DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 30 ott 2013, 8:44

Il Decreto Legislativo che apporta alcune modifiche all'ultima Legge n.204/10, cioè alla Legge 773 del 1931, entrerà in vigore il 5 novembre prossimo ma cosa cambierà veramente nella vita dell'appassionato da quel giorno ? vediamolo insieme.

Le modifiche apportate alle Leggi con questo decreto sono diverse, alcune riguardano gli intermediari che si occupano di armi, altre la questione dell'invio delle comunicazioni agli Uffici dell'Amministrazione di P.S. che può essere fatta anche per via telematica (posta certificata).All'art.39 è aggiunto che anche gli Agenti di P.G. possono provvedere al "ritiro cautelare" di armi e munizioni nei casi di urgenza, senza però specificare quali sono questi casi. Si rischierà di vederne delle belle dato che anche i Vigili Urbani sono Agenti di P.G.
Ciò che più tocca il singolo appassionato detentore di armi è la modifica all'ultimo comma dell'art.2 della Legge 110/75 che cosi viene a recitare:

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

L'articolo vieterà dal 5 novembre la vendita e l'importazione di armi lunghe con serbatoio o caricatore contenente più di 5 cartucce e armi corte i cui caricatori contengono più di 15 cartucce. Questo non si applica alle armi sportive e quelle già classificate prima del 5 novembre. Quindi chi possiede già armi con caricatori maggiorati rispetto a quanto prescrive la Legge, può continuare a usarli sulle rispettive armi. Dopo due anni (novembre 2015) la cessione di queste armi potrà essere fatta solo se si provvederà a regolarizzarle.

Sostanzialmente non ci si deve preoccupare di ciò che si ha in casa, essendo tutto stato regolarizzato prima dell'emanazione della legge, nulla cambia, in futuro non troveremo sul mercato armi lunghe che contengono più di 5 colpi e armi corte con caricatori da più di 15 colpi se comuni. Nulla cambia per le armi sportive per la cui attività è richiesta una maggiore capacità nel serbatoio o nel caricatore. Le repliche di armi antiche possono avere caricatori fino a 10 colpi.

Gli strumenti per il "Paint Ball" non sono armi purchè eroghino un energia inferiore a 12,7 Joule e abbiano calibro tra 12,7 e 17,27 mm. Queste possono essere usate per attività ricreativa, quelle a energia superiore possono essere usate solo per agonismo.
La norma poi si districa tra piccole modifiche per l'importazione e l'esportazione delle armi per giungere all'art. 2 della Legge 85 del 1986:

Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibli, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.

Collegata all'articolo 2 della Legge 110/75 sottolinea che le armi sportive potranno avere caricatori o contenere un numero di munizioni superiore al limite importo se l'attività sportiva lo richiede.

Infine piccola attenzione va fatta alla modifica dell'art. 6 comma 2 della Legge 110/75 che riporta:

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente;

Cioè, chiunque detiene armi ma senza avere una licenza di porto d'armi valida e scaduta da oltre 6 anni, deve presentare presso gli uffici di P.S. un certificato medico (come previsto dall'art.35 sulle armi) rilasciato dall'Autorità medica dell'ASL o da un medico militare. Allo scadere di tale data se non si è provveduto. Qual'ora non si provveda sarà l'Autorità stessa entro 18 mesi a invitare l'utente a presentare il certificato, egli hvrà allora trenta giorni di tempo per farlo.

http://www.tiropratico.com/normativa/LEGGI/leggi%20aggiornate/DECRETO%20LEGISLATIVO%2029%20settembre%202013%20n.121.htm
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Re: DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121

Messaggio da leggereda tiropratico com » mar 5 nov 2013, 12:20

[url]http://www.armietiro.it/questione-caricatori-la-posizione-di-armi-e-tiro-e-assoarmieri-armi-5418
[/url]
RISPONDIAMO ALL'ANPAM:

Quella apparsa su A&T è una lettura della Legge fatta dall'ANPAM (Ass. Naz. Produttori Armi e Munizioni) ma non esattamente quello che è scritto nella stessa.
Infatti il DLL121 che modifica l'art.2 della 110/75 esprime quanto segue:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello
Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione,
l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da
fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il
munizionamento nel calibro 9x19 parabellum (*) nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Qui la norma non da alcuna data specifica se non l'entrata in vigore della stessa il 5 nov.2013
Solo l'art.6 del DLL121 esprime quanto segue:
b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qui si parla di "CESSIONE A TERZI" che non è VENDITA !!!
Quindi per la vendita al pubblico si applica subito la Legge 110/75 modificata dal DLL.121/13
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