Mentre la detenzione delle cartucce è limitata dall'art.97 del TULPS in 200 cartucce per arma corta e 1500 cartucce da caccia (max),
l'acquisto non vede limitazioni, per cui dopo anni di sport si arriva ad aver accumulato un acquisto totale di migliaia o decine di migliaia di cartucce.
La denuncia del possesso di munizioni deve essere fatta entro 72 ore dal momento che se ne ha disponibilità, salvo la denuncia non sia stata fatta già in precedenza, per cui per il reintegro non si deve fare nulla.
Alcune particolarità:
se si sono dichiarate 200 munizioni per arma corta (il massimo possibile) non è possibile ricaricare la sera 300 cartucce perchè si spareranno la mattina dopo, quella notte si è fuorilegge di ben 100 cartucce. E non vale nemmeno la scusa delle 72 ore per fare la denuncia in quanto non sarebbe comunque possibile denunciare 300 cartucce per arma corta.
Lo stesso vale se si lasciano a casa le 200 cartucce e andando al poligono si acquistano 200 cartucce dall'armiere, per un tratto di strada si sarebbe comunque in possesso di 400 cartucce, se pur 200 sono a casa.
Sempre l'art.97 permette il trasporto di 200 cartucce per arma corta e fino a 1500 per caccia.
Per quanto riguarda le munizioni acquistate nei poligoni di TSN, queste non sono regolamentate dal TULPS ne da altre leggi se non dall'art. 31 dello stesso TULPS