ARMI SPORTIVE: Decreto Legge Demenziale

In questa Sezione verranno trattati argomenti inerenti la legislazione in materia di armi ed esplosivi e qualche 'consiglio prudenziale' per poter dormire più tranquilli.

ARMI SPORTIVE: Decreto Legge Demenziale

Messaggio da leggereda Bruno Biscuso » mer 20 giu 2012, 11:22

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Decreto legge giugno 2012 sulle armi - Che squallore!
Sta per essere pubblicato un Decreto Legge in cui un articolo regola il dopo catalogo. È
uno squallido esempio della incapacità operativa della burocrazia romana, ignorante,
ottusa e prepotente. Per l’Italia un problema grave quanto quello del debito pubblico,
esasperato proprio dai costi inutili causati dalla burocrazia, vera palla al piede della
nostra società.
La norma è stata ovviamente scritta nel più gran segreto, senza sentire le categorie
interessate e senza raccogliere osservazioni, critiche e consigli. Ormai al ministero hanno
capito che ogni volta che scrivono una riga vengono bloccati da chi ne capisce e
preferiscono agire alle spalle e di sorpresa. Le circolari le devono firmare loro e quindi
non ne fanno; il Decreto Legge lo firma il Presidente della Repubblica e le figuracce
sono le sue!
Analizziamo il provvedimento (in carattere Arial il testo).
Art. 1
(Disposizioni in materia di armi)
1. Al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e
al terrorismo e rafforzare l’attività di prevenzione delle condotte illecite connesse
all’uso delle armi:
all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i
seguenti periodi: “Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il
Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo,
compresa quella destinata all’uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in
relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall’interessato, contenente
anche la categoria di appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria."
- Frase sconclusionata scritta da persona con la mente contorta come un cavatappi,
con cui si voleva dire, usando solo metà delle parole: Chiunque costruisce o importa
un’arma, anche se già bancata all’estero, la presenta al Banco di Prova con una
dichiarazione in cui dichiara che è arma comune e se è eventualmente sportiva, a
quale categoria (B,C,D) della direttiva europea appartiene; il Banco controlla che
quanto dichiarato corrisponda ai fatti.
Quindi secondo “il cavatappi” in futuro la regolamentazione sarebbe la seguente:
- TUTTE le armi comuni prodotte o importate passano al Banco di Prova; anche
quelle a canna liscia, anche le repliche, anche quelle ad aria compressa, anche quelle già
bancate all’estero
- Se il Banco ritiene che un’arma sia da guerra, la respinge.
Ci si domanda:
- quanto costa al cittadino questo controllo?
- perché controllare armi che da sempre non sono soggette a controllo visto che non
possono davvero essere da guerra?
- Rientra nello spirito della riduzione dei costi burocratici e della semplificazione delle
procedure questo modo di fare?
- Il Banco di Prova è stato abolito come ente pubblico. Ma se ora è ente privato come
fa a compiere atti che incidono sui diritti del cittadino? Non sono atti amministrativi e
quindi il cittadino non può impugnarli. Che fa il cittadino di fronte a dubbi o cavolate del
Banco? Gli fa una causa civile davanti al Tribunale di Brescia e poi aspetta otto anni che
il giudice decida?
- Se il Banco si sbaglia e fa passare come arma comune un’arma che è da guerra, il
cittadino è colpevole o no? Quale è il valore giuridico del provvedimento del Banco? E il
funzionario del Banco viene o no imputato di concorso di introduzione di arma da guerra
in Italia?
- Se il Banco deve applicare la “vigente normativa”, come fa a chiedere il parere alla
Commissione che non è un organo giuridico ma tecnico? Quando mai la Commissione
ha interpretato norme?
"Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria
delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all’uso sportivo, il medesimo
Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6".
La norma precedente dice che il Banco applica “la vigente normativa”; non dice che si
deve attenere a precedenti criteri e, tanto meno, alle fesserie che la Commissione si è
inventata dal 1979 al 2011.
Quindi il Banco deve seguire le leggi. Ma allora quale parere può mai chiedere alla
Commissione che è un organo tecnico e non giuridico? Quando mai la Commissione, in
cui non vi sono esperti giuristi, ha interpretato leggi? In 33 anni non ha MAI formulato
