Salve amici, collegandomi al sito del Giudice Mori
http://www.earmi.it/diritto/leggi/DL%209-2-2012.html sono rimasto interdetto da questa notizia:
Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
Il Decreto legge 9/2/2012 modifica alcune norme del TULPS e, per quanto concerne la nostra materia contiene, allo art. 13, le seguenti disposizioni:
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”;
Il testo originario dell’articolo diceva:
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Diventa ora:
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
In termini pratici ciò vuol dire che in futuro tutte le licenze di PS avranno la validità minima di tre anni, salvo che la legge disponga diversamente, sia fissando una durata maggiore, sia fissandone una minore. Vengono prorogate a tre anni tutte quelle licenze in materia di armi, esplodenti, munizioni, artifici che ora sono annuali; rimangono a due anni di validità quelel per cui era già stabilito tale termine.
b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validità annuale”;
Il testo originario dell’articolo diceva:
Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. (abrogati dalla legge 110)
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Il problema è che il comma terzo non esiste! Infatti i primi due commi sono stato abrogati dalla legge 110/1975 e l’art. 42 è ufficialmente formato da un solo comma.
Stendiamo un telone pietoso e ammettiamo che qualcuno ignorasse questo piccolo particolare. Il nuovo testo dell’art. 42 diventa quindi:
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale.
In pratica ciò vuol dire che ogni porto d’arma (caccia, tiro a volo, difesa personale, guardie giurate) dovrà essere rinnovato ogni anno. Esattamente il contrario della semplificazione che voleva il ministero! Invece di aumentare la validità, si accorcia. Cacciatori e tiratori dovranno rifare la licenza ogni anno, invece che ogni sei anni!
Se si ipotizza che chi ha scritto la modifica fosse ignorante nella lingua italiana e che ignorasse che la licenza per le guardie giurate ha validità di due anni, allora si potrebbe anche pensare che chi ha scritto la norma voleva riferirsi alla sola licenza per armi corte; in tal caso viene comunque ridotta la durata della licenza per guardie giurate!
c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”;
Le licenze per la vendita di esplosivi hanno durata di due anni a partire dalla data del rilascio.
Il Decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Speriamo che qualcuno informi il Ministro delle scioccchezze che le hanno fatto scrivere.
Nota
È facile immaginare ciò che è avvenuto al Ministero.
Il Ministro che voleva semplificare le procedure ha chiamato un funzionario (sicuramente laureatosi all’Aquila) e si è svolto il seguente dialogo:
M: Senta, qui dobbiamo semplificare termini e procedure; lei è esperto di queste cose?
F: Certamente, è tutta la vita che studio il T.U. di P.S.; guardi, mi porto sempre dietro la copia originale del 1931 che mi hanno lasciato i miei predecessori.
M: Molto bene, mi dica che cosa possiamo semplificare.
F: Il T.U. è un’opera di assoluta perfezione e la sostanza non si può modificare perché crollerebbe la sicurezza sociale che abbiamo conquistato ottant’anni fa. Possiamo aumentare la durata di qualche licenza.
M: Meglio di niente; allora che cosa scriviamo?
F: Ecco, guardi l’art. 13! Rinnovare le licenze ogni anno è cosa esagerata, scriviamoci tre anni. E poi perché dare agli uffici tutto il lavoro di rinnovo a fine anno? Diciamo che ogni licenza vale tre anni da quando è rilasciata.
M: Bene, ma non si potrebbe scrivere che ogni licenza deve essere rilasciata entro due settimane?
F: Assolutamente impossibile. Le esigenze superiori della sicurezza pubblica impongono che il funzionario responsabili mediti su ogni pratica il più a lungo possibile!
M: Allora abbiamo finito.
F: No, mi scusi, ci sarebbe un punto delicato; vede, l’art. 42 al terzo comma non fissa alcun termine di validità per le licenze di porto d’armi e quindi esso è sempre stato di un anno; se ora lo facciamo diventare di tre anni, addio sicurezza pubblica; chi li controlla più questi cittadini violenti che battono le strade in armi? No, queste licenze devono restare annuali!
M: Ma è sicuro che non vi siano norme di altre leggi che stabiliscono durate maggiori?
F: Sicuramente no; in questa materia comanda solo la P.S.; noi applichiamo solo il T.U. e le nostre circolari e da nessuna parte sta scritto che una licenza di porto d’arma possa valere più di anno.
M:Grazie dottore. Mi complimento per la sua preparazione.