da peuxxxx » lun 30 gen 2012, 9:21
La mia domanda era presuntuosamente retorica. Quel caso, così come tanti altri, è la punta d’uno degli innumerevoli icebergoni di “questo Paese”; nel quale, le dichiarazioni di facciata malcelano fatti poco edificanti che finiscono col fare scuola; nel quale il rispetto del cittadino del quale, dicunt, si è al servizio, è solo teorico.
Dov’è scritto che mi debba procurare una carta che attesti la liceità della momentanea assenza d’una mia arma dalla mia dimora, dopo che ho fornito le spiegazioni del caso, agevolissimamente riscontrabili da più che solerti controllori? I quali, pare, non sarebbero tenuti a prendersi di quelle brighe. Caso che, a ben vedere, fa il paio con quello della denuncia dell’arma a seguito del cacciatore sul terreno di caccia.
M’è capitato anche, fuori regione, di sentirmi dire che per affidare un fucile in conto vendita, avrei dovuto ce.der.lo all’armiere (ovviamente gratisss) ossequiando le procedure disposte dal locale “vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole”.
Ed ancora, altre baggianate fantozziane, tutte ammannite col (presuntissimo) imprimatur dell’art. 38 del TULPS. Fine dei giochini cretini, quando obiettai fermamente d’aver imparato da un bel po’ a leggere ed intelligere, proponendo un’attenta consultazione, gomito a gomito, di quell’onnicomprensivo articolissimo.
Non dimentico mai che, appena pubblicata la L. 110/75, fu bloccata un’anima pura munita d'un tubo atto a lanciare razzi contro noiosi velivoli. Pare che quel “diversamente abile” non fosse titolare di porto d’armi.