una interpretazione con valore generale, ma è andata a braccio sui singoli casi
sottopostili. Persino i Decreti che regolavano i lavori di catalogazione sono ormai aboliti.
E che se ne fa il Banco del parere della Commissione, se poi la responsabilità civile e
penale della decisione rimane la sua? Se blocca ingiustamente un arma è responsabile
per i danni; se la fa passare può anche rispondere penalmente!
"Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le
caratteristiche dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.”.
Si potrebbe dire “e chi se ne frega!”. La scheda non ha alcuno scopo, non esiste più la
nozione di modello di arma, il produttore può cambiarne misure e caratteristiche che non
rendano l’arma da guerra, come gli pare e piace, anche per ogni esemplare, l’arma va
comunque presentata al Banco anche se già approvata in precedenza, il privato può fare
tutte le modifiche che non comportino alterazione di arma. Non so quante siano le armi
soggette alla nuove norme, ma direi almeno 500.000 pezzi all'anno; ma se il banco per
ognuna deve fare foto e scheda che succede?
A che serve mai questa scheda? Ovviamente solo a soddisfare le smanie degli orfani del
Catalogo i quali non vogliono ammettere che hanno cagionato danni rilevanti alla
economia italiana, che ci hanno fatto sfigurare di fronte all’Europa, e che sono pronti a
farcene fare ancora pur di tenere in piedi un ufficio di incapaci fannulloni.
E che cosa è questo codice identificativo? Non certo un numero da incidere sull’arma
perché si ritornerebbe al catalogo, abolito e vietato dalla unione europea e si violerebbe
la norma che impone di aggiungere formalità a quelle già prevista da direttive europee.
b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da
sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate".
Ad una prima lettura avevo pensato che mancasse un pezzo di frase perché quanto
leggevo era troppo insensato. Già la prima metà della frase è assolutamente imbecille
perché la disposizione non c’entra assolutamente con la “presente legge”; essa influisce
sulla legge per le armi sportive e sulla legge 110/1975 e solo di riflesso sul nuovo
controllo del Banco. Leggendo avanti si scopre qual è l’inverosimile invenzione del
“cavatappi”: d’ora in poi sono automaticamente sportive le armi comuni somiglianti
ad un’arma automatica ovvero le armi demilitarizzate. Ma attenzione, egli è riuscito
a rendere equivoca anche una mezza frase di tre parole: scrivendo ovvero le armi
demilitarizzate; secondo la lingua italiana si dovrebbe intendere che uniche armi da
prendere in considerazione sono quelle demilitarizzate e che perciò un’arma somigliante,
ma non demilitarizzata rimane arma comune (da caccia se arma lunga non in cal. 22)
Analizziamo la frase:
- l’arma comune da sparo deve assomigliare ad un’arma comune da fuoco automatica;
quindi per l'estensore arma da fuoco e arma da sparo sono due cose diverse, ma solo il
“cavatappi” avrebbe potuto spiegarci come si distinguono e quali sono le conseguenzee
sul piano giuridico!
- Che cosa vuol dire assomigliare? Tutte le pistole semiautomatiche assomigliano ad
una pistola automatica, e spesso sono identiche: forse che tutte le pistole diventano
sportive?
- Armi demilitarizzate non sono le versioni civili di armi militari in quanto queste
sono del tutto autonomi dal punto di vista produttivo e strutturale. Quindi la norma si
riferisce solo alle armi da guerra che hanno subito operazioni di “castrazione” per ridurle
ad armi comuni. Ma rimane sempre la confusione evidenziata sopra
- Ciò posto ci vuol spiegare il “cavatappi” come è mai possibile avere la delirante idea
di classificare come armi sportive armi che mai avranno caratteristiche sportive, in base
alla stessa definizione che né da il decreto al comma successivo? Un’arma con
specifiche caratteristiche sportive, mai potrà essere assomigliante ad un mitra o ad un
fucile d’assalto.
- La realtà è che al Ministero qualcuno da anni persegue l’idea di vietare certi calibri
per la caccia; prima aveva provato a dire che ogni calibro con bossolo inferiore a 40 mm
era vietato per la caccia; quando poi il decreto 204/2010 gli ha detto che era una
scemata, ora ci riprova con un maldestro escamotage. Siccome nelle errata
interpretazione che il ministero dà alla legge sulle armi sportive, si dice che il porto della
armi sportive sarebbe vietato, con la disposizione inventata si ottiene lo scopo di rendere
inutilizzabile per la caccia le armi un po’ militaresche; decine di migliaia di armi da
caccia verrebbero rese utilizzabili solo in poligono, decina di migliaia di detentori
dovrebbero prendere la licenza di collezione e le armi non sarebbero utilizzabili neppure
in poligono (non secondo la legge, ma secondo i deliri ministeriali), decine di migliaia di
cacciatori dovrebbero comperarsi un altro fucile! All’anima della logica, del buon
senso, della semplificazione e del risparmio!
- In base a quale logica la versione civile di un’arma da guerra rimane da caccia e il
modello da guerra demilitarizzato diventa arma sportiva?
2. "Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del
fabbricante o dell’importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco
nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI,
alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e
meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.”.
- Che cosa vuol dire “oltre a quanto previsto dal comma 1"? Non si dice
assolutamente nulla di nuovo. Il primo comma riguardava produttori e importatori e così
avviene in questo secondo comma. Il nostro ignobile “cavatappi” si è accorto che nel
primo articolo si era dimenticato della classificazione delle armi già detenute e che si era
dimenticato di indicare i criteri che il Banco dovrebbe seguire nelle sue determinazioni
ed ha cercato di rimediare dicendo a) che produttori e importatori possono sempre
richiedere la classificazione come sportive delle loro armi, anche se già prodotte e
importate; b) che si applica il criterio della legge sulle armi sportive della 1986,
riportato pari pari.
- Il problema è che il criterio è del tutto inconsistente perché non esistono armi
sportive che siano usabili esclusivamente in attività sportive, tanto che la definizione di
questi criteri era stata affidata alla Commissione. Perché mai il “cavatappi” non ha
recepito questi criteri? Perché mai non ha presso atto dei vari disegni di legge presentati
e che espongono questi criteri? Perché mai ha tolto la possibilità di acquisire il parere
della Commissione? È stato abolito il catalogo, mica la Commissione (purtroppo!).
- Come si risolve un contenzioso con il Banco di Prova in materia di armi sportive? Il
cittadino è soggetto un’altra volta ancora alla legge del Menga?
2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti
autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal
1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute
come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al
Banco nazionale di prova i dati identificativi dell’arma ai fini dell’inserimento nel
registro di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- Da questa norma si capisce che l’estensore non sa di che cosa parla. Dopo
l’abolizione del catalogo sono stati prodotte o assemblate armi in Italia; queste sono
andate necessariamente al Banco di prova e quindi sono già inserite nei suoi registri, che
esistono da sempre e non dal 2010 come pare credere l’estensore!
Le armi da fuoco importate sono già passate anch’esse dal Banco se prive di un punzone
di un Banco straniero riconosciuto; le armi da sparo prive di numero di catalogo sono già
necessariamente passate al Banco di prova. Quindi non vi è ragione di far raccogliere
alla PS dati inutili.
Rimangono le armi ad aria compressa e le armi già munite di punzone estero
riconosciuto. Ma esse non vanno inserire nel registro del Banco di Prova proprio per
espressa previsione dell’art. 11 L. 110.
Farebbe un’opera pia chi informasse la povera Ministra dell’Interno in che mani è
caduta e che se non vuol fare meschine figure non deve mai presupporre che chi le sta
davanti sappia di che cosa parla, specie in materia di armi e diritto. Pensa che le mettano
sul tavolo una proposta di legge e invece ci si ritrova un fecaloma concentrato in anni di
beata ignoranza e inattività.
(20 giugno 2012)
email - Edoardo Mori top
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Re: ARMI SPORTIVE: Decreto Legge Demenziale

Messaggio da leggereda tiropratico com » mer 20 giu 2012, 12:56

La citazione "fecaloma concentrato" da esattamente l'idea del punto in cui ci troviamo e possiamo aggiungere che la citata "legge del menga..." ormai va d'accordo per ogni situazione. Mori però dimentica che queste norme saranno varate da un Governo che non abbiamo eletto, non è quindi il nostro e non ha il dovere di fare ciò che è meglio per noi !! La Legge deve solo soddisfare le esigenze interne e dare l'idea che qualcosa si è fatto per combattere la delinquenza.

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