Si riscontrano in questo testo, fatto passare sfacciatamente per "contrasto alla criminalità...", assurdità che vengono così commentate:
Ma a Monti qualcuno glielo dice che queste norme sono i contrario della semplificazione di procedure e costi?
Ma a Monti qualcuno glielo dice che questo decreto è in contrasto con la norma per cui non si possono complicare le norme europee che sono già fin troppo complicate?
Ma il Banco di prova non era stato abolito come ente pubblico?
Ma se ora è ente privato come fa a compiere atti che incidono sui diritti del cittadino?
Non sono atti amministrativi e quindi il cittadino non può impugnarli. Che fa il cittadino di fronte a dubbi o cavolate del Banco? Gli fa una causa civile e poi aspetta otto anni che il giudice decida?
Se il Banco si sbaglia e fa passare come arma comune un’arma che è da guerra, il cittadino è colpevole o no?
Se il Banco deve applicare la “vigente normativa”, come fa a chiedere il parere alla Commissione che non è un organo giuridico ma tecnico? Quando mai la Commissione ha interpretato norme?
Come fa il Banco a stabilire se un’arma è sportiva se manca una definizione di arma sportiva?
A che cosa serve la scheda telematica? Se non esiste più il “modello di arma” il Banco dovrà controllare ogni singola arma; oppure si deve dire che lì’importatore autocertifica che l’arma corrisponde ad armi già importate; ma non certo ad un modello che giuridicamente non esiste più!
Qui “ 1- Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.“ manca un pezzo della frase.
La 2 è invece priva di logica; che rapporto c’è tra primo e secondo comma? Probabilmente voleva dire che ai fini della detenzione un’arma prodotta in Italia o già detenuta può essere dichiarata sportiva a richiesta del produttore o detentore.
Ma la definizione ricalca la legge del 1986 che dava una definizione insufficiente, tanto che ci volevano le regole stabilite dalla Commissione; senza la Commissione e senza regole la norma è inapplicabile!
E come si fa a sapere quali armi sono state riconosciute sportive dal Banco? E chi ha diritto di richiedere la qualificazione? Un qualsiasi interessato che trasforma così in sportive anche le armi di altri cittadini che possono avere un interesse contrario? E cose ci si oppone a decisioni sbagliate del Banco?
Come è chiaro si tratta del solito pateracchio messo assieme da un ignorante del ministero che non ha la minima idea di che cosa sia il diritto ammistrativo.
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Ecco il testo del D.L.
Art. 1
(Disposizioni in materia di armi)
1. Al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l’attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all’uso delle armi:
a) all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i seguenti periodi: “Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall’interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all’uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.”.
b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.”.
2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell’arma ai fini dell’inserimento nel registro di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.