smontare le armi e di tenere le parti essenziali “in luogo separato”! Ma allora dicano subito che ci vogliono due casseforti! E come si fa a difendersi con le armi smontate?
g) si prescrive la scrupolosa osservanza di due misteriose circolari di mezzo secolo fa che sfido chiunque a farsi mostrare dagli uffici di PS.
h) si dice che vi è l’obbligo di denunziare l’acquisto delle cartucce, in contrasto con la legge che impone di denunziare solamente la detenzione.
i) si impongono ridicoli incatenamenti di casseforti e armadi.

Sono cose queste che sputtanano tutta la catena gerarchica al di sopra di chi si inventa queste miserabili stupidaggini e inducono giustamente il cittadino a chiedersi che cosa ci stiano a fare i cosiddetti “organi superiori”; solo a far discorsi e dar medaglie nelle cerimonie?


Avatar utente
Staff
Moderatore
 
Messaggi: 116
Iscritto il: lun 9 gen 2012, 0:19

Torna a LEGGI, NORMATIVE E CONSIGLI PER ESSERE IN REGOLA



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti